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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/11/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
LE EL, a seguito dell'udienza di discussione ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. celebratasi il 17/10/2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 418/2024 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto Assicurazione contro i danni, pendente tra
(C.f. e P.i.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
RU NO (Na), alla via A. Diaz n° 5, elettivamente domiciliata in RU NO (Na), alla via
Cimmino n° 12, presso lo studio legale dell'Avv. Pezzullo Maria (C.f.: ; p.e.c.: C.F._1
, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle Email_1 liti in calce alla citazione.
- Attrice -
e
(P.i.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Torino, al corso Inghilterra n° 3, elettivamente domiciliata in Capua (Ce), alla via Villa Vella n° 2, presso lo studio legale dell'Avv. Brogna Fernando (C.f.: ; C.F._2
p.e.c.: , che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti Email_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza di discussione celebratasi il 17/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del
18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con citazione ritualmente notificata alla controparte il 12/01/2024, la (da qui in avanti solo Parte_1
“ ) ha convenuto in giudizio l' (da qui in avanti solo ”) Pt_1 Controparte_1 CP_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1. In accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la totale copertura della polizza n° 42280948226 dei danni subiti dalla per i motivi di cui in premessa descritti, e Parte_1
l'inadempimento contrattuale dell' 2. Per l'effetto, condannare l' Controparte_1 Controparte_1
…] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall' istante, nella spiegata qualità, a causa e in conseguenza
[...] del sinistro in narrativa, quantificati in complessivi € 73.559,69 […] dall'Ing. e come in narrativa Persona_1 analiticamente descritti e/o in quella diversa misura che sarà stabilita dal Giudice adito, anche a mezzo C.t.u.; 3. Il tutto, in ogni caso, con il favore degli interessi, come per legge, e della rivalutazione monetaria, da determinarsi in base agli indici
Istat del giorno in cui si è verificato il sinistro fino a quello dell'effettivo soddisfo e nei limiti della somma di competenza del
Giudice adito;
4. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre
i.v.a., da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. in favore della sottoscritta procuratrice costituita e anticipataria;
5. Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
A fondamento della pretesa, la ha dedotto che il 23/08/2022 si sarebbe verificata un'inconsueta Pt_1 precipitazione atmosferica, con caduta di grandine, che avrebbe cagionato danni materiali all'immobile sito in Casandrino, al viale Olimpico n° 5; che, al momento in cui si sarebbe verificato il descritto evento atmosferico, la sarebbe stata la conduttrice di detto immobile, adibito a opificio per la produzione, Pt_1 lavorazione e vendita di calzature e dotato di magazzini contenenti materiali e strumentazione tecnica;
che, in virtù dell'attività economica esercitata nel fabbricato, la avrebbe precedentemente stipulato Pt_1 con l' la polizza assicurativa n° 42280948226 avente decorrenza dal 14/06/2022 al 23/03/2023, CP_1 dunque per il periodo entro il quale si sarebbe verificato l'inconsueto evento atmosferico;
che le precipitazioni, precisamente, avrebbero provocato un sovraccarico delle pluviali con conseguente ostruzione dei condotti e, quindi, l'allagamento dell'opificio, nonostante la grondaia dello stesso e gli annessi tubi discendenti fossero regolarmente dimensionati;
che durante il periodo temporalesco l'opificio sarebbe rimasto chiuso per ferie e che solo alla sua riapertura il titolare della e i suoi Pt_1 dipendenti si sarebbero avveduti dell'allagamento, della diffusione d'acqua in vari ambienti comunicanti e dei danni arrecati alla merce custodita nei magazzini;
che il complessivo nocumento patito dalla Pt_1 per effetto dell'evento atmosferico ammonterebbe a complessivi € 73.559,69 e includerebbe la rottura di otto porte interne del capannone, il perimento della merce stipata in magazzino, i costi sostenuti per lo smaltimento della stessa e il periodo di forzata interruzione dell'attività lavorativa durato tre giorni e dovuto alla necessità di ripristinare lo stato dei luoghi;
