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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/12/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1220/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Agostino Abate Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. est.
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da
AVV. Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, C.F. C.F._1 residente in [...] in proprio e
AVV. CP_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, C.F. C.F._2 residente in [...] in proprio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con il figlio minore,
[...]
(nato il [...]), nell'interesse di quest'ultimo e a salvaguardia dei rapporti Persona_1 familiari, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio;
RILEVATO che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
RILEVATO che le parti, comparse personalmente all'udienza del 10.12.2025, hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) Il figlio minore (nato il [...]) viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione verranno assunte dai medesimi in maniera disgiunta, mentre le decisioni più importanti nell'interesse del minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Inoltre, i genitori si impegnano a collaborare tra loro nell'interesse prioritario del figlio garantendo allo stesso un equilibrato e continuativo rapporto con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché a comunicarsi vicendevolmente eventuali trasferte fuori domicilio con il figlio;
Pt_
2) L'Avv. si obbliga a corrispondere all'Avv. , quale contributo al mantenimento ordinario del CP_1 figlio l'importo di € 100,00 entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre rivalutazione
ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2026;
3) Le spese extra assegno relative al figlio, giusto Protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale da intendersi qui richiamato per quanto non diversamente pattuito, verranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, con preferibile utilizzo per il pagamento delle stesse delle risorse giacenti sul conto corrente cointestato a entrambi i genitori (attualmente acceso presso BCC Cantù – filiale di Mariano
Comense), sul quale ciascun ricorrente si obbliga a versare mensilmente la necessaria liquidità;
4) L'assegno unico universale per il figlio a carico (e/o futuri analoghi contributi) verrà richiesto e percepito interamente dalla madre;
5) Fatti comunque salvi diversi accordi delle parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, in conformità con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, nella modalità che segue:
a. Tre giorni infrasettimanali, individuati nei giorni di martedì, giovedì e venerdì di ogni settimana, dall'uscita da scuola, con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina seguente.
b. Weekend alternati, con pernottamento quantomeno tra il sabato e la domenica;
c. Durante il periodo natalizio, una settimana con la madre ed una con il padre, ad anni alterni tra i genitori, secondo calendario scolastico (giorno di Natale con la madre e Santo EF con il padre);
d. Vacanze pasquali, di carnevale e ponti scolastici, da concordarsi tra i genitori di anno in anno entro 15 giorni dal ricevimento del calendario scolastico;
e. Durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il
30 maggio di ogni anno.
6) I genitori si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia personali che per il figlio minore.
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario delle frequentazioni con la prole possa essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
CONSIDERATO che anche le previsioni di ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consente di stimare non necessaria l'audizione diretta del minore, ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
CONSIDERATOche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO che le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
PROVVEDE nei termini di cui al soprariportato accordo delle parti, da intendersi qui trascritto;
SPESE compensate.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 12.12.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott. Agostino Abate
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Agostino Abate Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. est.
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da
AVV. Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, C.F. C.F._1 residente in [...] in proprio e
AVV. CP_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, C.F. C.F._2 residente in [...] in proprio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con il figlio minore,
[...]
(nato il [...]), nell'interesse di quest'ultimo e a salvaguardia dei rapporti Persona_1 familiari, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio;
RILEVATO che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
RILEVATO che le parti, comparse personalmente all'udienza del 10.12.2025, hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) Il figlio minore (nato il [...]) viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione verranno assunte dai medesimi in maniera disgiunta, mentre le decisioni più importanti nell'interesse del minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Inoltre, i genitori si impegnano a collaborare tra loro nell'interesse prioritario del figlio garantendo allo stesso un equilibrato e continuativo rapporto con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché a comunicarsi vicendevolmente eventuali trasferte fuori domicilio con il figlio;
Pt_
2) L'Avv. si obbliga a corrispondere all'Avv. , quale contributo al mantenimento ordinario del CP_1 figlio l'importo di € 100,00 entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre rivalutazione
ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2026;
3) Le spese extra assegno relative al figlio, giusto Protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale da intendersi qui richiamato per quanto non diversamente pattuito, verranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, con preferibile utilizzo per il pagamento delle stesse delle risorse giacenti sul conto corrente cointestato a entrambi i genitori (attualmente acceso presso BCC Cantù – filiale di Mariano
Comense), sul quale ciascun ricorrente si obbliga a versare mensilmente la necessaria liquidità;
4) L'assegno unico universale per il figlio a carico (e/o futuri analoghi contributi) verrà richiesto e percepito interamente dalla madre;
5) Fatti comunque salvi diversi accordi delle parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, in conformità con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, nella modalità che segue:
a. Tre giorni infrasettimanali, individuati nei giorni di martedì, giovedì e venerdì di ogni settimana, dall'uscita da scuola, con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina seguente.
b. Weekend alternati, con pernottamento quantomeno tra il sabato e la domenica;
c. Durante il periodo natalizio, una settimana con la madre ed una con il padre, ad anni alterni tra i genitori, secondo calendario scolastico (giorno di Natale con la madre e Santo EF con il padre);
d. Vacanze pasquali, di carnevale e ponti scolastici, da concordarsi tra i genitori di anno in anno entro 15 giorni dal ricevimento del calendario scolastico;
e. Durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il
30 maggio di ogni anno.
6) I genitori si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia personali che per il figlio minore.
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario delle frequentazioni con la prole possa essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
CONSIDERATO che anche le previsioni di ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consente di stimare non necessaria l'audizione diretta del minore, ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
CONSIDERATOche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO che le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
PROVVEDE nei termini di cui al soprariportato accordo delle parti, da intendersi qui trascritto;
SPESE compensate.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 12.12.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott. Agostino Abate