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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2818/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 801/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 19/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240101163973 IRES-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava alla società Resistente_1 Spa una cartella di pagamento relativa ad IR 2014 dell' l'importo di euro 2.700 oltre sanzioni e interessi per complessivi euro 7.913, cartella recante la causale “ISCRIZIONE A RUOLO SU SENTENZA CTR LOMBARDIA N. 4727/21/2022
DEPOSITATA IL 28/11/2022”.
Contro la cartella di pagamento la società proponeva ricorso alla CGT primo grado di Milano che lo accoglieva con sentenza del Giudice monocratico n.801 del 2025.Secondo il primo giudice le somme iscritte a ruolo di cui alla cartella impugnata “ si discostano da quanto deciso con la sentenza della CTR Lombardia 4727/21”.
L'Agenzia delle Entrate appella la sentenza chiedendone la riforma sulla base di un motivo: “Violazione dell'articolo 68 del D.lgs. n. 546/1992”: l'imposta di euro 2700, oltre alle relative sanzioni e interessi, è dovuta sulla base di quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, confermata dalla CTR, con la quale l'imponibile è stato ridotto in misura corrispondente ad un IR di euro 4.703, dalla quale deve essere detratta l'IR già iscritta a ruolo a titolo provvisorio di euro 2.002,33
La società si è costituita chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello perché proposta dalla Agenzia delle Entrate che non ha partecipato al giudizio di primo grado, e comunque per tardività della argomentazioni svolte che avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di primo grado;
nel merito ribadisce la nullità della cartella per difetto assoluto di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità della proposizione dell'appello da parte della Agenza delle Entrate è infondata. Come stabilito dal giudice di legittimità ““anche quando l'Agenzia delle entrate non abbia partecipato al giudizio di primo grado - in quanto non evocata dal contribuente né chiamata su ordine del giudice ad integrazione del contraddittorio - tale estraneità al giudizio non l'ha privata della legittimazione ad appellare una sentenza che, se passata in giudicato, è idonea a renderle opponibile la pronuncia di insussistenza della pretesa tributaria dedotta in giudizio….La legittimazione dell'ente impositore consegue al fatto che oggetto della impugnativa originaria non furono soltanto i vizi della procedura di esazione, ma anche la pretesa tributaria considerata nella sua sussistenza e fondatezza sostanziale.”( Cass, Sez.trib.
n.15848 del 2025 , motivazione pagg.4 e ss).
2.Il motivo di appello è fondato.La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n.2107/2021, confermata dalla CTR, reca nel dispositivo “l'accoglimento parziale del ricorso nei termini indicati in motivazione” e non l'annullamento totale, come implicitamente ritenuto nella sentenza qui impugnata che ha disposto l'annullamento totale della cartella emessa pacificamente a norma dlel'art.68 d.lgs.546 del 1992.
Più in particolare dalla motivazione della sentenza risulta che il giudice degli atti impositivi ha rideterminato il reddito imponibile ai fini IR nell'importo di euro 17.105, mentre ha annullato integralmente il rilievo Iva.
L'Ufficio conseguentemente ha proceduto alla riliquidazione dell' imposta e dei relativi interessi e sanzioni prendendo a base di calcolo il minore imponibile determinato dal giudice in euro 17.105, al quale corrisponde un' IR dovuta di euro 4.703; le sanzioni sono stare riliquidate con riferimento alla sola IR ( atteso l'annullamento del rilievo Iva) e determinate in euro 4.233,47, pari al 90% dell'IR riliquidata di euro 4.703,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997; le somme richieste a titolo di imposta con la cartella di pagamento qui impugnata corrispondono alla differenza tra quanto già versato a seguito della iscrizione provvisoria di un terzo a norma dell'art.15 d.P.R. 602 del 1973 (pari ad euro 2002,33) e la maggiore somma stabilita nel giudizio ed esigibile a norma dell'art.68 d.P.R. 602 del 1973( pari ad euro 4.703).
2.A fronte dei precisi calcoli esposti dalla Agenzia delle Entrate la società non ha opposto calcoli diversi dai conteggi dell'Ufficio.Si è invece limitata a dolersi di una presunta “ complessità di calcoli” e ad eccepire una carenza di motivazione della cartella, carenza inesistente atteso che essa richiama espressamente la sentenza di parziale ( e non totale) accoglimento emessa dal giudice del prodromico atto impositivo, con piena possibilità della società di contestare eventuali errori di calcolo commessi dall'Ufficio, essendo a piena conoscenza del nuovo imponibile IR determinato in sede giudiziaria e delle somme già versate a seguito della iscrizione a ruolo provvisoria ex art.15 d.P.R. 602 del 1973.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado liquidate come da dispostivo ( valore della causa uguale alla somma dovuta a titolo di tributo ).
P.Q.M.
accoglie l'appello della Agenzia delle Entrate. Condanna la società al rimborso delle spese liquidate in euro 1.900 oltre spese generali del 15%.
Milano 10.2.2026.