che, il 25/08/2022, il legale rappresentante della avrebbe denunciato l'evento dannoso all' , la quale avrebbe provveduto ad aprire il sinistro e Pt_1 CP_1 ad affidare l'incarico di eseguire un perizia alla Global Insurance Service S.r.l., eseguita la quale quest'ultima avrebbe, in qualità di mandataria dell' , formulato un'offerta d'indennizzo per l'importo CP_1 di € 25.860,00, rifiutata dalla perché troppo esigua rispetto all'effettivo danno asseritamente patito. Pt_1
Il 18/03/2024, si è costituita in giudizio l' chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) CP_1
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione ed emettere ogni provvedimento di giustizia;
b) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle parti in causa, ed emettere ogni consequenziale provvedimento, anche nel governo delle spese;
c) Dichiarare l'inoperatività e l'inapplicabilità della polizza n° 42280948226 ed emettere ogni consequenziale provvedimento;
d) Rigettare la domanda attorea poiché illegittima, inammissibile, infondata, sia in fatto che in diritto, e non provata;
e) Mandare la concludente pienamente assolta da ogni domanda avversaria;
f) Dichiarare che i danni lamentati dall'attrice siano dovuti alla sua esclusiva responsabilità; g) In via ulteriormente subordinata, nelle denegata e non voluta ipotesi di accoglimento dell'avversa postulazione, si liquidino i danni nei limiti del giusto e del provato, nei limiti dei massimali e al netto delle franchigie previste nella polizza n° 42280948226; h) in caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
A fondamento della difesa, l' ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi e CP_1 per gli effetti dell'art. 164, comma 4, c.p.c., in considerazione della generica e lacunosa descrizione delle circostanze temporali e modali nelle quali e con le quali si sarebbe verificato l'evento dannoso. Nel merito,
l' ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva per inoperatività della polizza sottoscritta CP_1 con la poiché, come sostenuto dal proprio perito, l'allagamento del capannone non si sarebbe Pt_1 verificato a causa del sovraccarico delle pluviali e della conseguente ostruzione dei condotti ma per le infiltrazioni d'acqua attraverso le luci interstiziali di fissi, d'infissi e dei serramenti nonché provenienti dai portoni sezionali posti al piano terraneo, verificatesi in assenza di brecce, lesioni e rotture al tetto, al soffitto, alle pareti, ai fissi e agli infissi;
che, pertanto, i danni invocati dalla si sarebbero prodotti per Pt_1 sua esclusiva responsabilità, considerato altresì che il rappresentante legale della stessa, alla riapertura dell'attività dopo il periodo feriale, avrebbe constatato che la merce perita si trovava sul pavimento anziché essere stipata su scaffali o pedane, come normalmente avviene;
che, atteso l'ampio lasso temporale intercorso tra l'evento atmosferico e l'instaurazione del presente giudizio, risulterebbe meramente esplorativa, e pertanto inammissibile, la richiesta di Consulenza tecnica d'ufficio avanzata dalla che, in caso di accoglimento della domanda, il risarcimento eventualmente dovuto alla Pt_1 Pt_1 andrebbe contenuto nei limiti delle franchigie e dei massimali di polizza.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. ed escussi due testimoni (entrambi su intimazione dell'attrice), all'esito dell'istruttoria la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 17/10/2025, ove le parti hanno concluso come da verbale redatto in quella sede.
1. Questioni preliminari
Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata ex art. 164, comma 4, c.p.c., in ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la nullità per mancata o lacunosa esposizione dei fatti può essere comminata solo laddove l'esplicitazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata, tenuto conto dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti a essa allegati, del tutto obliterata o risulti assolutamente incerta, pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del convenuto;
tale esigenza difensiva costituisce, dunque, parametro di valutazione della invalidità dell'atto, la cui declaratoria di nullità si giustifica solo ove le incertezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'esplicazione di un'adeguata difesa;
parte convenuta ha apprestato puntuali difese, con ciò dimostrando di disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di non aver subito alcun pregiudizio, sicché l'atto introduttivo non può essere sanzionato dalla comminatoria di nullità (cfr. Cassazione n° 11751 del 15 maggio 2013; Cassazione n° 365 del 14 gennaio2003).
