CASS
Sentenza 4 maggio 2022
Sentenza 4 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2022, n. 17461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17461 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO MA IS nato a [...] il [...] ET OV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA, che ha concluso, nella forma prevista dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., per il rigetto del ricorso proposto da NO MA IS (omettendo le conclusioni per il ricorso di ET VA). Penale Sent. Sez. 1 Num. 17461 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 08/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, deliberando in sede di rinvio a seguito di decisione di annullamento emessa dalla Quinta sezione di questa Corte (n. 31798 del 14 luglio 2020) limitatamente alla circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., ha confermato, sul punto, nei confronti di MA IS NO e VA ET, appartenenti al clan camorrista "Fabbrocino", la decisione di primo grado resa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 8 luglio 2016. 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza rescissoria MA IS NO, per il tramite del difensore, denunciando la "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'intero compendio probatorio utilizzato per motivare la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.". La difesa censura, anche attraverso richiami giurisprudenziali di legittimità, la pronuncia impugnata, in quanto, per pervenire alla prova dell'esistenza della aggravante in discussione, avrebbe dapprima acquisito e poi utilizzato, benché non ancora divenuta irrevocabile, la sentenza emessa, nell'ambito di altro procedimento, dal Tribunale di Nola in data 8 maggio 2017. Stigmatizza, inoltre, la difesa della ricorrente, l'utilizzazione, da parte del giudice di rinvio, di materiale probatorio valorizzato in altre pronunce effettivamente passate in giudicato e, tuttavia, non autonomamente acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., ma semplicemente veicolate per il tramite della sentenza non irrevocabile del Tribunale di Noia. Secondo la tesi propugnata in ricorso, in sostanza, non soltanto dovrebbe reputarsi illegittima l'utilizzabilità "diretta" della citata sentenza del Tribunale di Noia, ma anche la sua utilizzabilità "indiretta", nel senso che sarebbe preclusa la valorizzazione di elementi di prova apprezzati in sentenze passate in giudicato (non autonomamente acquisite) dei quali la pronuncia non irrevocabile dà atto in motivazione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche VA ET, a mezzo del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., con riferimento ai principi espressi nella sentenza rescindente, nonché il travisamento delle prove acquisite in relazione alla valutazione delle sentenze emesse nell'ambito del procedimento n. 30265/2013 R.G. incardinato presso la Procura della Repubblica di Napoli. Secondo la prospettazione della difesa del ricorrente, i presupposti sui quali la Corte di merito ha fondato la consapevolezza in capo agli imputati della disponibilità di armi da parte del clan "Fabbrocino" sarebbero viziati da un duplice errore: 1) diversamente da quanto affermato in sentenza, i fatti che hanno portato alle sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Noia in data 8 maggio 2017 (non ancora irrevocabile) e dal Tribunale di Napoli in 2 data 14 marzo 2014 (irrevocabile) non afferirebbero al presente procedimento, ma ad altro procedimento sorto a seguito di autonoma attività d'indagine denominata "Operazione fulcro" alla quale gli attuali imputati, e in particolare VA FA (non ricorrente), sono rimasti estranei;
al contrario, gli esiti delle suddette indagini avrebbero dimostrato la sostanziale estromissione di VA FA dalle attività del gruppo da parte dei nuovi reggenti del clan ES e Bifulco", subentrati a MA FA dopo il suo arresto;
2) se è vero che la sentenza rescindente ha ritenuto riferibile alle complesse attività del clan "Fabbrocino" anche quella di gestione della società GIFRA, attribuita agli odierni imputati, è parimenti vero che detta pronuncia non ha escluso l'autonomia operativa del gruppo - assai ristretto ed esclusivamente riferibile a quella specifica attività economica - coagulatosi attorno alla figura di VA FA. In sostanza, secondo la tesi difensiva, dalla lettura delle citate sentenze, al di là della comune denominazione del clan, non sarebbe emerso alcun elemento di valutazione dal quale poter desumere una comunanza di interessi o di strategie tra i due gruppi, sicché non sarebbe consentito estendere l'aggravante delle armi, riconosciuta nel diverso procedimento a carico di IF e altri, definito con sentenza irrevocabile, agli imputati del presente procedimento. Quanto alla specifica posizione del ET, cui il ricorso dedica solo la parte finale, si sostiene che quanto affermato nella sentenza impugnata non dimostrerebbe alcuna consapevolezza, in capo agli imputati, di poter fare affidamento su una compagine armata. Consapevolezza che, con riferimento al ET - conclude il ricorso - non potrebbe essere fondata sulle considerazioni, giudicate "astratte", formulate dalla Corte di appello (che riporta tra virgolette). 