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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RG 11245/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11245 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio;
[...]
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
SO NC presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SO NC presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.06.2025 e esponevano di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio, secondo il rito concordatario, a Napoli il 21.12.1981 (Atto n. 270, p. I, sez. B, Reg. Atti di matrimonio Anno 1981); che dall'unione nascevano i figli in Persona_1 data 17.07.1991 e in data 04.12.2003; che tra i coniugi era intervenuta separazione Per_2 consensuale in virtù di decreto di omologa cron. 12639/2009 - R.G. 37316/2009 emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva concordata l'assegnazione della casa coniugale alla , nonché Parte_1 un assegno di mantenimento a carico dell' in favore di quest'ultima pari ad euro 300,00 ed CP_1
1 RG 11245/2025
un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_3 pari ad euro 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che da quell'epoca la separazione si
[...] era protratta ininterrottamente;
che il figlio della coppia era divenuto nelle more Persona_4 maggiorenne ma non economicamente indipendente ed era titolare di emolumento da prestazione assistenziale di indennità di accompagnamento;
pertanto, chiedevano al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito concordatario in Napoli il 21.12.1981, disponendo, in ordine all'assegno di mantenimento la rideterminazione dello stesso in euro 150,00
(centocinquanta/00) mensili in favore della sig.ra ed in euro 300,00 Parte_1
(trecento/00) in favore del figlio , oltre eventuali spese mediche. Persona_4
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come precisate ed integrate con le note congiunte depositate in data 28.10.2025:
“…le parti stabiliscono altresì e dichiarano congiuntamente in quanto pienamente concordi, a parziale rettifica delle condizioni contenute nel ricorso congiunto di divorzio ed in conformità di quanto già stabilito in sede di omologa, che il sig. verserà a titolo di mantenimento Controparte_1 mensile ed in favore del figlio maggiorenne l'importo di Euro cinquecento/00 oltre Persona_4 adeguamento annuale Istat ed alle eventuali spese per cure mediche, mentre resta confermato che il sig. verserà alla moglie l'importo di Euro centocinquanta mensile a titolo di Controparte_1 mantenimento”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 RG 11245/2025
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti in Napoli il 21.12.1981 (Atto n.
270, p. I, sez. B, Reg. Atti di matrimonio Anno 1981);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11245 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio;
[...]
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
SO NC presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SO NC presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.06.2025 e esponevano di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio, secondo il rito concordatario, a Napoli il 21.12.1981 (Atto n. 270, p. I, sez. B, Reg. Atti di matrimonio Anno 1981); che dall'unione nascevano i figli in Persona_1 data 17.07.1991 e in data 04.12.2003; che tra i coniugi era intervenuta separazione Per_2 consensuale in virtù di decreto di omologa cron. 12639/2009 - R.G. 37316/2009 emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva concordata l'assegnazione della casa coniugale alla , nonché Parte_1 un assegno di mantenimento a carico dell' in favore di quest'ultima pari ad euro 300,00 ed CP_1
1 RG 11245/2025
un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_3 pari ad euro 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che da quell'epoca la separazione si
[...] era protratta ininterrottamente;
che il figlio della coppia era divenuto nelle more Persona_4 maggiorenne ma non economicamente indipendente ed era titolare di emolumento da prestazione assistenziale di indennità di accompagnamento;
pertanto, chiedevano al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito concordatario in Napoli il 21.12.1981, disponendo, in ordine all'assegno di mantenimento la rideterminazione dello stesso in euro 150,00
(centocinquanta/00) mensili in favore della sig.ra ed in euro 300,00 Parte_1
(trecento/00) in favore del figlio , oltre eventuali spese mediche. Persona_4
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come precisate ed integrate con le note congiunte depositate in data 28.10.2025:
“…le parti stabiliscono altresì e dichiarano congiuntamente in quanto pienamente concordi, a parziale rettifica delle condizioni contenute nel ricorso congiunto di divorzio ed in conformità di quanto già stabilito in sede di omologa, che il sig. verserà a titolo di mantenimento Controparte_1 mensile ed in favore del figlio maggiorenne l'importo di Euro cinquecento/00 oltre Persona_4 adeguamento annuale Istat ed alle eventuali spese per cure mediche, mentre resta confermato che il sig. verserà alla moglie l'importo di Euro centocinquanta mensile a titolo di Controparte_1 mantenimento”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 RG 11245/2025
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti in Napoli il 21.12.1981 (Atto n.
270, p. I, sez. B, Reg. Atti di matrimonio Anno 1981);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
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