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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SS DE CE CO, Presidente
LUPI PIERCO, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2845/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REC CREDITO n. TF9CRM400358 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, per l'annullamento ,previa sospensione dell'atto di recupero n° TF9CRM400358-2024 di euro
13.283,51 oltre intressi e sanzioni ,per l'anno di imposta 2020 ,notificato in data 03-12-2024 e successivamente fatto oggetto d'istanza di accertamento con adesione (ex art. 6 comme 2 del D.Lgs. n°
218 del 1997) e con consequenziale slittamento del termine per proporre ricorso. Per i segunti motivi
I. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 98-99 della legge n. 208/2015 per assenza di riferimento alle voci di bilancio della norma, richiamando normativa e prassi;
II. che la classificazione in bilancio ha funzione rappresentativa, non fiscale - principio della sostanza sulla forma;
III. l'inidoneità della classificazione contabile a determinare l'esclusione dal beneficio – violazione del principio di tassatività in materia fiscale;
IV. la strumentalità del bene contestato che a suo dire rientra nel perimetro agevolabile;
V. l'erronea qualificazione del credito come “inesistente”, con l'errata applicazione della sanzione nella misura del 100%;
VI. la violazione dell'art. 15 bis del D.P.R. n. 602/1973 per inesistenza del presupposto normativo per l'iscrizione a ruolo dell'intero importo, come previsto a pagina 11 sub. n. 4 dell'atto impugnato.
Ai fini della verifica della spettanza del credito d'imposta indicato in dichiarazione è stato emesso e notificato alla società Ricorrente_1 srl l'invito n. I00314/2024 con cui si chiedeva di presentare tutta la documentazione attestante la sussistenza del credito d'imposta. La Parte, in data 17.07.2024, prot. n. 232522, ha presentato quanto richiesto dall'Ufficio. Dall'analisi della documentazione presentata si è rilevato che parte dell'investimento è relativo all'acquisto di mobili come di seguito esposto:
N° FT IMPORTO DESCRIZIONE
7/70316 2.049,18 € ATTREZZATURA TAVOLI
11/M 1.872,00 € ATTREZZATURA TAVOLI
78 1.500,00 € ATTREZZATURA TAVOLI
7/710262 403,33 € ATTREZZATURA TAVOLI
6 4.620,00 € COVER SEDIA
80 2.041,20 € KO BE
20 2.868,85 € TAVOLI
12 1.229,51 TAVOLI
15 7.500,00 € LAVORAZIONE LA
23 1.300,00 € LA
33 2.000,00 € LA
26 1.300,00 LA
21 834,84 € COVER SEDIA
TOTALE 29.518,91 € I mobili e gli arredi non rientrano tra i beni agevolabili perché rientranti nella voce BII.4 “altri beni” dello stato patrimoniale e, pertanto, escludendo la riconducibilità nelle voci B.II. 2 e B.II.3 , tale componente dell'investimento non è agevolabile e, dunque, va ripreso a tassazione il corrispondente credito d'imposta utilizzato (€ 13.283,51) in violazione dell'art. 1, comma 98 della legge n. 208/2015.
Si cotituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno,per contestare l'avverso dedotto.
Alla fissata udienza , la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022 (termine da ultimo modificato dal comma 171 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178), effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto d'investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e all'ubicazione territoriale delle strutture produttive. Per fruire del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno, c.d. Bonus
Sud, commi da 98 a 108 della Legge n. 208/2015, è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d'imposta del quale è richiesta l'autorizzazione alla fruizione. Il software CIM17 dell'Agenzia delle
Entrate, consente la compilazione della richiesta per richiedere il credito d'imposta. L'agevolazione spetta per l'acquisto, anche mediante leasing,come riportato nello stesso modello di domanda. di macchinari, impianti e attrezzature varie.
