Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 343
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità della cartella per difetto assoluto di motivazione

    Il giudice di primo grado ha accolto la doglianza, ritenendo che le somme iscritte a ruolo si discostassero da quanto deciso dalla CTR Lombardia.

  • Accolto
    Violazione dell'articolo 68 del D.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello, poiché la sentenza di primo grado aveva disposto l'annullamento totale della cartella, mentre la sentenza della CTR prevedeva un accoglimento parziale del ricorso e una rideterminazione dell'imponibile.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per tardività o estraneità al giudizio di primo grado

    La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità, richiamando la giurisprudenza di legittimità che riconosce la legittimazione dell'ente impositore ad appellare anche se non ha partecipato al primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 343
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 343
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo