CASS
Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2024, n. 38463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38463 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO KE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/-serrtfte le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO ( \•^C2- PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. 5›:1-1/4 O QA udito il difensore e. (2.4. (-p 5,e; Jo c7( ex:. e-Di/A) Penale Sent. Sez. 1 Num. 38463 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di L'Aquila in sede di rinvio ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di VI RE, in ordine al tentato omicidio dei componenti del nucleo familiare Di OC (capo A) e alla detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo utilizzate per commettere il reato sub A (capo B). 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, VI RE. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame del file audio-video - già oggetto di ordinanza di riesame di intervenuta perdita di efficacia della misura cautelare, poi annullata dalla Corte di cassazione, che dava atto che si trattava di incompleta trasmissione di atti e non di mancata trasmissione, con rinvio al Tribunale per il riesame di L'Aquila - e conseguente violazione del diritto di difesa in relazione al disposto normativo di cui agli artt. 111 Cost. e 358 cod. proc. pen. Lamenta che anche in sede di rinvio, come risulta dal verbale di udienza del 29 aprile 2024, il file contenente le riprese audio-video, consegnato alla P.g. dal testimone ID TA, non è stato trasmesso al Tribunale del riesame. Rileva che, poiché la visione e l'ascolto del file (contenuto sia in un CD che in una chiavetta USB custodita in una busta del Ministero della Giustizia presso la cancelleria del G.i.p.) forniscono elementi dedotti dalla difesa a sostegno della propria impugnazione cautelare, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e della totale inattendibilità delle dichiarazioni rese da IE Di OC, ER Di OC e SA DI, la mancata trasmissione di detto file anche dinanzi al Giudice del rinvio comporta un'ingiusta compressione del diritto di difesa. Si duole che a tale riguardo il Tribunale del riesame abbia ritenuto non rilevante detta omissione e sufficiente la serie di foto estratte dal video e riportate nell'informativa in atti. Sottolinea, invero, la rilevanza del video, che inquadrerebbe parzialmente la scena del crimine e consentirebbe di sentire i Di OC urlare "A Morelliii!" al quindicesimo 1 secondo e in rapida sequenza un colpo di arma da fuoco, vedere due o tre persone camminare verso alcuni veicoli a mani nude e salire a bordo degli stessi andando via e, subito dopo, uscire dall'abitazione dei Di OC un soggetto, poi identificato in ID BU, affrettatosi a nascondere una pistola e dei proiettili in un campo attiguo, della cui presenza in casa loro le Di OC e DI ben si guardavano dal riferire. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia mancata applicazione delle disposizioni obbligatorie ex art. 357, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e conseguente nullità, ex art. 181, comma 2, cod. proc. pen., delle fonti di prova costituite dalle s.i.t. rese da IE Di OC, ER Di OC, SA DI e ID TA. Si rileva che, in considerazione dell'entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di specie sarebbe stato obbligatorio procedere alle sommarie informazioni testimoniali con modalità di documentazione fotografica e, solo ove non possibile, in modalità di verbalizzazione riassuntiva, non essendo sufficiente il mero avviso ex art. 351, comma 1-quater; e che l'assenza di tali modalità comporta la nullità relativa degli atti, rilevabile sino alla discussione dell'udienza preliminare. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione ci si duole del vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione circa la sussistenza di motivi di astio delle persone offese nei confronti dei soggetti accusati e la conseguente inattendibilità delle suddette. Rileva la difesa che comunque le dichiarazioni rese dalle parti offese risultano contrastanti (avendo ER Di OC riferito che armato era AN RE che puntava la pistola verso il loro terrazzo;