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso, nei confronti della sola NO, per il rigetto del ricorso (omettendo di concludere nei confronti del ET). 5. L'avv. Francesco PICCA, nell'interesse di MA IS NO, ha depositato in via telematica memoria di replica alle argomentazioni del Procuratore generale, contestando che la sentenza impugnata si sia fondata anche su una sentenza irrevocabile, emessa dal G.i.p. di Napoli in data 10 giugno 2007, autonomamente acquisita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di MA IS NO è infondato e va, perciò, rigettato. 1.1. È utile premettere che, in tema di prova documentale, le sentenze, come qualsiasi atto valutativo, possono considerarsi documenti, ed essere utilizzati come prova, solo per i fatti documentali in esse rappresentati (ad esempio, il fatto che un certo imputato sia stato sottoposto a procedimento penale e che la sua posizione sia stata definita in un certo modo) e 3 (1'2_ non per il fatto documentato (la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria da parte del giudice). A questa regola logico-sistematica fa eccezione, per motivi essenzialmente di ordine pratico, l'art. 238-bis cod. proc. pen., che ammette l'acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili "ai fini della prova di (recte, del) fatto in esse accertato". Trattandosi, invece, di sentenze non irrevocabili, data l'espressa limitazione normativa, deve escludersi l'acquisizione di esse per le valutazioni ivi contenute, id est, per la loro parte motiva;
il che si estende alla ricostruzione dei fatti oggetto dell'altro procedimento, che necessariamente implica un aspetto valutativo-interpretativo delle risultanze processuali (che investe la selezione dei fatti ritenuti rilevanti, la loro sequenza logica, l'accentuazione di questo o quell'aspetto o di questa o quella circostanza: Sez. 6, n. 10258 del 7/7/1999, AD e altri, Rv. 215266). Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio, con riferimento alle sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, affermando che esse possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231677). Più di recente, è stato precisato, sempre con riguardo alle sentenze pronunciate in altri procedimenti, ma non ancora irrevocabili, che non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41405 del 16/5/2019, Rossi, Rv. 277136). 1.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Corte di merito non si sia discostata, nella sua decisione, dai principi dianzi enunciati. Non può, infatti, reputarsi illegittima l'utilizzazione di dati probatori (nella specie, desunti da intercettazione di plurime conversazioni) riportati in una sentenza irrevocabile, ancorché veicolati attraverso il "contenitore" processuale costituito da una sentenza non ancora passata in giudicato, poiché, in tal caso, deve considerarsi pienamente rispettato il disposto di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. Come condivisibilmente rimarcato dal Procuratore generale, se la possibile variazione di accertamento del fatto storico può essere dipendente dal giudicato definitivo, a tale variabilità non sono soggetti i dati storici ed oggettivi, probatoriamente fondanti una sentenza di condanna irrevocabile, veicolati da una pronuncia non ancora definitiva (nella specie, quella resa dal Tribunale di Noia in data 8 maggio 2017), i quali hanno, per così dire, valore 4 (probatorio) autonomo: ad essi si è richiamata la sentenza in questa sede impugnata, che, pertanto, in modo pienamente legittimo, ne ha inferito la natura armata del clan "Fabbrocino". Del resto, la difesa della ricorrente non ha contestato la natura irrevocabile del "contenuto" della sentenza non definitiva, costituito dal materiale probatorio valorizzato nelle decisioni irrevocabili richiamate dalla citata sentenza del Tribunale di Noia, né la concludenza del materiale probatorio medesimo. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso proposto da MA IS NO, con le conseguenze di legge. 2. Il ricorso proposto da VA ET va dichiarato inammissibile. Le argomentazioni addotte a sostegno della artificiosa netta distinzione tra due compagini mafiose - l'una armata e l'altra no - sono relegabili sul piano del fatto e non si confrontano con la complessiva motivazione della sentenza impugnata, né paiono cogliere il senso delle affermazioni contenute nella sentenza rescindente, peraltro riportate in ricorso, con le quali si attesta in modo inequivoco che "il nuovo gruppo delinquenziale" non è un "nuovo sodalizio", ma il risultato della "coagulazione" di nuovi sodali (rispetto allo storico organigramma) intorno alla figura del nuovo reggente VA FA. Insomma, l'identità "storica e strutturale" del clan "Fabbrocino" - anche nella sua connotazione di associazione armata - non è stata minimamente posta in discussione dalla pronuncia della Quinta sezione di questa Corte, sicché si rivela radicalmente destituito di fondamento qualsivoglia rilievo speso in confutazione dalla difesa del ricorrente. Quanto alla specifica posizione del ET, il ricorso si limita a formulare censure di carattere genericamente assertivo, senza muovere critiche specifiche all'iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ET al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di