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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4477 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 9011/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9011 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 15.10.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli (Na) alla Via F. Blundo n. 54, presso lo studio dell'avv. Luca Galdieri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
). C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.10.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di causa in atti.
Venivano quindi trasmessi gli atti al P.M. per le sue conclusioni, come da attestazione di Cancelleria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473 bis. 14, e 473 bis. 49 c.p.c. depositato il 07.11.2024, la sig.ra esponeva di aver contratto matrimonio con il sig. il Parte_1 Controparte_1
06.09.2021 in Torre del Greco (NA), evidenziando che da tale unione non erano nati figli.
La ricorrente deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno per incompatibilità caratteriali, tanto che i coniugi, di fatto, vivano separati, essendo la convivenza matrimoniale durata appena quindici mesi.
Per tali ragioni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza statuizioni accessorie.
All'esito dell'udienza di comparizione del 15.10.2025, il Giudice delegato, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata, pertanto, la contumacia del resistente, esperito l'interrogatorio formale della sola ricorrente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione di emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: - Controparte_1 autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto ai sensi dell'articolo 191 cc come modificato dalla legge 55/2015; - nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli, né in ordine ai profili economici, non essendovi richieste sul punto e in considerazione del breve periodo di convivenza trascorso dopo la celebrazione delle nozze;
pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di richieste istruttorie, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
pag. 2/4 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_1 regolarmente citato, non si costituiva in giudizio
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza del resistente rimasto contumace, nonché la prolungata cessazione della convivenza dedotta dalla ricorrente, che ha evidenziato il venir meno dell'affectio coniugalis, costituiscono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale ritiene che la separazione vada pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1,
c.c., non avendo parte ricorrente formulato istanza di addebito e restando contumace il resistente.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio nulla dispone, atteso che la ricorrente non ha formulato istante ed il resistente non si costituiva in giudizio, e tenuto conto che non vi sono figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'art 473-bis.49
c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
pag. 3/4 Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
06.02.1974, e nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151, Controparte_1
1° comma, c.c.;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento dello
Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 181, parte
II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2021);
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 9011/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9011 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 15.10.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli (Na) alla Via F. Blundo n. 54, presso lo studio dell'avv. Luca Galdieri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
). C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.10.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di causa in atti.
Venivano quindi trasmessi gli atti al P.M. per le sue conclusioni, come da attestazione di Cancelleria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473 bis. 14, e 473 bis. 49 c.p.c. depositato il 07.11.2024, la sig.ra esponeva di aver contratto matrimonio con il sig. il Parte_1 Controparte_1
06.09.2021 in Torre del Greco (NA), evidenziando che da tale unione non erano nati figli.
La ricorrente deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno per incompatibilità caratteriali, tanto che i coniugi, di fatto, vivano separati, essendo la convivenza matrimoniale durata appena quindici mesi.
Per tali ragioni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza statuizioni accessorie.
All'esito dell'udienza di comparizione del 15.10.2025, il Giudice delegato, rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata, pertanto, la contumacia del resistente, esperito l'interrogatorio formale della sola ricorrente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione di emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: - Controparte_1 autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto ai sensi dell'articolo 191 cc come modificato dalla legge 55/2015; - nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli, né in ordine ai profili economici, non essendovi richieste sul punto e in considerazione del breve periodo di convivenza trascorso dopo la celebrazione delle nozze;
pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di richieste istruttorie, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
pag. 2/4 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_1 regolarmente citato, non si costituiva in giudizio
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza del resistente rimasto contumace, nonché la prolungata cessazione della convivenza dedotta dalla ricorrente, che ha evidenziato il venir meno dell'affectio coniugalis, costituiscono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale ritiene che la separazione vada pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1,
c.c., non avendo parte ricorrente formulato istanza di addebito e restando contumace il resistente.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio nulla dispone, atteso che la ricorrente non ha formulato istante ed il resistente non si costituiva in giudizio, e tenuto conto che non vi sono figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'art 473-bis.49
c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
pag. 3/4 Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
06.02.1974, e nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151, Controparte_1
1° comma, c.c.;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento dello
Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 181, parte
II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2021);
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4