IE Di OC, invece, che ad essere armati erano VI RE e NI RE e AN era tra i presenti in strada;
infine, SA DI che ad essere armati erano VI, AN e NI RE) e che tale contrasto non può essere giustificato per la concitazione del momento. Si duole che le persone offese omettano di considerare che all'interno della propria abitazione ci fosse BU armato. Osserva che, comunque, anche il ferimento di DI su un balcone con muro senza ringhiera potrebbe essere stato determinato da c.d. "fuoco amico". Lamenta il difensore che non vengono considerati dall'ordinanza impugnata gli esiti negativi delle perquisizioni eseguite nell'immediatezza 2 presso l'abitazione dei RE (mentre nessuna perquisizione veniva effettuata all'interno dell'abitazione dei Di OC). 2.4. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione in ordine alla dedotta assenza della prova stub sui soggetti perquisiti la sera del fatto e all'omesso sequestro per analisi dell'abbigliamento indossato da tutti i soggetti coinvolti, nonostante espressa richiesta in tal senso di VI RE. Si rileva che, considerato che l'unica pistola rinvenuta è quella appartenente ad un soggetto ospite in casa Di OC, da questi ultimi non menzionato affatto, andava fatto immediatamente l'esame stub su tutti i presenti;
e che è illogica la motivazione del Tribunale del riesame sull'irrilevanza di detto accertamento. 2.5. Col quinto motivo di impugnazione vengono lamentati violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e omessa motivazione circa la permanenza delle stesse e la loro attualità, tenuto conto del tempo trascorso dall'atto della scarcerazione di VI RE, senza che lo stesso abbia dato adito a rilievi di sorta nei confronti di SA DI o della famiglia Di OC. Si evidenzia che il Tribunale del riesame rimetteva in libertà VI RE dal 26 ottobre 2023 e che da tale data l'indagato non ha avuto alcun rapporto con DI né con la famiglia Di OC e che, pertanto, appare illogico ritenere sussistenti le esigenze cautelari consistenti nel pericolo di reiterazione e unica misura adeguata al caso di specie quella della custodia cautelare in carcere. Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, conclude, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso;
l'avv. Daniela De Sanctis, per VI RE, con memoria scritta, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. 3 Invero, come precisato dalla sentenza rescindente di questa Corte, nel caso in esame non è stata totalmente omessa la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame (omissione che avrebbe determinato la perdita di efficacia della misura cautelare) ma la trasmissione è stata "difettosa", e che, pertanto, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri e sollecitare l'invio integrale del supporto informatico, previa valutazione della sua rilevanza. Aggiunge, a tale riguardo, detta sentenza che non va dimenticato l'ulteriore principio secondo cui in tema di riesame di misure cautelari il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria;
e che, pertanto, la richiesta di trasmissione integrale del supporto è legittima, in quanto la sua visione venga ritenuta rilevante per la decisione. Nello specifico l'ordinanza motiva circa la sussistenza di idonea prova cautelare - di cui si dirà di qui a poco - a prescindere dall'acquisizione del video, non tramesso ma oggetto di annotazione di P.g. del 18 settembre 2023. 1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Condivisibile è, invero, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni della persona offesa di reato di particolare impatto sociale di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., prevista dall'art. 357, commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen., non determina l'inutilizzabilità delle stesse, né integra una nullità, non essendo prevista alcuna specifica sanzione processuale (Sez. 2, n. 11842 del 24/01/2024, Manfrè, Rv. 286138); e secondo cui tale mancata fonoregistrazione non determina l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, non