2. Nel merito
La domanda è infondata e non può accogliersi.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione e titolarità passiva sollevata dalla convenuta, evidenziandosi al riguardo che la corretta evocazione in giudizio dell è certamente CP_1 evincibile dal tenore delle sue stesse difese nonché da molteplici documenti istruttori acquisiti in atti, quali la polizza, la lettera di conferma dell'apertura del sinistro, i verbali di sopralluogo presso l'immobile oggetto della garanzia assicurativa e la relazione di perizia redatta dal Geometra quale Persona_2 perito incaricato dall' . CP_1
Tanto chiarito, va rammentato che nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo consiste in un danno prodottosi quale conseguenza di un evento rischioso il cui verificarsi è circoscritto all'ambito spaziale e temporale entro cui opera la polizza e, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (cfr. Cassazione civile, sezione III, sentenza del 21 dicembre 2017); la Giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato che «In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore» (cfr. Cassazione,
Sezione I, ordinanza n° 15630 del 14 giugno 2018; Cassazione, Sezione III, ordinanza n° 9205 del 2 aprile
2021).
Tale assunto trova conferma anche nella pronuncia n° 1558 del 2018, ove la Cassazione offre ulteriori precisazioni ricordando che il rischio previsto nel contratto di assicurazione, di norma, è un rischio delimitato attraverso patti di vario genere che, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi o, ancora, ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti;
per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (1) i rischi inclusi, per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo, (2) i rischi esclusi, del tutto estranei al contratto (ad esempio, il rischio di infortuni rispetto a una polizza che copra la responsabilità civile) e (3) i rischi non compresi, ossia quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale ma la cui indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (a esempio, allorquando in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
La distinzione appena riassunta riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e va provata dall'assicurato mentre la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea e va provata dall'assicuratore; sempre in ordine all'onere probatorio, la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare a più riprese che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio coperto dalla polizza e nell'ambito spazio/temporale in cui opera la garanzia, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2967 c.c., spetta all'assicurato dimostrare sia il verificarsi dell'evento rischioso oggetto della garanzia e sia che esso abbia causato il danno di cui invoca il ristoro, mentre, di contro, grava sull'assicuratore l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo; dunque,
l'assicurato ha l'onere di dimostrare che l'evento dedotto in polizza si sia verificato, che lo stesso integri il rischio coperto dalla garanzia e che esso sia dipeso da cause contrattualmente previste mentre, dimostrati detti elementi, l'assicuratore ha l'onere di provare il fatto impeditivo della pretesa attorea, posto come fondamento dell'eccezione sollevata (cfr. Cassazione n° 30656/2017 sul tema dell'onere probatorio gravante sull'assicurato e Cassazione nn° 7242/2005 e 19734/2011 sul tema dell'onere probatorio gravante sull'assicuratore).
Ciò chiarito, nel caso in esame, occorre accertare quali siano state le cause dell'allagamento che ha interessato l'immobile coperto dalla garanzia assicurativa e, precisamente, se esso si sia verificato per infiltrazioni d'acqua provenienti dal cedimento della grondaia piuttosto che dalle luci interstiziali d'infissi e serramenti e/o dalle fessure dei portoni posti al piano terra, poiché solo nella prima ipotesi, tenendo conto della clausola 12.1.2. delle condizioni generali di polizza relativa alla fuoriuscita di liquidi,
l'assicurata maturerebbe il diritto all'indennizzo.
Ebbene, il vaglio dei documenti istruttori acquisiti in atti non consente di poter ritenere sufficientemente dimostrato l'assunto della secondo il quale l'allagamento del fabbricato sarebbe stato causato da una Pt_1 fuoriuscita d'acqua derivante dall'accidentale rottura della grondaia, delle pluviali o degli impianti idrici e igienici;
al riguardo, difatti, assume certamente rilievo il verbale di sopralluogo redatto dal perito fiduciario dell'intesa, il quale, in sede di primo accesso effettuato il 07/09/2022, ha attestato che “l'evento si verificava nei giorni precedenti al 25/08/2022 quando nel riaprire il dopo le ferie estive […] constatavo che su tutta Parte_2 la pavimentazione del locale era presente un'abbondante quantità di acqua […] preciso che l'acqua piovana all'interno dei locali si infiltrava attraverso le luci interstiziali degli infissi posti al pian terreno e attraverso le luci interstiziali delle porte sezionali di carico, di cui una posta fronte cortile e l'altra sul retro della fabbrica. All'atto del sopralluogo non sono state ritrovate brecce, lesioni e/o rotture a soffitto, tetto, pareti, fissi e infissi. […] Rilevo all'atto del sopralluogo merce di vario tipo danneggiata era riposta sulla pavimentazione” e, in sede di secondo accesso effettuato il 17/10/2022, ha attestato che “Il sig. vuole precisare che l'evento non è stato causato dalla rottura di impianti Controparte_2 idrici, bensì di acqua piovana esterna al fabbricato”; riportati gli estratti del verbale, va certamente evidenziato che esso, sebbene costituisca un atto di parte formatosi nell'interesse dell' quale mandante CP_1 dell'incarico di redigere perizia, reca in calce la sottoscrizione del legale rappresentante della il quale Pt_1 ha ivi precisato che l'acqua sarebbe provenuta dalle luci interstiziali e che, in ogni caso, non vi è stata alcuna rottura degli impianti idrici;
