Articolo 4 della Legge 8 agosto 1994, n. 496
Articolo 3
Versione
13 agosto 1994
Art. 4. Razionalizzazione delle modalita' di reimpiego
di mutui concessi per l'edilizia scolastica 1. Fermo restando quanto dispone l'articolo 3 per le particolari esigenze urgenti di Napoli ed in attesa che sia approvata dal Parlamento una legge-quadro sull'edilizia scolastica, i benefici di cui alle leggi speciali nella predetta materia, che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, possono essere revocati qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilita' di eseguire l'opera.
2. La revoca e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del presidente della giunta della regione competente per territorio che dovra' tenere conto delle motivazioni addotte dall'ente locale interessato ed indicare l'eventuale riassegnazione delle risorse entro il termine di sessanta giorni.
3. Le risorse che si rendono disponibili per effetto delle revoche sono riassegnate per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui per opere di edilizia scolastica a comuni e province nei limiti temporali residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente gia' erogate a loro favore.
4. La riassegnazione delle risorse e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. L'eventuale riassegnazione delle risorse ad enti locali di regione diversa da quella di originaria destinazione dei finanziamenti e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. La Cassa depositi e prestiti, fermo restando l'importo dei finanziamenti originari, procede alla revoca ed alla riassegnazione dei relativi mutui, secondo le indicazioni dei decreti di cui ai commi 4 e 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 .
Entrata in vigore il 13 agosto 1994
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