essendo tale sanzione espressamente prevista, né dà luogo a una nullità generale a regime intermedio, funzionale a garantire il diritto di difesa, potendo l'imputato contestare, nel giudizio di merito o nel corso dell'incidente cautelare, sia l'attendibilità di quanto dichiarato che la credibilità della fonte, ma il giudice è tenuto ad adottare, con riguardo a tali profili, una motivazione rafforzata (Sez. 2 , n. 8016 del 24/01/2024, Portelli, Rv. 285937). Come si avrà modo di vedere in seguito, il Tribunale del riesame dà vita ad una motivazione rafforzata in punto di credibilità e attendibilità delle deposizioni assunte. ai 4 1.3. Infondati, ai limiti dell'inammissibilità in quanto reiterativi e in fatto, sono il terzo e il quarto motivo di impugnazione. Invero, il Tribunale del riesame ampiamente e logicamente motiva sulla sussistenza di plurime e sostanzialmente coincidenti deposizioni di testi anche estranei al nucleo familiare. Sottolinea come non si abbia ragione di dubitare dell'attendibilità delle persone offese, essendo indubbia l'aggressione subita dalla famiglia Di OC presso la loro abitazione, comprovata anzitutto dalla ferita d'arma da fuoco riportata da SA DI e dal proiettile estratto dalla gamba di quest'ultimo, e non smentita da elementi investigativi sulla base dei quali possa anche solo ipotizzarsi che le persone offese, peraltro escusse nell'immediatezza dei fatti, possano avere tutte reso dichiarazioni mendaci, così coprendo i reali autori dell'aggressione. E come, inoltre, tali dichiarazioni trovino oggettivo riscontro nelle dichiarazioni rese da ID TA, vicino di casa della famiglia Di OC, che, escusso a s.i.t. nella notte tra I'll settembre e il 12 settembre 2023, ha riferito ai militari di avere visto dal balcone di casa sua giungere ad alta velocità quattro vetture, tra cui una Mercedes e una Fiat DA di colore grigio (che poi dalle indagini sono risultate in uso a LA EN e ai suoi figli VI e AN RE), da cui scendevano circa dieci persone che si dirigevano verso l'abitazione della summenzionata famiglia, di avere, quindi, udito urla e colpi di arma da fuoco e di avere ripreso col proprio smartphone le scene finali dell'evento da cui si udivano gli spari. Rileva detto Tribunale che non sussistono allo stato elementi concreti a sostegno dell'inattendibilità delle persone offese e della falsità delle loro accuse, rappresentando, al contrario, la conflittualità interna alle famiglie coinvolte nella vicenda (che vede su un versante LA EN con i figli e i nipoti e sull'altro i membri della famiglia Di OC), un motivo perfettamente coerente con la dinamica dell'episodio narrato. I Giudici del riesame giustificano, inoltre, confrontandosi col rilievo in questa sede riproposto, le discrasie tra le dichiarazioni delle persone offese su chi ebbe a impugnare la pistola (per IE Di OC VI e NI RE, per ER Di OC AN e per DI tutti e tre). Al riguardo evidenziano che le Di OC potrebbero non avere colto nella concitazione del momento tutti gli elementi della dinamica del fatto, meglio evidenziati da DI, e che comunque di assoluta rilevanza è la circostanza che tutt'e tre le persone offese abbiano confermato la 9'1 5 presenza dell'indagato sul luogo dei fatti e la sua compartecipazione all'aggressione. Sottolineano, altresì, che è parimenti irrilevante la deduzione circa l'incoerenza delle dichiarazioni rese da ER Di OC rispetto a quanto possibile udire dal video registrato dal vicino di casa ID TA (sulla cui rilevanza, invece, insiste la difesa), essendo, invero, ininfluente se gli aggressori abbiano annunciato il proprio arrivo con frasi del tipo "noi siamo OR come dichiarato da ER Di OC o se invece siano stati accolti dai Di OC con la frase "a OR, come invece sarebbe documentato dalle grida registrate nel video, alla luce del dato pacifico della presenza dei "OR sul luogo e ai tempi del fatto, in linea con quanto dichiarato dalle persone escusse. Rilevano, sempre i Giudici a quibus, che le dichiarazioni di queste ultime trovano significativi elementi di conforto, oltre che nelle dichiarazioni del vicino di casa ID TA, che ha