Parte ricorrente non risulta aver versato in atti,il bilancio e le fatture oggetto di contestazione, con ciò impedendo a questa corte di giustizia tributaria ogni valutazione. In linea di massima i tavoli potrebbero rientrare tra le attrezzature,senza bilancio e senza fatture non è possibile capire i motivi di contestazione ,
e le motivazioni del ricorso. Le vicende processuali giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione collegiale,rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SS DE CE CO, Presidente
LUPI PIERCO, Relatore
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2845/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REC CREDITO n. TF9CRM400358 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, per l'annullamento ,previa sospensione dell'atto di recupero n° TF9CRM400358-2024 di euro
13.283,51 oltre intressi e sanzioni ,per l'anno di imposta 2020 ,notificato in data 03-12-2024 e successivamente fatto oggetto d'istanza di accertamento con adesione (ex art. 6 comme 2 del D.Lgs. n°
218 del 1997) e con consequenziale slittamento del termine per proporre ricorso. Per i segunti motivi
I. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 98-99 della legge n. 208/2015 per assenza di riferimento alle voci di bilancio della norma, richiamando normativa e prassi;
II. che la classificazione in bilancio ha funzione rappresentativa, non fiscale - principio della sostanza sulla forma;
III. l'inidoneità della classificazione contabile a determinare l'esclusione dal beneficio – violazione del principio di tassatività in materia fiscale;
IV. la strumentalità del bene contestato che a suo dire rientra nel perimetro agevolabile;
V. l'erronea qualificazione del credito come “inesistente”, con l'errata applicazione della sanzione nella misura del 100%;
VI. la violazione dell'art. 15 bis del D.P.R. n. 602/1973 per inesistenza del presupposto normativo per l'iscrizione a ruolo dell'intero importo, come previsto a pagina 11 sub. n. 4 dell'atto impugnato.
Ai fini della verifica della spettanza del credito d'imposta indicato in dichiarazione è stato emesso e notificato alla società Ricorrente_1 srl l'invito n. I00314/2024 con cui si chiedeva di presentare tutta la documentazione attestante la sussistenza del credito d'imposta. La Parte, in data 17.07.2024, prot. n. 232522, ha presentato quanto richiesto dall'Ufficio. Dall'analisi della documentazione presentata si è rilevato che parte dell'investimento è relativo all'acquisto di mobili come di seguito esposto:
N° FT IMPORTO DESCRIZIONE
7/70316 2.049,18 € ATTREZZATURA TAVOLI
11/M 1.872,00 € ATTREZZATURA TAVOLI
78 1.500,00 € ATTREZZATURA TAVOLI
7/710262 403,33 € ATTREZZATURA TAVOLI
6 4.620,00 € COVER SEDIA
80 2.041,20 € KO BE
20 2.868,85 € TAVOLI
12 1.229,51 TAVOLI
15 7.500,00 € LAVORAZIONE LA
23 1.300,00 € LA
33 2.000,00 € LA
26 1.300,00 LA
21 834,84 € COVER SEDIA
TOTALE 29.518,91 € I mobili e gli arredi non rientrano tra i beni agevolabili perché rientranti nella voce BII.4 “altri beni” dello stato patrimoniale e, pertanto, escludendo la riconducibilità nelle voci B.II. 2 e B.II.3 , tale componente dell'investimento non è agevolabile e, dunque, va ripreso a tassazione il corrispondente credito d'imposta utilizzato (€ 13.283,51) in violazione dell'art. 1, comma 98 della legge n. 208/2015.
Si cotituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno,per contestare l'avverso dedotto.
Alla fissata udienza , la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022 (termine da ultimo modificato dal comma 171 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178), effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto d'investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e all'ubicazione territoriale delle strutture produttive. Per fruire del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno, c.d. Bonus
Sud, commi da 98 a 108 della Legge n. 208/2015, è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d'imposta del quale è richiesta l'autorizzazione alla fruizione. Il software CIM17 dell'Agenzia delle
Entrate, consente la compilazione della richiesta per richiedere il credito d'imposta. L'agevolazione spetta per l'acquisto, anche mediante leasing,come riportato nello stesso modello di domanda. di macchinari, impianti e attrezzature varie.
Parte ricorrente non risulta aver versato in atti,il bilancio e le fatture oggetto di contestazione, con ciò impedendo a questa corte di giustizia tributaria ogni valutazione. In linea di massima i tavoli potrebbero rientrare tra le attrezzature,senza bilancio e senza fatture non è possibile capire i motivi di contestazione ,
e le motivazioni del ricorso. Le vicende processuali giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione collegiale,rigetta il ricorso e compensa le spese