inoltre, nemmeno risulta allegato alla successiva perizia, redatta anche sulla scorta dell'esito dei sopralluoghi, alcun rilievo fotografico che raffiguri porzioni di soffitto inumidite dall'acqua piovana, che avrebbero rappresentato un'inequivocabile conferma dell'assunto attoreo secondo il quale le infiltrazioni sarebbero provenute dalla grondaia;
detto assunto, poi, nemmeno può dirsi sufficientemente provato all'esito del vaglio dell'istruttoria giudiziale, poiché non possono certamente considerarsi attendibili le deposizioni rese dai testimoni e Testimone_1 Testimone_2
(dipendenti dell'azienda attrice che avrebbero preso contezza dell'allagamento alla riprese dell'attività lavorativa dopo il periodo feriale), dal momento che, in ordine alla rottura di tubi, entrambe hanno smentito quanto dichiarato e fatto verbalizzare dal rappresentante legale della dichiarando, la prima, Pt_1 che “l'acqua scendeva anche dal soffitto e nel bagno provenendo dai servizi igienici e relative tubature” e, la seconda, che
“l'allagamento ha interessato anche i macchinari e i servizi igienici, poiché l'acqua sgorgava anche da quest'ultimi” (cfr. verbale d'udienza del 14/01/2025).
Non ci si può esimere dall'osservare, dunque, che nel caso di specie difetta la prova della riconducibilità dell'allagamento alle rotture di tubi o al cedimento della grondaia piuttosto che alle infiltrazioni d'acqua provenienti dalle luci interstiziali d'infissi e serramenti e/o dalle fessure dei portoni posti al piano terra, aggiungendosi al riguardo che la nemmeno ha prodotto documenti, quali fatture o ricevute di Pt_1 pagamento, che attestino l'avvenuta riparazione delle tubature asseritamente danneggiate, indispensabile affinché l'evento prospettato non si riverifichi.
Infine, si avverte la necessità di evidenziare che la dimostrazione di quale fosse lo stato delle tubature e della grondaia immediatamente dopo il verificarsi del violento evento atmosferico prospettato si sarebbe potuta agevolmente fornire mediante l'instaurazione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, consistendo la ratio di codesto mezzo di tutela giudiziale nello scongiurare la possibilità di deperimento degli elementi probatori o l'elevata probabilità di una modifica dello stato dei luoghi dovuta al decorso del tempo, salvaguardando l'acquisizione di prove che potrebbero rivelarsi determinanti nella decisione di eventuali future controversie, come nel caso di specie;
difatti, la contraddittorietà delle deposizioni con le risultanze del verbale di sopralluogo in merito alla rottura delle tubature non può dissipare i dubbi circa l'effettiva causa dell'allagamento e, inoltre, nemmeno offre quel principio di prova necessario al conferimento di un incarico peritale d'ufficio in questa sede, le cui risultanze, in ogni caso, a causa dell'ampio lasso temporale intercorso dal verificarsi dell'evento dannoso prospettato, giammai avrebbero potuto offrire al Tribunale certezza in ordine alle cause dell'allagamento, atteso che l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sarebbe comunque avvenuto in un contesto fattuale verosimilmente alterato dal corso del tempo.
In definitiva, considerato quanto emerso nell'istruttoria, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri stabiliti dal decreto ministeriale n° 147/2022 per le controversie civili davanti al Tribunale per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, per lo scaglione che va da € 52.000,01 fino a €
260.000,00) ma discostandosi dai valori medi in considerazione dell'attività concretamente esercitata dal difensore della vittoriosa convenuta, rapportata altresì al tenore delle difese da egli svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 418/2024 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto Assicurazione contro danni, pendente tra e ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda, per le causali di cui in motivazione;
2. Condanna la al pagamento in favore dell delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 (settemilacinquantadue/00) per compenso professionale, oltre che al rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 15/11/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora LE EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
LE EL, a seguito dell'udienza di discussione ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. celebratasi il 17/10/2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 418/2024 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto Assicurazione contro i danni, pendente tra
(C.f. e P.i.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
RU NO (Na), alla via A. Diaz n° 5, elettivamente domiciliata in RU NO (Na), alla via
Cimmino n° 12, presso lo studio legale dell'Avv. Pezzullo Maria (C.f.: ; p.e.c.: C.F._1
, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle Email_1 liti in calce alla citazione.
