Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2022, proposto da
Vitalaire Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
l’Ufficio del Commissario per l’Attuazione Piano Rientro Disavanzi Settore Sanitario, in persona del legale rappresentante pro tempore,
nei confronti
della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Catanzaro, Loc. Germaneto, al Viale Europa;
del Commissario per l’attuazione del piano di rientro del disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Reggio Calabria n. 346 in data 6 aprile 2022, recante: “Servizio di
Ventiloterapia – Approvazione procedure per la fruizione” (doc. 1);
- di ogni altro atto comunque presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a
quelli sopra menzionati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e del Commissario per l’attuazione del piano di rientro del disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ID RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- in data 7 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato agli atti del giudizio memoria con cui ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, attesa l’adozione da parte della ASP di Reggio Calabria della delibera n. 604 del 27 giugno 2022, che la ricorrente assume avere carattere satisfattivo dell’interesse azionato con il ricorso in esame;
Considerato che:
- la dedotta satisfattività è sguarnita di allegazioni tali da potere essere apprezzate dal Collegio ai fini della delibazione della richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che:
- in ogni caso, la predetta dichiarazione attesti il venir meno dell’interesse alla decisione;
- pertanto, il ricorso, chiamato alla udienza straordinaria del 15 gennaio 2026, vada dichiarato improcedibile per difetto sopravvenuto di interesse;
Ritenuta, infine, la sussistenza di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE ZZ, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
ID RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID RI | BE ZZ |
IL SEGRETARIO