avuto modo di assistere, seppure non a distanza ravvicinata, alla sparatoria, e di filmare il video dal quale tuttavia è possibile esclusivamente udire urla e spari e vedere le auto in fuga, nel rinvenimento a casa dei Di OC di due proiettili, uno all'ingresso dell'abitazione e l'altro sui gradini della scala che conduce al primo piano, nonché nel rinvenimento del proiettile nella coscia sinistra di DI, evidentemente colpita da uno dei correi che erano visti impugnare in mano la pistola e sparare nella direzione dell'abitazione dei Di OC, infine negli accertamenti compiuti successivamente sulle autovetture rinvenute presso il domicilio di NI RE e, quanto alla Mercedes, di LA EN, che evidenziavano percorsi compatibili con quello che sarebbe stato effettuato dalle auto degli assalitori. Conclude il Tribunale del riesame col ritenere che le emergenze raccolte confermino l'ipotesi d'accusa che vede VI RE, accompagnato dagli altri coindagati, recarsi a casa dei Di OC con la pistola, minacciare le persone offese e sparare colpi verso il terrazzo dell'abitazione, ove si trovavano i membri della famiglia Di OC, compreso SA DI. Osserva che, stante la ricostruzione della dinamica dei fatti alla luce di detto solido compendio indiziario, nessuna rilevanza può, dunque, attribuirsi all'omesso esperimento dell'esame stub sugli indagati e alla mancata trasmissione del supporto dvd, non essendo il video uno degli elementi sul quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, risultando 6 peraltro girato ad una distanza tale da non consentire l'esatta individuazione dei soggetti coinvolti nella sparatoria. Osserva, confrontandosi con l'altro rilievo svolto in questa sede, che la circostanza che l'unica arma rinvenuta nei pressi dell'abitazione sia risultata appartenere a ID BU non conduce a conclusioni diverse, essendo verosimile che, a seguito degli eventi, in attesa del sopraggiungere delle forze dell'ordine il suddetto si sia determinato ad occultare l'arma di cui disponeva e comunque non risultando che il colpo estratto dalla gamba di DI sia partito dall'arma di BU, prontamente sequestrata dai carabinieri. Rileva che può dirsi raggiunta a carico di VI RE la soglia della gravità indiziaria del tentato omicidio, avendo lo stesso, unitamente ai coindagati, partecipato alla sparatoria, commessa da non rilevante distanza rispetto alle persone offese, mirando sul balcone e sparando colpi che ben potevano attingere organi vitali delle vittime. Ciò peraltro tenendo conto, come evidenziato dall'ordinanza a p. 7, delle minacce rivolte dal fratello coindagato, AN RE, prima ad IE Di OC e poi a SA DI, il medesimo giorno dell'agguato, a riprova del fatto che l'intento degli aggressori non fosse esclusivamente intimidatorio. A fronte di un iter motivazionale come quello appena riportato, scevro da vizi logici e giuridici, le doglianze difensive, che in parte reiterano quelle svolte col riesame con cui si confronta l'ordinanza impugnata, si rivelano infondate. 1.4. Infondato, infine, è il quinto motivo di ricorso. Invero, l'ordinanza impugnata, con riguardo al pericolo di recidiva, evidenzia come lo stesso sia desumibile dalle modalità e circostanze del grave fatto delittuoso, sintomatico dell'indole violenta e dell'incapacità di controllo di VI RE, che non ha esitato a prendere parte all'assalto armato verso la famiglia Di OC. Inoltre, sottolinea, confrontandosi col rilievo difensivo, che, riproposto in questa sede nei termini sopra indicati, si rivela infondato, come detto pericolo sia attuale in considerazione dell'elevato tasso di conflittualità che caratterizza i rapporti con le persone offese;
e come unica misura proporzionata al fatto e idonea a contenere detto pericolo sia la misura di massimo rigore, non potendosi fare alcun affidamento - presupposto per la concessione della misura autocustodiale invocata dalla 7 difesa - sulla capacità di controllo dell'indagato e sulla sua disponibilità al rispetto di misure a custodia attenuata. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà di VI RE deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.
