CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
QUARANTA ENRICO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3465/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Villa Di Briano - C/o Casa Comunale 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006638372000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006638372000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006638372000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110044748727000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130010273484000 TARI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130010273484000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5519/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso ritualmente notificato esponeva che in data 18.07.2025 gli veniva notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale Concessionaria per la Prov di Caserta, intimazione di pagamento n. 02820259006638372 000, contenente tra le altre cartelle di pagamento: n.
02820110044748727 000 – Tari – anno 2009 (notifica 30.09.2011?), per Euro 105,63; n.
02820130010273484000 – Tari – anno 2010 – 2011 ( notificata 13.04.2013?), per Euro 218,24.
Ciò premesso si doleva dell'omessa notifica delle cartelle, della prescrizione del diritto e/o della decadenza dall'imposizione.
Così concludeva: A)- In via principale accogliersi il presente ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, per l'effetto dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
B)- In via subordinata dichiarare, comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relativa cartella di pagamento, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti;
C)- Condannarsi, anche in considerazione del mancato esercizio dell'autotutela, i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.
Si costituiva DE rilevando l'inammissibilità dell'impugnazione, stante l'avvenuta notifica non solo delle cartelle sottese all'intimazione ma anche, ai fini interruttivi, delle intimazioni di pagamento n.
02820179009607547000 in data 21.11.2017 e n. 02820239009214312000 in data 23.10.2023, come comprovato dalla documentazione di seguito allegata.
Così concludeva: affinché la Commissione adita dichiari inammissibili e/o rigetti le domande formulate dal ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del procedimento
All'udienza dell'1.12.25 la Corte – in composizione monocratica -decideva come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che l'intimazione di pagamento, al pari della cartella esattoriale, deve ritenersi impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso l'intimazione il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata (in termini, quanto alla cartella esattoriale, che pure contiene la prima intimazione al pagamento, Cass. civ., Sez. V, 21/06/2013, n. 15652 S.G. C. Agenzia delle Entrate Fisco QOL - Quotidiano on line, 2013, Fisco on line, 2013; conforme Cass. civ., Sez. V,
10/04/2013, n. 8704).
Ancora è noto che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. (Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
04/03/2008, n. 5791 (rv. 602254), tal che il concessionario e/o l'ente impositore devono dare comunque la dimostrazione della notifica degli atti presupposti all'intimazione.
Detto ciò, va pure rilevato che ove venga produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (in termini Cass. civ. Sez. VI - 5
Ord., 27/11/2020, n. 27181 )
D'altra parte non rileva ai fini indicati una semplice contestazione della difformità della copia all'originale, richiedendo viceversa essa una indicazione specifica degli aspetti difformi ( così da ultimo Cass. civ. Sez.
V, 25/10/2023, n. 29552, secondo cui “In tema di notifiche di atti tributari, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”).
A ciò va aggiunto che “vale il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018); che pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” così Cass. 3743/2020; con l'ulteriore precisazione che: “…proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della scritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit. il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la […] cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata, e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda anche la già citata Cass. n. 30911/2019; […] ne discende, in definitiva, che a seguito della notifica delle intimazioni in discorso effettuata rispettivamente in data […] (intervenuta dopo almeno un giorno dal compimento del decennio della notifica delle cartelle e quindi […] inidonee ad interrompere il corso della prescrizione all'evidenza già maturata), la mancata reazione processuale del
[…] ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti: …” (così Cass. 27093/2022).
Ciò posto, il ricorrente lamenta anzitutto la violazione della sequenza procedimentale in virtù della mancanza di prova della notifica dell'accertamento presupposto.
La doglianza non può trovare accoglimento, in considerazione della produzione da parte di DE della relata di notifica degli atti sottesi;
d'altra parte, il concessionario ha reso l'ulteriore dimostrazione della successiva notifica di atti interruttivi, l'ultimo datato 2023.
Ne consegue che siano inammissibili le censure relative ai vizi dell'intimazione che andavano al più sollevate riguardo agli atti intermedi notificati;
allo stesso modo, quelli inerenti una postulata decadenza in cui sarebbe incorsa l'amministrazione ovvero attinenti alla prescrizione assunta come maturata. Il tutto in virtù della cristallizzazione del credito avvenuta per l'omessa impugnazione dell'intimazione n.
02820239009214312000 in data 23.10.2023.
Rimane da verificare, allora, il tema della presunta prescrizione successiva del diritto, pure eccepita.
In merito va ricordato che la norma dell'art. 2953 c.c. ( secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”) non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti.
