CASS
Sentenza 7 agosto 2024
Sentenza 7 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/08/2024, n. 32135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32135 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NE TI, nato a [...] il [...], quale legale rappresentante della ER s.p.a., avverso l'ordinanza del 17-10-2023 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse dagli avvocati Paolo Veneziani e Stefano Gabrielli, difensori del ricorrente, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32135 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. TI NE, quale legale rappresentante della ER s.p.a., terzo estraneo, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17 ottobre 2023, con il quale il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato il decreto del 12 settembre 2023, con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale, nell'ambito di in articolato procedimento penale a carico di varie persone fisiche e giuridiche, aveva disposto nei confronti della ER s.p.a. il sequestro preventivo della somma di 125.875,05 euro, quale profitto illecito dei reati di dichiarazione fraudolenta ascritti al capo 34 bis alle persone fisiche ED SS e SS SS. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo, sono state eccepite l'erronea applicazione degli art. 178 lett. C), 321, 521 cod. proc. pen. e la violazione del diritto di difesa, in relazione al rapporto tra potere qualificatorio del giudice penale e principio del contraddittorio, rilevandosi che la semplice lettura della contestazione provvisoria consente di verificare la radicale assenza di qualsivoglia elemento che sarebbe stato necessario al fine di attribuire ai germani SS, dal punto di vista soggettivo, la condotta ipotizzata con riferimento alla ER, non desumendosi la loro qualifica rispetto alla predetta società, con la conseguenza che il sequestro preventivo diretto del denaro nella disponibilità della ER risulta scollegato dal reato tributario ipotizzato. Né appare risolutivo, come illegittimamente ritenuto dal Tribunale, il richiamo al capo 1, atteso che tale imputazione, al netto della sua obiettiva imperscrutabilità, giammai individua i fratelli SS quali amministratori della ER, la cui legale rappresentanza non è stata mai indicata espressamente. Ribadito che, con riferimento alla società ER, difetta ogni indicazione del soggetto attivo della condotta del reato, necessario presupposto del reato, si evidenzia che non solo il Tribunale ha colmato una motivazione inesistente, operazione questa non consentita, ma ha financo completato e modificato l'imputazione, sebbene ciò sia monopolio della pubblica accusa. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., osservando di non aver mai contestato che fosse necessario valutare il fumus commisi delicti nei confronti del dr. NE, ora legale rappresentante della ER, destinatario per la carica del sequestro, ma del tutto estraneo al reato, ma di aver eccepito piuttosto la diversa questione che il fumus doveva essere valutato, dal punto di vista soggettivo, con riferimento all'ipotetico autore della condotta da cui scaturisce il sequestro, ma su ciò il Tribunale ha fornito risposte evasive, non considerando che, in conformità con i principi costituzionali in tema di natura personale della responsabilità penale, il giudizio sul fumus, ineludibile presupposto del sequestro preventivo, deve essere condotto, con esito positivo, in relazione a un soggetto determinato. Con il terzo motivo, si contesta il difetto di accertamento circa la sussistenza del fumus boni iuris, con violazione degli art. 321 e 125 cod. proc. pen., evidenziandosi che l'affermazione secondo cui le dichiarazioni fiscali presentata dalla ER s.p.a. negli anni 2015-2017 sono state presentate dalla società e sottoscritte da un soggetto presumibilmente legittimato a farlo ("sia uno dei fratelli SS o altri") si risolve in una tautologia che si traduce in un difetto di motivazione, procedendosi non per un sequestro ex art. 53 del d. Igs. n. 231 del 2001, per il quale può essere ignoto l'autore del reato, ma per un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, il che presuppone, con riguardo al delitto contestato, quantomeno l'individuazione del soggetto attivo che si assume abbia sottoscritto/presentato la dichiarazione fiscale, ovvero dei soggetti attivi che si sostiene abbiano realizzato il reato in concorso, ma nulla di ciò emerge sia "a monte" della contestazione provvisoria, sia "a valle" della motivazione del provvedimento impugnato. 