- Attrice -
e
(P.i.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Torino, al corso Inghilterra n° 3, elettivamente domiciliata in Capua (Ce), alla via Villa Vella n° 2, presso lo studio legale dell'Avv. Brogna Fernando (C.f.: ; C.F._2
p.e.c.: , che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti Email_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza di discussione celebratasi il 17/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del
18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con citazione ritualmente notificata alla controparte il 12/01/2024, la (da qui in avanti solo Parte_1
“ ) ha convenuto in giudizio l' (da qui in avanti solo ”) Pt_1 Controparte_1 CP_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1. In accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la totale copertura della polizza n° 42280948226 dei danni subiti dalla per i motivi di cui in premessa descritti, e Parte_1
l'inadempimento contrattuale dell' 2. Per l'effetto, condannare l' Controparte_1 Controparte_1
…] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall' istante, nella spiegata qualità, a causa e in conseguenza
[...] del sinistro in narrativa, quantificati in complessivi € 73.559,69 […] dall'Ing. e come in narrativa Persona_1 analiticamente descritti e/o in quella diversa misura che sarà stabilita dal Giudice adito, anche a mezzo C.t.u.; 3. Il tutto, in ogni caso, con il favore degli interessi, come per legge, e della rivalutazione monetaria, da determinarsi in base agli indici
Istat del giorno in cui si è verificato il sinistro fino a quello dell'effettivo soddisfo e nei limiti della somma di competenza del
Giudice adito;
4. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre
i.v.a., da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. in favore della sottoscritta procuratrice costituita e anticipataria;
5. Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
A fondamento della pretesa, la ha dedotto che il 23/08/2022 si sarebbe verificata un'inconsueta Pt_1 precipitazione atmosferica, con caduta di grandine, che avrebbe cagionato danni materiali all'immobile sito in Casandrino, al viale Olimpico n° 5; che, al momento in cui si sarebbe verificato il descritto evento atmosferico, la sarebbe stata la conduttrice di detto immobile, adibito a opificio per la produzione, Pt_1 lavorazione e vendita di calzature e dotato di magazzini contenenti materiali e strumentazione tecnica;
che, in virtù dell'attività economica esercitata nel fabbricato, la avrebbe precedentemente stipulato Pt_1 con l' la polizza assicurativa n° 42280948226 avente decorrenza dal 14/06/2022 al 23/03/2023, CP_1 dunque per il periodo entro il quale si sarebbe verificato l'inconsueto evento atmosferico;
che le precipitazioni, precisamente, avrebbero provocato un sovraccarico delle pluviali con conseguente ostruzione dei condotti e, quindi, l'allagamento dell'opificio, nonostante la grondaia dello stesso e gli annessi tubi discendenti fossero regolarmente dimensionati;
che durante il periodo temporalesco l'opificio sarebbe rimasto chiuso per ferie e che solo alla sua riapertura il titolare della e i suoi Pt_1 dipendenti si sarebbero avveduti dell'allagamento, della diffusione d'acqua in vari ambienti comunicanti e dei danni arrecati alla merce custodita nei magazzini;
che il complessivo nocumento patito dalla Pt_1 per effetto dell'evento atmosferico ammonterebbe a complessivi € 73.559,69 e includerebbe la rottura di otto porte interne del capannone, il perimento della merce stipata in magazzino, i costi sostenuti per lo smaltimento della stessa e il periodo di forzata interruzione dell'attività lavorativa durato tre giorni e dovuto alla necessità di ripristinare lo stato dei luoghi;
che, il 25/08/2022, il legale rappresentante della avrebbe denunciato l'evento dannoso all' , la quale avrebbe provveduto ad aprire il sinistro e Pt_1 CP_1 ad affidare l'incarico di eseguire un perizia alla Global Insurance Service S.r.l., eseguita la quale quest'ultima avrebbe, in qualità di mandataria dell' , formulato un'offerta d'indennizzo per l'importo CP_1 di € 25.860,00, rifiutata dalla perché troppo esigua rispetto all'effettivo danno asseritamente patito. Pt_1