Le ipotesi prese in considerazione dagli ultimi arresti della Suprema Corte, a proposito della prescrizione decennale di crediti recati da cartelle esattoriali, (cfr. Cass. civ. Sez. V, 19/07/2013, n. 17669; Cass. civ.
Sez. VI - 5 Ordinanza, 17/07/2014, n. 16354, per cui “In tema di riscossione delle imposte, la definitività dell'atto impositivo determinata dall'estinzione del giudizio è assimilabile a quella derivante dalla sentenza di merito, per cui la relativa cartella esattoriale va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e non entro quello triennale di decadenza di cui all'art. 76 del medesimo decreto, che concerne l'esercizio del potere di imposizione.. “) riguardano appunto i casi in cui la definitività dell'atto impositivo sia derivata dalla definizione di un contenzioso che lo abbia riguardato.
Del resto sia l'intimazione che la cartella esattoriale che il preavviso d'ipoteca hanno natura di atto amministrativo, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e risultando prive dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Alla luce della ricostruzione che precede, in ipotesi di cartella presupposto non impugnata (come in specie) al credito tributario consacrato in essa e nella successiva intimazione, deve applicarsi la prescrizione propria del diritto cui si riferisce.
Premesso al punto che per i tributi erariali non appare esservi alcuna previsione specifica in ordine alla relativa prescrizione, per essi deve ritenersi applicabile la disciplina codicistica ordinaria.
Con la precisazione, tuttavia, che interessi e sanzioni dovuti a seguito di violazioni tributarie parimenti sono sottese al termine quinquennale di prescrizione, come da ultimo la Suprema Corte ha reiteratamente affermato ( cfr. Cass. civ. Sez. V, 24/01/2023, n. 2095, secondo cui “In caso di notifica di intimazione di pagamento a seguito di cartelle di pagamento che si assumono non notificate, aventi ad oggetto crediti per sanzioni e che non siano fondate su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Quanto agli interessi, la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui essi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale”).
Stante la notifica dell'avviso di accertamento nel 2023, l'applicazione dei principi esposti determina che vada disattesa anche tale eccezione.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come al seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di DE, liquidate in
€ 300,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Caserta, lì 1.12.2025 Il Giudice
Monocratico Dott. NR AN
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
QUARANTA ENRICO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3465/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Villa Di Briano - C/o Casa Comunale 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006638372000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006638372000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006638372000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110044748727000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130010273484000 TARI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130010273484000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5519/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso ritualmente notificato esponeva che in data 18.07.2025 gli veniva notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale Concessionaria per la Prov di Caserta, intimazione di pagamento n. 02820259006638372 000, contenente tra le altre cartelle di pagamento: n.
02820110044748727 000 – Tari – anno 2009 (notifica 30.09.2011?), per Euro 105,63; n.
02820130010273484000 – Tari – anno 2010 – 2011 ( notificata 13.04.2013?), per Euro 218,24.
Ciò premesso si doleva dell'omessa notifica delle cartelle, della prescrizione del diritto e/o della decadenza dall'imposizione.
Così concludeva: A)- In via principale accogliersi il presente ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, per l'effetto dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
B)- In via subordinata dichiarare, comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relativa cartella di pagamento, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti;
C)- Condannarsi, anche in considerazione del mancato esercizio dell'autotutela, i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.
Si costituiva DE rilevando l'inammissibilità dell'impugnazione, stante l'avvenuta notifica non solo delle cartelle sottese all'intimazione ma anche, ai fini interruttivi, delle intimazioni di pagamento n.
02820179009607547000 in data 21.11.2017 e n. 02820239009214312000 in data 23.10.2023, come comprovato dalla documentazione di seguito allegata.
Così concludeva: affinché la Commissione adita dichiari inammissibili e/o rigetti le domande formulate dal ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del procedimento
All'udienza dell'1.12.25 la Corte – in composizione monocratica -decideva come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che l'intimazione di pagamento, al pari della cartella esattoriale, deve ritenersi impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso l'intimazione il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata (in termini, quanto alla cartella esattoriale, che pure contiene la prima intimazione al pagamento, Cass. civ., Sez. V, 21/06/2013, n. 15652 S.G. C. Agenzia delle Entrate Fisco QOL - Quotidiano on line, 2013, Fisco on line, 2013; conforme Cass. civ., Sez. V,
10/04/2013, n. 8704).
Ancora è noto che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. (Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
04/03/2008, n. 5791 (rv. 602254), tal che il concessionario e/o l'ente impositore devono dare comunque la dimostrazione della notifica degli atti presupposti all'intimazione.