NO MA IS, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di ET VA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA, che ha concluso, nella forma prevista dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., per il rigetto del ricorso proposto da NO MA IS (omettendo le conclusioni per il ricorso di ET VA). Penale Sent. Sez. 1 Num. 17461 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 08/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, deliberando in sede di rinvio a seguito di decisione di annullamento emessa dalla Quinta sezione di questa Corte (n. 31798 del 14 luglio 2020) limitatamente alla circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., ha confermato, sul punto, nei confronti di MA IS NO e VA ET, appartenenti al clan camorrista "Fabbrocino", la decisione di primo grado resa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 8 luglio 2016. 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza rescissoria MA IS NO, per il tramite del difensore, denunciando la "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'intero compendio probatorio utilizzato per motivare la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.". La difesa censura, anche attraverso richiami giurisprudenziali di legittimità, la pronuncia impugnata, in quanto, per pervenire alla prova dell'esistenza della aggravante in discussione, avrebbe dapprima acquisito e poi utilizzato, benché non ancora divenuta irrevocabile, la sentenza emessa, nell'ambito di altro procedimento, dal Tribunale di Nola in data 8 maggio 2017. Stigmatizza, inoltre, la difesa della ricorrente, l'utilizzazione, da parte del giudice di rinvio, di materiale probatorio valorizzato in altre pronunce effettivamente passate in giudicato e, tuttavia, non autonomamente acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., ma semplicemente veicolate per il tramite della sentenza non irrevocabile del Tribunale di Noia. Secondo la tesi propugnata in ricorso, in sostanza, non soltanto dovrebbe reputarsi illegittima l'utilizzabilità "diretta" della citata sentenza del Tribunale di Noia, ma anche la sua utilizzabilità "indiretta", nel senso che sarebbe preclusa la valorizzazione di elementi di prova apprezzati in sentenze passate in giudicato (non autonomamente acquisite) dei quali la pronuncia non irrevocabile dà atto in motivazione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche VA ET, a mezzo del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., con riferimento ai principi espressi nella sentenza rescindente, nonché il travisamento delle prove acquisite in relazione alla valutazione delle sentenze emesse nell'ambito del procedimento n. 30265/2013 R.G. incardinato presso la Procura della Repubblica di Napoli. Secondo la prospettazione della difesa del ricorrente, i presupposti sui quali la Corte di merito ha fondato la consapevolezza in capo agli imputati della disponibilità di armi da parte del clan "Fabbrocino" sarebbero viziati da un duplice errore: 1) diversamente da quanto affermato in sentenza, i fatti che hanno portato alle sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Noia in data 8 maggio 2017 (non ancora irrevocabile) e dal Tribunale di Napoli in 2 data 14 marzo 2014 (irrevocabile) non afferirebbero al presente procedimento, ma ad altro procedimento sorto a seguito di autonoma attività d'indagine denominata "Operazione fulcro" alla quale gli attuali imputati, e in particolare VA FA (non ricorrente), sono rimasti estranei;
al contrario, gli esiti delle suddette indagini avrebbero dimostrato la sostanziale estromissione di VA FA dalle attività del gruppo da parte dei nuovi reggenti del clan ES e Bifulco", subentrati a MA FA dopo il suo arresto;
2) se è vero che la sentenza rescindente ha ritenuto riferibile alle complesse attività del clan "Fabbrocino" anche quella di gestione della società GIFRA, attribuita agli odierni imputati, è parimenti vero che detta pronuncia non ha escluso l'autonomia operativa del gruppo - assai ristretto ed esclusivamente riferibile a quella specifica attività economica - coagulatosi attorno alla figura di VA FA. In sostanza, secondo la tesi difensiva, dalla lettura delle citate sentenze, al di là della comune denominazione del clan, non sarebbe emerso alcun elemento di valutazione dal quale poter desumere una comunanza di interessi o di strategie tra i due gruppi, sicché non sarebbe consentito estendere l'aggravante delle armi, riconosciuta nel diverso procedimento a carico di IF e altri, definito con sentenza irrevocabile, agli imputati del presente procedimento. Quanto alla specifica posizione del ET, cui il ricorso dedica solo la parte finale, si sostiene che quanto affermato nella sentenza impugnata non dimostrerebbe alcuna consapevolezza, in capo agli imputati, di poter fare affidamento su una compagine armata. Consapevolezza che, con riferimento al ET - conclude il ricorso - non potrebbe essere fondata sulle considerazioni, giudicate "astratte", formulate dalla Corte di appello (che riporta tra virgolette). 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso, nei confronti della sola NO, per il rigetto del ricorso (omettendo di concludere nei confronti del ET). 