Il 18/03/2024, si è costituita in giudizio l' chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) CP_1
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione ed emettere ogni provvedimento di giustizia;
b) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle parti in causa, ed emettere ogni consequenziale provvedimento, anche nel governo delle spese;
c) Dichiarare l'inoperatività e l'inapplicabilità della polizza n° 42280948226 ed emettere ogni consequenziale provvedimento;
d) Rigettare la domanda attorea poiché illegittima, inammissibile, infondata, sia in fatto che in diritto, e non provata;
e) Mandare la concludente pienamente assolta da ogni domanda avversaria;
f) Dichiarare che i danni lamentati dall'attrice siano dovuti alla sua esclusiva responsabilità; g) In via ulteriormente subordinata, nelle denegata e non voluta ipotesi di accoglimento dell'avversa postulazione, si liquidino i danni nei limiti del giusto e del provato, nei limiti dei massimali e al netto delle franchigie previste nella polizza n° 42280948226; h) in caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
A fondamento della difesa, l' ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi e CP_1 per gli effetti dell'art. 164, comma 4, c.p.c., in considerazione della generica e lacunosa descrizione delle circostanze temporali e modali nelle quali e con le quali si sarebbe verificato l'evento dannoso. Nel merito,
l' ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva per inoperatività della polizza sottoscritta CP_1 con la poiché, come sostenuto dal proprio perito, l'allagamento del capannone non si sarebbe Pt_1 verificato a causa del sovraccarico delle pluviali e della conseguente ostruzione dei condotti ma per le infiltrazioni d'acqua attraverso le luci interstiziali di fissi, d'infissi e dei serramenti nonché provenienti dai portoni sezionali posti al piano terraneo, verificatesi in assenza di brecce, lesioni e rotture al tetto, al soffitto, alle pareti, ai fissi e agli infissi;
che, pertanto, i danni invocati dalla si sarebbero prodotti per Pt_1 sua esclusiva responsabilità, considerato altresì che il rappresentante legale della stessa, alla riapertura dell'attività dopo il periodo feriale, avrebbe constatato che la merce perita si trovava sul pavimento anziché essere stipata su scaffali o pedane, come normalmente avviene;
che, atteso l'ampio lasso temporale intercorso tra l'evento atmosferico e l'instaurazione del presente giudizio, risulterebbe meramente esplorativa, e pertanto inammissibile, la richiesta di Consulenza tecnica d'ufficio avanzata dalla che, in caso di accoglimento della domanda, il risarcimento eventualmente dovuto alla Pt_1 Pt_1 andrebbe contenuto nei limiti delle franchigie e dei massimali di polizza.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. ed escussi due testimoni (entrambi su intimazione dell'attrice), all'esito dell'istruttoria la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 17/10/2025, ove le parti hanno concluso come da verbale redatto in quella sede.
1. Questioni preliminari
Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata ex art. 164, comma 4, c.p.c., in ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la nullità per mancata o lacunosa esposizione dei fatti può essere comminata solo laddove l'esplicitazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata, tenuto conto dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti a essa allegati, del tutto obliterata o risulti assolutamente incerta, pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del convenuto;
tale esigenza difensiva costituisce, dunque, parametro di valutazione della invalidità dell'atto, la cui declaratoria di nullità si giustifica solo ove le incertezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'esplicazione di un'adeguata difesa;
parte convenuta ha apprestato puntuali difese, con ciò dimostrando di disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di non aver subito alcun pregiudizio, sicché l'atto introduttivo non può essere sanzionato dalla comminatoria di nullità (cfr. Cassazione n° 11751 del 15 maggio 2013; Cassazione n° 365 del 14 gennaio2003).