2.1. Con memoria trasmessa il 5 aprile 2024, i difensori di NE, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, hanno insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni e in particolare sottolineando che, al netto della fluidità tipica delle indagini preliminari, il giudice de libertate non può e non deve spingersi fino a ingerirsi in una prerogativa che deve rimanere monopolio dell'Ufficio di Procura, ossia l'individuazione del fatto contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, rilevato altresì che i motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del sequestro preventivo adottato dal G.I.P. In particolare, per quanto riguarda l'esegesi della contestazione provvisoria di cui al capo 34 bis, su cui è stata fondata l'applicazione della cautela reale, i giudici dell'impugnazione cautelare non hanno mancato di riconoscere che la tecnica di redazione dell'incolpazione "non agevola la comprensione dei fatti contestati", risultando l'imputazione provvisoria riferita cumulativamente a due distinte società, la ER s.p.a. e la GCF s.p.a. e a dichiarazioni fiscali differenti, a ciò aggiungendosi che i fatti risultano ascritti a ED SS e ad SS SS, qualificati come "amministratori delle società", con l'impiego di un sostantivo plurale che è seguito tuttavia dal riferimento espresso alla sola GFC s.p.a., potendo ciò ingenerare l'equivoco che la qualifica soggettiva dei fratelli SS fosse riferita alla sola condotta di evasione realizzata da quest'ultima società, mancando invece per la ER s.p.a. una compiuta specificazione sia della veste ricoperta dai fratelli SS nella società, sia della condotta a costoro in concreto ricollegabile. Ciò posto, il Tribunale del Riesame, pur ritenendo la contestazione "meritevole di precisazione" ha però evidenziato che la complessiva formulazione dell'imputazione provvisoria consentiva sia di ricostruire fatture e importi riferiti a entrambe le società, sia di attribuire i reati fiscali relativi alla ER a entrambi i fratelli SS, che hanno agito anche quali amministratori della ER, risultando altresì specificate le diverse date di commissione dei reati perfezionati con le distinte dichiarazioni presentate rispettivamente dalla ER s.p.a. e dalla G.F.C. s.p.a. Peraltro, è stato altresì chiarito nell'ordinanza impugnata (pag. 16) che, per la descrizione del suo contenuto, il capo 34 bis contiene un rinvio ad altri tre capi di imputazione, i n. 1, 32 e 34, che, per quanto non riportati nel decreto di sequestro in virtù degli stralci e della frammentazione del procedimento penale originario (il n. 19144/2018 R.G.N.R.), erano comunque noti alla difesa, essendo nella disponibilità del Tribunale del Riesame, per cui sotto tale profilo è stata esclusa correttamente la configurabilità di lesioni del diritto di difesa, dovendosi in tal senso ribadire il consolidato principio (cfr. Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv. 279211 - 02 e Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258983), secondo cui i giudici del riesame, al pari del giudice della cautela, ben possono attribuire alla condotta una differente definizione giuridica, e ciò anche in ragione dell'inevitabile fluidità che connota le provvisorie imputazioni della fase cautelare, con l'unico limite, parimenti evidenziato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602 e Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Rv. 259679), secondo cui, pur nel suo legittimo potere di riqualificazione giuridica del fatto, il Tribunale del Riesame non può però formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero. Ciò non è venuto nel caso di specie, atteso che la lettura "sinottica" della contestazione provvisoria ha consentito di cogliere il disvalore della condotta, chiaramente incentrata sull'annotazione nelle dichiarazioni annuali della ER s.p.a., negli anni 2015, 2016 e 2017, di dati contabili fittizi, ricollegabili alle fatture emesse dalla società NWC s.r.I., elencate al capo 34, espressamente richiamato dal capo 34 bis. Ciò, a prescindere dall'individuazione dell'autore materiale della singola condotta fraudolenta, comunque riconducibile dal punto di vista soggettivo a chi, all'epoca della presentazione della dichiarazione, ricopriva la carica di legale rappresentante della ER, è stato legittimamente ritenuto sufficiente a giustificare l'imposizione della cautela reale nei confronti della società che si assume abbia beneficiato del vantaggio economico, suscettibile di confisca obbligatoria, derivato dalla presentazione delle dichiarazioni fiscali fraudolente, dovendosi peraltro ribadire (cfr. Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275599 - 02 e Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, Rv. 262770), che, in tema di reati tributari, ai fini della valutazione della legittimità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato terzo estraneo al reato. 