lette/-serrtfte le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO ( \•^C2- PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. 5›:1-1/4 O QA udito il difensore e. (2.4. (-p 5,e; Jo c7( ex:. e-Di/A) Penale Sent. Sez. 1 Num. 38463 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di L'Aquila in sede di rinvio ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di VI RE, in ordine al tentato omicidio dei componenti del nucleo familiare Di OC (capo A) e alla detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo utilizzate per commettere il reato sub A (capo B). 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, VI RE. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame del file audio-video - già oggetto di ordinanza di riesame di intervenuta perdita di efficacia della misura cautelare, poi annullata dalla Corte di cassazione, che dava atto che si trattava di incompleta trasmissione di atti e non di mancata trasmissione, con rinvio al Tribunale per il riesame di L'Aquila - e conseguente violazione del diritto di difesa in relazione al disposto normativo di cui agli artt. 111 Cost. e 358 cod. proc. pen. Lamenta che anche in sede di rinvio, come risulta dal verbale di udienza del 29 aprile 2024, il file contenente le riprese audio-video, consegnato alla P.g. dal testimone ID TA, non è stato trasmesso al Tribunale del riesame. Rileva che, poiché la visione e l'ascolto del file (contenuto sia in un CD che in una chiavetta USB custodita in una busta del Ministero della Giustizia presso la cancelleria del G.i.p.) forniscono elementi dedotti dalla difesa a sostegno della propria impugnazione cautelare, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e della totale inattendibilità delle dichiarazioni rese da IE Di OC, ER Di OC e SA DI, la mancata trasmissione di detto file anche dinanzi al Giudice del rinvio comporta un'ingiusta compressione del diritto di difesa. Si duole che a tale riguardo il Tribunale del riesame abbia ritenuto non rilevante detta omissione e sufficiente la serie di foto estratte dal video e riportate nell'informativa in atti. Sottolinea, invero, la rilevanza del video, che inquadrerebbe parzialmente la scena del crimine e consentirebbe di sentire i Di OC urlare "A Morelliii!" al quindicesimo 1 secondo e in rapida sequenza un colpo di arma da fuoco, vedere due o tre persone camminare verso alcuni veicoli a mani nude e salire a bordo degli stessi andando via e, subito dopo, uscire dall'abitazione dei Di OC un soggetto, poi identificato in ID BU, affrettatosi a nascondere una pistola e dei proiettili in un campo attiguo, della cui presenza in casa loro le Di OC e DI ben si guardavano dal riferire. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia mancata applicazione delle disposizioni obbligatorie ex art. 357, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e conseguente nullità, ex art. 181, comma 2, cod. proc. pen., delle fonti di prova costituite dalle s.i.t. rese da IE Di OC, ER Di OC, SA DI e ID TA. Si rileva che, in considerazione dell'entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di specie sarebbe stato obbligatorio procedere alle sommarie informazioni testimoniali con modalità di documentazione fotografica e, solo ove non possibile, in modalità di verbalizzazione riassuntiva, non essendo sufficiente il mero avviso ex art. 351, comma 1-quater; e che l'assenza di tali modalità comporta la nullità relativa degli atti, rilevabile sino alla discussione dell'udienza preliminare. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione ci si duole del vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione circa la sussistenza di motivi di astio delle persone offese nei confronti dei soggetti accusati e la conseguente inattendibilità delle suddette. Rileva la difesa che comunque le dichiarazioni rese dalle parti offese risultano contrastanti (avendo ER Di OC riferito che armato era AN RE che puntava la pistola verso il loro terrazzo;
IE Di OC, invece, che ad essere armati erano VI RE e NI RE e AN era tra i presenti in strada;