2. Nel merito
La domanda è infondata e non può accogliersi.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione e titolarità passiva sollevata dalla convenuta, evidenziandosi al riguardo che la corretta evocazione in giudizio dell è certamente CP_1 evincibile dal tenore delle sue stesse difese nonché da molteplici documenti istruttori acquisiti in atti, quali la polizza, la lettera di conferma dell'apertura del sinistro, i verbali di sopralluogo presso l'immobile oggetto della garanzia assicurativa e la relazione di perizia redatta dal Geometra quale Persona_2 perito incaricato dall' . CP_1
Tanto chiarito, va rammentato che nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo consiste in un danno prodottosi quale conseguenza di un evento rischioso il cui verificarsi è circoscritto all'ambito spaziale e temporale entro cui opera la polizza e, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (cfr. Cassazione civile, sezione III, sentenza del 21 dicembre 2017); la Giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato che «In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore» (cfr. Cassazione,
Sezione I, ordinanza n° 15630 del 14 giugno 2018; Cassazione, Sezione III, ordinanza n° 9205 del 2 aprile
2021).
Tale assunto trova conferma anche nella pronuncia n° 1558 del 2018, ove la Cassazione offre ulteriori precisazioni ricordando che il rischio previsto nel contratto di assicurazione, di norma, è un rischio delimitato attraverso patti di vario genere che, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi o, ancora, ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti;
per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (1) i rischi inclusi, per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo, (2) i rischi esclusi, del tutto estranei al contratto (ad esempio, il rischio di infortuni rispetto a una polizza che copra la responsabilità civile) e (3) i rischi non compresi, ossia quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale ma la cui indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (a esempio, allorquando in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
La distinzione appena riassunta riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e va provata dall'assicurato mentre la circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea e va provata dall'assicuratore; sempre in ordine all'onere probatorio, la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare a più riprese che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio coperto dalla polizza e nell'ambito spazio/temporale in cui opera la garanzia, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2967 c.c., spetta all'assicurato dimostrare sia il verificarsi dell'evento rischioso oggetto della garanzia e sia che esso abbia causato il danno di cui invoca il ristoro, mentre, di contro, grava sull'assicuratore l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo; dunque,
l'assicurato ha l'onere di dimostrare che l'evento dedotto in polizza si sia verificato, che lo stesso integri il rischio coperto dalla garanzia e che esso sia dipeso da cause contrattualmente previste mentre, dimostrati detti elementi, l'assicuratore ha l'onere di provare il fatto impeditivo della pretesa attorea, posto come fondamento dell'eccezione sollevata (cfr. Cassazione n° 30656/2017 sul tema dell'onere probatorio gravante sull'assicurato e Cassazione nn° 7242/2005 e 19734/2011 sul tema dell'onere probatorio gravante sull'assicuratore).
Ciò chiarito, nel caso in esame, occorre accertare quali siano state le cause dell'allagamento che ha interessato l'immobile coperto dalla garanzia assicurativa e, precisamente, se esso si sia verificato per infiltrazioni d'acqua provenienti dal cedimento della grondaia piuttosto che dalle luci interstiziali d'infissi e serramenti e/o dalle fessure dei portoni posti al piano terra, poiché solo nella prima ipotesi, tenendo conto della clausola 12.1.2. delle condizioni generali di polizza relativa alla fuoriuscita di liquidi,
l'assicurata maturerebbe il diritto all'indennizzo.
Ebbene, il vaglio dei documenti istruttori acquisiti in atti non consente di poter ritenere sufficientemente dimostrato l'assunto della secondo il quale l'allagamento del fabbricato sarebbe stato causato da una Pt_1 fuoriuscita d'acqua derivante dall'accidentale rottura della grondaia, delle pluviali o degli impianti idrici e igienici;