2.1. In definitiva, fermo restando che i terni sollevati dalla difesa potranno essere sviluppati nell'evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata rispetto alla legittimità del sequestro disposto nei confronti della società rappresentata dal ricorrente, in quanto sorretto da considerazioni razionali, non presta il fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è anticipato in premessa, non è tuttavia deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di NE deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/04/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse dagli avvocati Paolo Veneziani e Stefano Gabrielli, difensori del ricorrente, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32135 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. TI NE, quale legale rappresentante della ER s.p.a., terzo estraneo, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17 ottobre 2023, con il quale il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato il decreto del 12 settembre 2023, con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale, nell'ambito di in articolato procedimento penale a carico di varie persone fisiche e giuridiche, aveva disposto nei confronti della ER s.p.a. il sequestro preventivo della somma di 125.875,05 euro, quale profitto illecito dei reati di dichiarazione fraudolenta ascritti al capo 34 bis alle persone fisiche ED SS e SS SS. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo, sono state eccepite l'erronea applicazione degli art. 178 lett. C), 321, 521 cod. proc. pen. e la violazione del diritto di difesa, in relazione al rapporto tra potere qualificatorio del giudice penale e principio del contraddittorio, rilevandosi che la semplice lettura della contestazione provvisoria consente di verificare la radicale assenza di qualsivoglia elemento che sarebbe stato necessario al fine di attribuire ai germani SS, dal punto di vista soggettivo, la condotta ipotizzata con riferimento alla ER, non desumendosi la loro qualifica rispetto alla predetta società, con la conseguenza che il sequestro preventivo diretto del denaro nella disponibilità della ER risulta scollegato dal reato tributario ipotizzato. Né appare risolutivo, come illegittimamente ritenuto dal Tribunale, il richiamo al capo 1, atteso che tale imputazione, al netto della sua obiettiva imperscrutabilità, giammai individua i fratelli SS quali amministratori della ER, la cui legale rappresentanza non è stata mai indicata espressamente. Ribadito che, con riferimento alla società ER, difetta ogni indicazione del soggetto attivo della condotta del reato, necessario presupposto del reato, si evidenzia che non solo il Tribunale ha colmato una motivazione inesistente, operazione questa non consentita, ma ha financo completato e modificato l'imputazione, sebbene ciò sia monopolio della pubblica accusa. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., osservando di non aver mai contestato che fosse necessario valutare il fumus commisi delicti nei confronti del dr. NE, ora legale rappresentante della ER, destinatario per la carica del sequestro, ma del tutto estraneo al reato, ma di aver eccepito piuttosto la diversa questione che il fumus doveva essere valutato, dal punto di vista soggettivo, con riferimento all'ipotetico autore della condotta da cui scaturisce il sequestro, ma su ciò il Tribunale ha fornito risposte evasive, non considerando che, in conformità con i principi costituzionali in tema di natura personale della responsabilità penale, il giudizio sul fumus, ineludibile presupposto del sequestro preventivo, deve essere condotto, con esito positivo, in relazione a un soggetto determinato. Con il terzo motivo, si contesta il difetto di accertamento circa la sussistenza del fumus boni iuris, con violazione degli art. 321 e 125 cod. proc. pen., evidenziandosi che l'affermazione secondo cui le dichiarazioni fiscali presentata dalla ER s.p.a. negli anni 2015-2017 sono state presentate dalla società e sottoscritte da un soggetto presumibilmente legittimato a farlo ("sia uno dei fratelli SS o altri") si risolve in una tautologia che si traduce in un difetto di motivazione, procedendosi non per un sequestro ex art. 53 del d. Igs. n. 231 del 2001, per il quale può essere ignoto l'autore del reato, ma per un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, il che presuppone, con riguardo al delitto contestato, quantomeno l'individuazione del soggetto attivo che si assume abbia sottoscritto/presentato la dichiarazione fiscale, ovvero dei soggetti attivi che si sostiene abbiano realizzato il reato in concorso, ma nulla di ciò emerge sia "a monte" della contestazione provvisoria, sia "a valle" della motivazione del provvedimento impugnato. 