infine, SA DI che ad essere armati erano VI, AN e NI RE) e che tale contrasto non può essere giustificato per la concitazione del momento. Si duole che le persone offese omettano di considerare che all'interno della propria abitazione ci fosse BU armato. Osserva che, comunque, anche il ferimento di DI su un balcone con muro senza ringhiera potrebbe essere stato determinato da c.d. "fuoco amico". Lamenta il difensore che non vengono considerati dall'ordinanza impugnata gli esiti negativi delle perquisizioni eseguite nell'immediatezza 2 presso l'abitazione dei RE (mentre nessuna perquisizione veniva effettuata all'interno dell'abitazione dei Di OC). 2.4. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione in ordine alla dedotta assenza della prova stub sui soggetti perquisiti la sera del fatto e all'omesso sequestro per analisi dell'abbigliamento indossato da tutti i soggetti coinvolti, nonostante espressa richiesta in tal senso di VI RE. Si rileva che, considerato che l'unica pistola rinvenuta è quella appartenente ad un soggetto ospite in casa Di OC, da questi ultimi non menzionato affatto, andava fatto immediatamente l'esame stub su tutti i presenti;
e che è illogica la motivazione del Tribunale del riesame sull'irrilevanza di detto accertamento. 2.5. Col quinto motivo di impugnazione vengono lamentati violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e omessa motivazione circa la permanenza delle stesse e la loro attualità, tenuto conto del tempo trascorso dall'atto della scarcerazione di VI RE, senza che lo stesso abbia dato adito a rilievi di sorta nei confronti di SA DI o della famiglia Di OC. Si evidenzia che il Tribunale del riesame rimetteva in libertà VI RE dal 26 ottobre 2023 e che da tale data l'indagato non ha avuto alcun rapporto con DI né con la famiglia Di OC e che, pertanto, appare illogico ritenere sussistenti le esigenze cautelari consistenti nel pericolo di reiterazione e unica misura adeguata al caso di specie quella della custodia cautelare in carcere. Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, conclude, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso;
l'avv. Daniela De Sanctis, per VI RE, con memoria scritta, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. 3 Invero, come precisato dalla sentenza rescindente di questa Corte, nel caso in esame non è stata totalmente omessa la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame (omissione che avrebbe determinato la perdita di efficacia della misura cautelare) ma la trasmissione è stata "difettosa", e che, pertanto, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri e sollecitare l'invio integrale del supporto informatico, previa valutazione della sua rilevanza. Aggiunge, a tale riguardo, detta sentenza che non va dimenticato l'ulteriore principio secondo cui in tema di riesame di misure cautelari il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria;
e che, pertanto, la richiesta di trasmissione integrale del supporto è legittima, in quanto la sua visione venga ritenuta rilevante per la decisione. Nello specifico l'ordinanza motiva circa la sussistenza di idonea prova cautelare - di cui si dirà di qui a poco - a prescindere dall'acquisizione del video, non tramesso ma oggetto di annotazione di P.g. del 18 settembre 2023. 1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Condivisibile è, invero, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni della persona offesa di reato di particolare impatto sociale di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., prevista dall'art. 357, commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen., non determina l'inutilizzabilità delle stesse, né integra una nullità, non essendo prevista alcuna specifica sanzione processuale (Sez. 2, n. 11842 del 24/01/2024, Manfrè, Rv. 286138); e secondo cui tale mancata fonoregistrazione non determina l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, non essendo tale sanzione espressamente prevista, né dà luogo a una nullità generale a regime intermedio, funzionale