TAR Milano, sez. II, sentenza breve 17/02/2026, n. 794
TAR
Sentenza breve 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione principio della buona fede e della leale collaborazione; violazione principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; violazione degli obblighi convenzionali assunti all’art. 6 dell’atto ricognitivo

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, interpretando l'art. 6.7 dell'Atto Ricognitivo come norma speciale che disciplina in modo specifico la destinazione del soprassuolo (verde, arredo, mercato settimanale), prevalendo sulla previsione generale dell'art. 7.2 che menziona parcheggi a raso nel Lotto 7. Il permesso costituisce una modifica unilaterale illegittima della convenzione e viola i principi di buona fede e leale collaborazione, creando una concorrenza sleale con il parcheggio interrato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza breve 17/02/2026, n. 794
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 794
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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