2.1. Con memoria trasmessa il 5 aprile 2024, i difensori di NE, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, hanno insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni e in particolare sottolineando che, al netto della fluidità tipica delle indagini preliminari, il giudice de libertate non può e non deve spingersi fino a ingerirsi in una prerogativa che deve rimanere monopolio dell'Ufficio di Procura, ossia l'individuazione del fatto contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, rilevato altresì che i motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del sequestro preventivo adottato dal G.I.P. In particolare, per quanto riguarda l'esegesi della contestazione provvisoria di cui al capo 34 bis, su cui è stata fondata l'applicazione della cautela reale, i giudici dell'impugnazione cautelare non hanno mancato di riconoscere che la tecnica di redazione dell'incolpazione "non agevola la comprensione dei fatti contestati", risultando l'imputazione provvisoria riferita cumulativamente a due distinte società, la ER s.p.a. e la GCF s.p.a. e a dichiarazioni fiscali differenti, a ciò aggiungendosi che i fatti risultano ascritti a ED SS e ad SS SS, qualificati come "amministratori delle società", con l'impiego di un sostantivo plurale che è seguito tuttavia dal riferimento espresso alla sola GFC s.p.a., potendo ciò ingenerare l'equivoco che la qualifica soggettiva dei fratelli SS fosse riferita alla sola condotta di evasione realizzata da quest'ultima società, mancando invece per la ER s.p.a. una compiuta specificazione sia della veste ricoperta dai fratelli SS nella società, sia della condotta a costoro in concreto ricollegabile. Ciò posto, il Tribunale del Riesame, pur ritenendo la contestazione "meritevole di precisazione" ha però evidenziato che la complessiva formulazione dell'imputazione provvisoria consentiva sia di ricostruire fatture e importi riferiti a entrambe le società, sia di attribuire i reati fiscali relativi alla ER a entrambi i fratelli SS, che hanno agito anche quali amministratori della ER, risultando altresì specificate le diverse date di commissione dei reati perfezionati con le distinte dichiarazioni presentate rispettivamente dalla ER s.p.a. e dalla G.F.C. s.p.a. Peraltro, è stato altresì chiarito nell'ordinanza impugnata (pag. 16) che, per la descrizione del suo contenuto, il capo 34 bis contiene un rinvio ad altri tre capi di imputazione, i n. 1, 32 e 34, che, per quanto non riportati nel decreto di sequestro in virtù degli stralci e della frammentazione del procedimento penale originario (il n. 19144/2018 R.G.N.R.), erano comunque noti alla difesa, essendo nella disponibilità del Tribunale del Riesame, per cui sotto tale profilo è stata esclusa correttamente la configurabilità di lesioni del diritto di difesa, dovendosi in tal senso ribadire il consolidato principio (cfr. Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv. 279211 - 02 e Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258983), secondo cui i giudici del riesame, al pari del giudice della cautela, ben possono attribuire alla condotta una differente definizione giuridica, e ciò anche in ragione dell'inevitabile fluidità che connota le provvisorie imputazioni della fase cautelare, con l'unico limite, parimenti evidenziato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602 e Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Rv. 259679), secondo cui, pur nel suo legittimo potere di riqualificazione giuridica del fatto, il Tribunale del Riesame non può però formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero. Ciò non è venuto nel caso di specie, atteso che la lettura "sinottica" della contestazione provvisoria ha consentito di cogliere il disvalore della condotta, chiaramente incentrata sull'annotazione nelle dichiarazioni annuali della ER s.p.a., negli anni 2015, 2016 e 2017, di dati contabili fittizi, ricollegabili alle fatture emesse dalla società NWC s.r.I., elencate al capo 34, espressamente richiamato dal capo 34 bis. Ciò, a prescindere dall'individuazione dell'autore materiale della singola condotta fraudolenta, comunque riconducibile dal punto di vista soggettivo a chi, all'epoca della presentazione della dichiarazione, ricopriva la carica di legale rappresentante della ER, è stato legittimamente ritenuto sufficiente a giustificare l'imposizione della cautela reale nei confronti della società che si assume abbia beneficiato del vantaggio economico, suscettibile di confisca obbligatoria, derivato dalla presentazione delle dichiarazioni fiscali fraudolente, dovendosi peraltro ribadire (cfr. Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275599 - 02 e Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, Rv. 262770), che, in tema di reati tributari, ai fini della valutazione della legittimità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato terzo estraneo al reato. 2.1. In definitiva, fermo restando che i terni sollevati dalla difesa potranno essere sviluppati nell'evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata rispetto alla legittimità del sequestro disposto nei confronti della società rappresentata dal ricorrente, in quanto sorretto da considerazioni razionali, non presta il fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è anticipato in premessa, non è tuttavia deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di NE deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/04/2024