a garantire il diritto di difesa, potendo l'imputato contestare, nel giudizio di merito o nel corso dell'incidente cautelare, sia l'attendibilità di quanto dichiarato che la credibilità della fonte, ma il giudice è tenuto ad adottare, con riguardo a tali profili, una motivazione rafforzata (Sez. 2 , n. 8016 del 24/01/2024, Portelli, Rv. 285937). Come si avrà modo di vedere in seguito, il Tribunale del riesame dà vita ad una motivazione rafforzata in punto di credibilità e attendibilità delle deposizioni assunte. ai 4 1.3. Infondati, ai limiti dell'inammissibilità in quanto reiterativi e in fatto, sono il terzo e il quarto motivo di impugnazione. Invero, il Tribunale del riesame ampiamente e logicamente motiva sulla sussistenza di plurime e sostanzialmente coincidenti deposizioni di testi anche estranei al nucleo familiare. Sottolinea come non si abbia ragione di dubitare dell'attendibilità delle persone offese, essendo indubbia l'aggressione subita dalla famiglia Di OC presso la loro abitazione, comprovata anzitutto dalla ferita d'arma da fuoco riportata da SA DI e dal proiettile estratto dalla gamba di quest'ultimo, e non smentita da elementi investigativi sulla base dei quali possa anche solo ipotizzarsi che le persone offese, peraltro escusse nell'immediatezza dei fatti, possano avere tutte reso dichiarazioni mendaci, così coprendo i reali autori dell'aggressione. E come, inoltre, tali dichiarazioni trovino oggettivo riscontro nelle dichiarazioni rese da ID TA, vicino di casa della famiglia Di OC, che, escusso a s.i.t. nella notte tra I'll settembre e il 12 settembre 2023, ha riferito ai militari di avere visto dal balcone di casa sua giungere ad alta velocità quattro vetture, tra cui una Mercedes e una Fiat DA di colore grigio (che poi dalle indagini sono risultate in uso a LA EN e ai suoi figli VI e AN RE), da cui scendevano circa dieci persone che si dirigevano verso l'abitazione della summenzionata famiglia, di avere, quindi, udito urla e colpi di arma da fuoco e di avere ripreso col proprio smartphone le scene finali dell'evento da cui si udivano gli spari. Rileva detto Tribunale che non sussistono allo stato elementi concreti a sostegno dell'inattendibilità delle persone offese e della falsità delle loro accuse, rappresentando, al contrario, la conflittualità interna alle famiglie coinvolte nella vicenda (che vede su un versante LA EN con i figli e i nipoti e sull'altro i membri della famiglia Di OC), un motivo perfettamente coerente con la dinamica dell'episodio narrato. I Giudici del riesame giustificano, inoltre, confrontandosi col rilievo in questa sede riproposto, le discrasie tra le dichiarazioni delle persone offese su chi ebbe a impugnare la pistola (per IE Di OC VI e NI RE, per ER Di OC AN e per DI tutti e tre). Al riguardo evidenziano che le Di OC potrebbero non avere colto nella concitazione del momento tutti gli elementi della dinamica del fatto, meglio evidenziati da DI, e che comunque di assoluta rilevanza è la circostanza che tutt'e tre le persone offese abbiano confermato la 9'1 5 presenza dell'indagato sul luogo dei fatti e la sua compartecipazione all'aggressione. Sottolineano, altresì, che è parimenti irrilevante la deduzione circa l'incoerenza delle dichiarazioni rese da ER Di OC rispetto a quanto possibile udire dal video registrato dal vicino di casa ID TA (sulla cui rilevanza, invece, insiste la difesa), essendo, invero, ininfluente se gli aggressori abbiano annunciato il proprio arrivo con frasi del tipo "noi siamo OR come dichiarato da ER Di OC o se invece siano stati accolti dai Di OC con la frase "a OR, come invece sarebbe documentato dalle grida registrate nel video, alla luce del dato pacifico della presenza dei "OR sul luogo e ai tempi del fatto, in linea con quanto dichiarato dalle persone escusse. Rilevano, sempre i Giudici a quibus, che le dichiarazioni di queste ultime trovano significativi elementi di conforto, oltre che nelle dichiarazioni del vicino di casa ID TA, che ha avuto modo di assistere, seppure non a distanza ravvicinata, alla