al riguardo, difatti, assume certamente rilievo il verbale di sopralluogo redatto dal perito fiduciario dell'intesa, il quale, in sede di primo accesso effettuato il 07/09/2022, ha attestato che “l'evento si verificava nei giorni precedenti al 25/08/2022 quando nel riaprire il dopo le ferie estive […] constatavo che su tutta Parte_2 la pavimentazione del locale era presente un'abbondante quantità di acqua […] preciso che l'acqua piovana all'interno dei locali si infiltrava attraverso le luci interstiziali degli infissi posti al pian terreno e attraverso le luci interstiziali delle porte sezionali di carico, di cui una posta fronte cortile e l'altra sul retro della fabbrica. All'atto del sopralluogo non sono state ritrovate brecce, lesioni e/o rotture a soffitto, tetto, pareti, fissi e infissi. […] Rilevo all'atto del sopralluogo merce di vario tipo danneggiata era riposta sulla pavimentazione” e, in sede di secondo accesso effettuato il 17/10/2022, ha attestato che “Il sig. vuole precisare che l'evento non è stato causato dalla rottura di impianti Controparte_2 idrici, bensì di acqua piovana esterna al fabbricato”; riportati gli estratti del verbale, va certamente evidenziato che esso, sebbene costituisca un atto di parte formatosi nell'interesse dell' quale mandante CP_1 dell'incarico di redigere perizia, reca in calce la sottoscrizione del legale rappresentante della il quale Pt_1 ha ivi precisato che l'acqua sarebbe provenuta dalle luci interstiziali e che, in ogni caso, non vi è stata alcuna rottura degli impianti idrici;
inoltre, nemmeno risulta allegato alla successiva perizia, redatta anche sulla scorta dell'esito dei sopralluoghi, alcun rilievo fotografico che raffiguri porzioni di soffitto inumidite dall'acqua piovana, che avrebbero rappresentato un'inequivocabile conferma dell'assunto attoreo secondo il quale le infiltrazioni sarebbero provenute dalla grondaia;
detto assunto, poi, nemmeno può dirsi sufficientemente provato all'esito del vaglio dell'istruttoria giudiziale, poiché non possono certamente considerarsi attendibili le deposizioni rese dai testimoni e Testimone_1 Testimone_2
(dipendenti dell'azienda attrice che avrebbero preso contezza dell'allagamento alla riprese dell'attività lavorativa dopo il periodo feriale), dal momento che, in ordine alla rottura di tubi, entrambe hanno smentito quanto dichiarato e fatto verbalizzare dal rappresentante legale della dichiarando, la prima, Pt_1 che “l'acqua scendeva anche dal soffitto e nel bagno provenendo dai servizi igienici e relative tubature” e, la seconda, che
“l'allagamento ha interessato anche i macchinari e i servizi igienici, poiché l'acqua sgorgava anche da quest'ultimi” (cfr. verbale d'udienza del 14/01/2025).
Non ci si può esimere dall'osservare, dunque, che nel caso di specie difetta la prova della riconducibilità dell'allagamento alle rotture di tubi o al cedimento della grondaia piuttosto che alle infiltrazioni d'acqua provenienti dalle luci interstiziali d'infissi e serramenti e/o dalle fessure dei portoni posti al piano terra, aggiungendosi al riguardo che la nemmeno ha prodotto documenti, quali fatture o ricevute di Pt_1 pagamento, che attestino l'avvenuta riparazione delle tubature asseritamente danneggiate, indispensabile affinché l'evento prospettato non si riverifichi.
Infine, si avverte la necessità di evidenziare che la dimostrazione di quale fosse lo stato delle tubature e della grondaia immediatamente dopo il verificarsi del violento evento atmosferico prospettato si sarebbe potuta agevolmente fornire mediante l'instaurazione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, consistendo la ratio di codesto mezzo di tutela giudiziale nello scongiurare la possibilità di deperimento degli elementi probatori o l'elevata probabilità di una modifica dello stato dei luoghi dovuta al decorso del tempo, salvaguardando l'acquisizione di prove che potrebbero rivelarsi determinanti nella decisione di eventuali future controversie, come nel caso di specie;
difatti, la contraddittorietà delle deposizioni con le risultanze del verbale di sopralluogo in merito alla rottura delle tubature non può dissipare i dubbi circa l'effettiva causa dell'allagamento e, inoltre, nemmeno offre quel principio di prova necessario al conferimento di un incarico peritale d'ufficio in questa sede, le cui risultanze, in ogni caso, a causa dell'ampio lasso temporale intercorso dal verificarsi dell'evento dannoso prospettato, giammai avrebbero potuto offrire al Tribunale certezza in ordine alle cause dell'allagamento, atteso che l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sarebbe comunque avvenuto in un contesto fattuale verosimilmente alterato dal corso del tempo.
In definitiva, considerato quanto emerso nell'istruttoria, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri stabiliti dal decreto ministeriale n° 147/2022 per le controversie civili davanti al Tribunale per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, per lo scaglione che va da € 52.000,01 fino a €
260.000,00) ma discostandosi dai valori medi in considerazione dell'attività concretamente esercitata dal difensore della vittoriosa convenuta, rapportata altresì al tenore delle difese da egli svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 418/2024 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto Assicurazione contro danni, pendente tra e ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda, per le causali di cui in motivazione;
2. Condanna la al pagamento in favore dell delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 (settemilacinquantadue/00) per compenso professionale, oltre che al rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 15/11/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora LE EL