Detto ciò, va pure rilevato che ove venga produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (in termini Cass. civ. Sez. VI - 5
Ord., 27/11/2020, n. 27181 )
D'altra parte non rileva ai fini indicati una semplice contestazione della difformità della copia all'originale, richiedendo viceversa essa una indicazione specifica degli aspetti difformi ( così da ultimo Cass. civ. Sez.
V, 25/10/2023, n. 29552, secondo cui “In tema di notifiche di atti tributari, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”).
A ciò va aggiunto che “vale il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018); che pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” così Cass. 3743/2020; con l'ulteriore precisazione che: “…proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della scritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit. il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la […] cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata, e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda anche la già citata Cass. n. 30911/2019; […] ne discende, in definitiva, che a seguito della notifica delle intimazioni in discorso effettuata rispettivamente in data […] (intervenuta dopo almeno un giorno dal compimento del decennio della notifica delle cartelle e quindi […] inidonee ad interrompere il corso della prescrizione all'evidenza già maturata), la mancata reazione processuale del
[…] ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti: …” (così Cass. 27093/2022).
Ciò posto, il ricorrente lamenta anzitutto la violazione della sequenza procedimentale in virtù della mancanza di prova della notifica dell'accertamento presupposto.
La doglianza non può trovare accoglimento, in considerazione della produzione da parte di DE della relata di notifica degli atti sottesi;
d'altra parte, il concessionario ha reso l'ulteriore dimostrazione della successiva notifica di atti interruttivi, l'ultimo datato 2023.
Ne consegue che siano inammissibili le censure relative ai vizi dell'intimazione che andavano al più sollevate riguardo agli atti intermedi notificati;
allo stesso modo, quelli inerenti una postulata decadenza in cui sarebbe incorsa l'amministrazione ovvero attinenti alla prescrizione assunta come maturata. Il tutto in virtù della cristallizzazione del credito avvenuta per l'omessa impugnazione dell'intimazione n.
02820239009214312000 in data 23.10.2023.
Rimane da verificare, allora, il tema della presunta prescrizione successiva del diritto, pure eccepita.
In merito va ricordato che la norma dell'art. 2953 c.c. ( secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”) non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti.
Le ipotesi prese in considerazione dagli ultimi arresti della Suprema Corte, a proposito della prescrizione decennale di crediti recati da cartelle esattoriali, (cfr. Cass. civ. Sez. V, 19/07/2013, n. 17669; Cass. civ.
Sez. VI - 5 Ordinanza, 17/07/2014, n. 16354, per cui “In tema di riscossione delle imposte, la definitività dell'atto impositivo determinata dall'estinzione del giudizio è assimilabile a quella derivante dalla sentenza di merito, per cui la relativa cartella esattoriale va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e non entro quello triennale di decadenza di cui all'art. 76 del medesimo decreto, che concerne l'esercizio del potere di imposizione.. “) riguardano appunto i casi in cui la definitività dell'atto impositivo sia derivata dalla definizione di un contenzioso che lo abbia riguardato.
Del resto sia l'intimazione che la cartella esattoriale che il preavviso d'ipoteca hanno natura di atto amministrativo, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e risultando prive dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Alla luce della ricostruzione che precede, in ipotesi di cartella presupposto non impugnata (come in specie) al credito tributario consacrato in essa e nella successiva intimazione, deve applicarsi la prescrizione propria del diritto cui si riferisce.
Premesso al punto che per i tributi erariali non appare esservi alcuna previsione specifica in ordine alla relativa prescrizione, per essi deve ritenersi applicabile la disciplina codicistica ordinaria.
Con la precisazione, tuttavia, che interessi e sanzioni dovuti a seguito di violazioni tributarie parimenti sono sottese al termine quinquennale di prescrizione, come da ultimo la Suprema Corte ha reiteratamente affermato ( cfr. Cass. civ. Sez. V, 24/01/2023, n. 2095, secondo cui “In caso di notifica di intimazione di pagamento a seguito di cartelle di pagamento che si assumono non notificate, aventi ad oggetto crediti per sanzioni e che non siano fondate su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Quanto agli interessi, la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui essi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale”).
Stante la notifica dell'avviso di accertamento nel 2023, l'applicazione dei principi esposti determina che vada disattesa anche tale eccezione.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come al seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di DE, liquidate in
€ 300,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Caserta, lì 1.12.2025 Il Giudice
Monocratico Dott. NR AN