sparatoria, e di filmare il video dal quale tuttavia è possibile esclusivamente udire urla e spari e vedere le auto in fuga, nel rinvenimento a casa dei Di OC di due proiettili, uno all'ingresso dell'abitazione e l'altro sui gradini della scala che conduce al primo piano, nonché nel rinvenimento del proiettile nella coscia sinistra di DI, evidentemente colpita da uno dei correi che erano visti impugnare in mano la pistola e sparare nella direzione dell'abitazione dei Di OC, infine negli accertamenti compiuti successivamente sulle autovetture rinvenute presso il domicilio di NI RE e, quanto alla Mercedes, di LA EN, che evidenziavano percorsi compatibili con quello che sarebbe stato effettuato dalle auto degli assalitori. Conclude il Tribunale del riesame col ritenere che le emergenze raccolte confermino l'ipotesi d'accusa che vede VI RE, accompagnato dagli altri coindagati, recarsi a casa dei Di OC con la pistola, minacciare le persone offese e sparare colpi verso il terrazzo dell'abitazione, ove si trovavano i membri della famiglia Di OC, compreso SA DI. Osserva che, stante la ricostruzione della dinamica dei fatti alla luce di detto solido compendio indiziario, nessuna rilevanza può, dunque, attribuirsi all'omesso esperimento dell'esame stub sugli indagati e alla mancata trasmissione del supporto dvd, non essendo il video uno degli elementi sul quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, risultando 6 peraltro girato ad una distanza tale da non consentire l'esatta individuazione dei soggetti coinvolti nella sparatoria. Osserva, confrontandosi con l'altro rilievo svolto in questa sede, che la circostanza che l'unica arma rinvenuta nei pressi dell'abitazione sia risultata appartenere a ID BU non conduce a conclusioni diverse, essendo verosimile che, a seguito degli eventi, in attesa del sopraggiungere delle forze dell'ordine il suddetto si sia determinato ad occultare l'arma di cui disponeva e comunque non risultando che il colpo estratto dalla gamba di DI sia partito dall'arma di BU, prontamente sequestrata dai carabinieri. Rileva che può dirsi raggiunta a carico di VI RE la soglia della gravità indiziaria del tentato omicidio, avendo lo stesso, unitamente ai coindagati, partecipato alla sparatoria, commessa da non rilevante distanza rispetto alle persone offese, mirando sul balcone e sparando colpi che ben potevano attingere organi vitali delle vittime. Ciò peraltro tenendo conto, come evidenziato dall'ordinanza a p. 7, delle minacce rivolte dal fratello coindagato, AN RE, prima ad IE Di OC e poi a SA DI, il medesimo giorno dell'agguato, a riprova del fatto che l'intento degli aggressori non fosse esclusivamente intimidatorio. A fronte di un iter motivazionale come quello appena riportato, scevro da vizi logici e giuridici, le doglianze difensive, che in parte reiterano quelle svolte col riesame con cui si confronta l'ordinanza impugnata, si rivelano infondate. 1.4. Infondato, infine, è il quinto motivo di ricorso. Invero, l'ordinanza impugnata, con riguardo al pericolo di recidiva, evidenzia come lo stesso sia desumibile dalle modalità e circostanze del grave fatto delittuoso, sintomatico dell'indole violenta e dell'incapacità di controllo di VI RE, che non ha esitato a prendere parte all'assalto armato verso la famiglia Di OC. Inoltre, sottolinea, confrontandosi col rilievo difensivo, che, riproposto in questa sede nei termini sopra indicati, si rivela infondato, come detto pericolo sia attuale in considerazione dell'elevato tasso di conflittualità che caratterizza i rapporti con le persone offese;
e come unica misura proporzionata al fatto e idonea a contenere detto pericolo sia la misura di massimo rigore, non potendosi fare alcun affidamento - presupposto per la concessione della misura autocustodiale invocata dalla 7 difesa - sulla capacità di controllo dell'indagato e sulla sua disponibilità al rispetto di misure a custodia attenuata. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà di VI RE deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.