Presidente estensore
PE CA
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2818/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 801/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 19/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240101163973 IRES-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava alla società Resistente_1 Spa una cartella di pagamento relativa ad IR 2014 dell' l'importo di euro 2.700 oltre sanzioni e interessi per complessivi euro 7.913, cartella recante la causale “ISCRIZIONE A RUOLO SU SENTENZA CTR LOMBARDIA N. 4727/21/2022
DEPOSITATA IL 28/11/2022”.
Contro la cartella di pagamento la società proponeva ricorso alla CGT primo grado di Milano che lo accoglieva con sentenza del Giudice monocratico n.801 del 2025.Secondo il primo giudice le somme iscritte a ruolo di cui alla cartella impugnata “ si discostano da quanto deciso con la sentenza della CTR Lombardia 4727/21”.
L'Agenzia delle Entrate appella la sentenza chiedendone la riforma sulla base di un motivo: “Violazione dell'articolo 68 del D.lgs. n. 546/1992”: l'imposta di euro 2700, oltre alle relative sanzioni e interessi, è dovuta sulla base di quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, confermata dalla CTR, con la quale l'imponibile è stato ridotto in misura corrispondente ad un IR di euro 4.703, dalla quale deve essere detratta l'IR già iscritta a ruolo a titolo provvisorio di euro 2.002,33
La società si è costituita chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello perché proposta dalla Agenzia delle Entrate che non ha partecipato al giudizio di primo grado, e comunque per tardività della argomentazioni svolte che avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di primo grado;
nel merito ribadisce la nullità della cartella per difetto assoluto di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità della proposizione dell'appello da parte della Agenza delle Entrate è infondata. Come stabilito dal giudice di legittimità ““anche quando l'Agenzia delle entrate non abbia partecipato al giudizio di primo grado - in quanto non evocata dal contribuente né chiamata su ordine del giudice ad integrazione del contraddittorio - tale estraneità al giudizio non l'ha privata della legittimazione ad appellare una sentenza che, se passata in giudicato, è idonea a renderle opponibile la pronuncia di insussistenza della pretesa tributaria dedotta in giudizio….La legittimazione dell'ente impositore consegue al fatto che oggetto della impugnativa originaria non furono soltanto i vizi della procedura di esazione, ma anche la pretesa tributaria considerata nella sua sussistenza e fondatezza sostanziale.”( Cass, Sez.trib.
n.15848 del 2025 , motivazione pagg.4 e ss).
2.Il motivo di appello è fondato.La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n.2107/2021, confermata dalla CTR, reca nel dispositivo “l'accoglimento parziale del ricorso nei termini indicati in motivazione” e non l'annullamento totale, come implicitamente ritenuto nella sentenza qui impugnata che ha disposto l'annullamento totale della cartella emessa pacificamente a norma dlel'art.68 d.lgs.546 del 1992.
Più in particolare dalla motivazione della sentenza risulta che il giudice degli atti impositivi ha rideterminato il reddito imponibile ai fini IR nell'importo di euro 17.105, mentre ha annullato integralmente il rilievo Iva.
L'Ufficio conseguentemente ha proceduto alla riliquidazione dell' imposta e dei relativi interessi e sanzioni prendendo a base di calcolo il minore imponibile determinato dal giudice in euro 17.105, al quale corrisponde un' IR dovuta di euro 4.703; le sanzioni sono stare riliquidate con riferimento alla sola IR ( atteso l'annullamento del rilievo Iva) e determinate in euro 4.233,47, pari al 90% dell'IR riliquidata di euro 4.703,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997; le somme richieste a titolo di imposta con la cartella di pagamento qui impugnata corrispondono alla differenza tra quanto già versato a seguito della iscrizione provvisoria di un terzo a norma dell'art.15 d.P.R. 602 del 1973 (pari ad euro 2002,33) e la maggiore somma stabilita nel giudizio ed esigibile a norma dell'art.68 d.P.R. 602 del 1973( pari ad euro 4.703).
2.A fronte dei precisi calcoli esposti dalla Agenzia delle Entrate la società non ha opposto calcoli diversi dai conteggi dell'Ufficio.Si è invece limitata a dolersi di una presunta “ complessità di calcoli” e ad eccepire una carenza di motivazione della cartella, carenza inesistente atteso che essa richiama espressamente la sentenza di parziale ( e non totale) accoglimento emessa dal giudice del prodromico atto impositivo, con piena possibilità della società di contestare eventuali errori di calcolo commessi dall'Ufficio, essendo a piena conoscenza del nuovo imponibile IR determinato in sede giudiziaria e delle somme già versate a seguito della iscrizione a ruolo provvisoria ex art.15 d.P.R. 602 del 1973.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado liquidate come da dispostivo ( valore della causa uguale alla somma dovuta a titolo di tributo ).
P.Q.M.
accoglie l'appello della Agenzia delle Entrate. Condanna la società al rimborso delle spese liquidate in euro 1.900 oltre spese generali del 15%.
Milano 10.2.2026.
Presidente estensore
PE CA