CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1443/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2667/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494720 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494720 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494720 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494720 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494720 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Roma Capitale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo notificato il 20.12.2024 per l'importo complessivo di euro 1.792,04, relativo al mancato pagamento di TARI e TEFA per gli anni 2018-2022, relativamente all'immobile sito in Roma,
Indirizzo_1, oggetto di locazione passiva. Deduceva che l'immobile oggetto di accertamento è adibito a sola attività di studio professionale, per cui ricade nella categoria di utenza non domestica, con un solo occupante, posto che lo stesso è utilizzato dal ricorrente solo per il ricevimento della clientela negli orari di studio. Precisava di avere abitato invece, dal 23.11.2016 al 7.4.2023, in Roma, Indirizzo_2
, con tutta la famiglia. Affermava pertanto che la somma richiesta doveva essere ridotta, sia per la quota fissa che per quella variabile, e che per le annualità fino al 31.10.2019 il tributo doveva ritenersi prescritto. Affermava ancora che il comune non aveva tenuto conto delle agevolazioni previste dalla normativa dettata in relazione all'emergenza Covid e che nell'avviso era stato indicato un numero di occupanti progressivamente crescente negli anni, invece della sola persona di esso ricorrente.
Sviluppava il prospetto contabile ritenuto adeguato e chiedeva che la somma dovuta fosse rideterminata in euro 414,05. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso.
Roma Capitale si costituiva tardivamente, rappresentando che era stata omessa qualsiasi dichiarazione ai fini TARI e che sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare i presupposti per ottenere l'agevolazione
COVID. Deduceva ancora di avere calcolato il numero degli occupanti in base alle risultanze dell'Agenzia delle Entrate e che l'omissione della dichiarazione dovuta non abilitava il contribuente ad eccepire una situazione difforme. Rilevava infine che alcuna annualità era prescritta, in ragione dei termini indicati dalla normativa e della sospensione per l'emergenza COVID.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. E' pacifico che il ricorrente non abbia provveduto ad alcuna dichiarazione ai fini della Tari, mentre è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale
(ex plurimis, Cass., 2257/22; 17032/21). L'omissione da parte del contribuente contrasta inoltre con la disposizione dell'articolo 19, comma uno, del regolamento Comunale, a mente del quale i soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti, ed in particolare l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso dell'occupazione o della detenzione, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno dei presupposti del tributo. Il ricorrente non può dunque dolersi ex post delle determinazioni assunte dal comune con l'atto in questa sede impugnato, che era sicuramente legittimo, per le ragioni indicate, al momento della relativa emissione.
Poiché è possibile che a seguito della dovuta, e sinora omessa, dichiarazione circa l'attuale occupazione dell'immobile de quo debba modificarsi l'importo dovuto, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 27 gennaio 2025
IL GIUDICE
IU de FA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2667/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494720 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494720 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494720 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494720 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401494720 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Roma Capitale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo notificato il 20.12.2024 per l'importo complessivo di euro 1.792,04, relativo al mancato pagamento di TARI e TEFA per gli anni 2018-2022, relativamente all'immobile sito in Roma,
Indirizzo_1, oggetto di locazione passiva. Deduceva che l'immobile oggetto di accertamento è adibito a sola attività di studio professionale, per cui ricade nella categoria di utenza non domestica, con un solo occupante, posto che lo stesso è utilizzato dal ricorrente solo per il ricevimento della clientela negli orari di studio. Precisava di avere abitato invece, dal 23.11.2016 al 7.4.2023, in Roma, Indirizzo_2
, con tutta la famiglia. Affermava pertanto che la somma richiesta doveva essere ridotta, sia per la quota fissa che per quella variabile, e che per le annualità fino al 31.10.2019 il tributo doveva ritenersi prescritto. Affermava ancora che il comune non aveva tenuto conto delle agevolazioni previste dalla normativa dettata in relazione all'emergenza Covid e che nell'avviso era stato indicato un numero di occupanti progressivamente crescente negli anni, invece della sola persona di esso ricorrente.
Sviluppava il prospetto contabile ritenuto adeguato e chiedeva che la somma dovuta fosse rideterminata in euro 414,05. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso.
Roma Capitale si costituiva tardivamente, rappresentando che era stata omessa qualsiasi dichiarazione ai fini TARI e che sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare i presupposti per ottenere l'agevolazione
COVID. Deduceva ancora di avere calcolato il numero degli occupanti in base alle risultanze dell'Agenzia delle Entrate e che l'omissione della dichiarazione dovuta non abilitava il contribuente ad eccepire una situazione difforme. Rilevava infine che alcuna annualità era prescritta, in ragione dei termini indicati dalla normativa e della sospensione per l'emergenza COVID.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. E' pacifico che il ricorrente non abbia provveduto ad alcuna dichiarazione ai fini della Tari, mentre è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale
(ex plurimis, Cass., 2257/22; 17032/21). L'omissione da parte del contribuente contrasta inoltre con la disposizione dell'articolo 19, comma uno, del regolamento Comunale, a mente del quale i soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti, ed in particolare l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso dell'occupazione o della detenzione, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno dei presupposti del tributo. Il ricorrente non può dunque dolersi ex post delle determinazioni assunte dal comune con l'atto in questa sede impugnato, che era sicuramente legittimo, per le ragioni indicate, al momento della relativa emissione.
Poiché è possibile che a seguito della dovuta, e sinora omessa, dichiarazione circa l'attuale occupazione dell'immobile de quo debba modificarsi l'importo dovuto, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 27 gennaio 2025
IL GIUDICE
IU de FA