5. L'avv. Francesco PICCA, nell'interesse di MA IS NO, ha depositato in via telematica memoria di replica alle argomentazioni del Procuratore generale, contestando che la sentenza impugnata si sia fondata anche su una sentenza irrevocabile, emessa dal G.i.p. di Napoli in data 10 giugno 2007, autonomamente acquisita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di MA IS NO è infondato e va, perciò, rigettato. 1.1. È utile premettere che, in tema di prova documentale, le sentenze, come qualsiasi atto valutativo, possono considerarsi documenti, ed essere utilizzati come prova, solo per i fatti documentali in esse rappresentati (ad esempio, il fatto che un certo imputato sia stato sottoposto a procedimento penale e che la sua posizione sia stata definita in un certo modo) e 3 (1'2_ non per il fatto documentato (la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria da parte del giudice). A questa regola logico-sistematica fa eccezione, per motivi essenzialmente di ordine pratico, l'art. 238-bis cod. proc. pen., che ammette l'acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili "ai fini della prova di (recte, del) fatto in esse accertato". Trattandosi, invece, di sentenze non irrevocabili, data l'espressa limitazione normativa, deve escludersi l'acquisizione di esse per le valutazioni ivi contenute, id est, per la loro parte motiva;
il che si estende alla ricostruzione dei fatti oggetto dell'altro procedimento, che necessariamente implica un aspetto valutativo-interpretativo delle risultanze processuali (che investe la selezione dei fatti ritenuti rilevanti, la loro sequenza logica, l'accentuazione di questo o quell'aspetto o di questa o quella circostanza: Sez. 6, n. 10258 del 7/7/1999, AD e altri, Rv. 215266). Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio, con riferimento alle sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, affermando che esse possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231677). Più di recente, è stato precisato, sempre con riguardo alle sentenze pronunciate in altri procedimenti, ma non ancora irrevocabili, che non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41405 del 16/5/2019, Rossi, Rv. 277136). 1.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Corte di merito non si sia discostata, nella sua decisione, dai principi dianzi enunciati. Non può, infatti, reputarsi illegittima l'utilizzazione di dati probatori (nella specie, desunti da intercettazione di plurime conversazioni) riportati in una sentenza irrevocabile, ancorché veicolati attraverso il "contenitore" processuale costituito da una sentenza non ancora passata in giudicato, poiché, in tal caso, deve considerarsi pienamente rispettato il disposto di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. Come condivisibilmente rimarcato dal Procuratore generale, se la possibile variazione di accertamento del fatto storico può essere dipendente dal giudicato definitivo, a tale variabilità non sono soggetti i dati storici ed oggettivi, probatoriamente fondanti una sentenza di condanna irrevocabile, veicolati da una pronuncia non ancora definitiva (nella specie, quella resa dal Tribunale di Noia in data 8 maggio 2017), i quali hanno, per così dire, valore 4 (probatorio) autonomo: ad essi si è richiamata la sentenza in questa sede impugnata, che, pertanto, in modo pienamente legittimo, ne ha inferito la natura armata del clan "Fabbrocino". Del resto, la difesa della ricorrente non ha contestato la natura irrevocabile del "contenuto" della sentenza non definitiva, costituito dal materiale probatorio valorizzato nelle decisioni irrevocabili richiamate dalla citata sentenza del Tribunale di Noia, né la concludenza del materiale probatorio medesimo. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso proposto da MA IS NO, con le conseguenze di legge. 2. Il ricorso proposto da VA ET va dichiarato inammissibile. Le argomentazioni addotte a sostegno della artificiosa netta distinzione tra due compagini mafiose - l'una armata e l'altra no - sono relegabili sul piano del fatto e non si confrontano con la complessiva motivazione della sentenza impugnata, né paiono cogliere il senso delle affermazioni contenute nella sentenza rescindente, peraltro riportate in ricorso, con le quali si attesta in modo inequivoco che "il nuovo gruppo delinquenziale" non è un "nuovo sodalizio", ma il risultato della "coagulazione" di nuovi sodali (rispetto allo storico organigramma) intorno alla figura del nuovo reggente VA FA. Insomma, l'identità "storica e strutturale" del clan "Fabbrocino" - anche nella sua connotazione di associazione armata - non è stata minimamente posta in discussione dalla pronuncia della Quinta sezione di questa Corte, sicché si rivela radicalmente destituito di fondamento qualsivoglia rilievo speso in confutazione dalla difesa del ricorrente. Quanto alla specifica posizione del ET, il ricorso si limita a formulare censure di carattere genericamente assertivo, senza muovere critiche specifiche all'iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ET al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di NO MA IS, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di ET VA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022