Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 109
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'agente della riscossione abbia prodotto la relata di notifica degli atti sottesi e la prova della successiva notifica di atti interruttivi, l'ultimo dei quali datato 2023.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto

    La Corte ha disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'amministrazione abbia prodotto la prova della notifica di atti interruttivi nel 2023, con conseguente decorrenza di un nuovo termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Vizi dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative ai vizi dell'intimazione, dovendo essere sollevate riguardo agli atti intermedi notificati, nonché quelle inerenti una postulata decadenza o prescrizione maturata, in virtù della cristallizzazione del credito avvenuta per l'omessa impugnazione dell'intimazione n. 02820239009214312000 in data 23.10.2023.

  • Rigettato
    Spese legali

    Le spese seguono la soccombenza e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore dell'Agente della Riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 109
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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