CASS
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2024, n. 4806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4806 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IC AR (CUI 05UCY7C), nato in [...] 1'01/02/1993, avverso l'ordinanza del 22/09/2023 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI AD;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4806 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 16/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto, emesso dal Pubblico ministero il 28 luglio 2023, che aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito nella stessa data dalla polizia giudiziaria ed avente ad oggetto la somma in contanti di 25.950 euro ritrovata nella disponibilità del ricorrente e ritenuta cosa pertinente al reato di ricettazione in concorso contestatogli nella imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, deducendo vizio della motivazione della sentenza impugnata per non avere ritenuto che l'indagato avesse offerto, anche attraverso produzione documentale, la prova della legittima provenienza del danaro sequestrato, in assenza di circostanze diverse dal mero possesso, che il ricorrente assume non essere presenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che il ricorrente non deduce alcuna violazione di legge, comunque non rinvenibile alla stregua del principio - vieppiù applicabile al caso in esame ove è contestato il reato di ricettazione - secondo il quale, integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, Sentenza n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522). 2.Ciò posto, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto 2 mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 3.Nel caso in esame, il Tribunale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento, sottolineando, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, una serie di circostanze che si andavano a sommare al mero possesso del danaro da parte del ricorrente;
tali circostanze il ricorso vorrebbe ritenere non significative attraverso una diversa lettura dei fatti, non consentita in questa sede in quanto volta esplicitamente a sostenere vizi motivazionali riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. In particolare, l'ordinanza impugnata ha messo in luce le modalità di confezionamento della somma in mazzette, il fatto che non fosse detenuta presso l'abitazione ma portata dal ricorrente in un marsupio all'atto in cui, anche compiendo il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, aveva tentato una fuga in piena notte alla guida di un'automobile, il fatto che egli avesse reso due versioni contrastanti sulla provenienza del danaro, entrambe ritenute non adeguatamente supportate documentalmente. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.01.2024. Il Consigliere estensore tkpresidente GI AD Anna PE 1-;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI AD;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4806 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 16/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto, emesso dal Pubblico ministero il 28 luglio 2023, che aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito nella stessa data dalla polizia giudiziaria ed avente ad oggetto la somma in contanti di 25.950 euro ritrovata nella disponibilità del ricorrente e ritenuta cosa pertinente al reato di ricettazione in concorso contestatogli nella imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, deducendo vizio della motivazione della sentenza impugnata per non avere ritenuto che l'indagato avesse offerto, anche attraverso produzione documentale, la prova della legittima provenienza del danaro sequestrato, in assenza di circostanze diverse dal mero possesso, che il ricorrente assume non essere presenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve premettersi che il ricorrente non deduce alcuna violazione di legge, comunque non rinvenibile alla stregua del principio - vieppiù applicabile al caso in esame ove è contestato il reato di ricettazione - secondo il quale, integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, Sentenza n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522). 2.Ciò posto, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto 2 mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 3.Nel caso in esame, il Tribunale ha ampiamente giustificato il proprio convincimento, sottolineando, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, una serie di circostanze che si andavano a sommare al mero possesso del danaro da parte del ricorrente;
tali circostanze il ricorso vorrebbe ritenere non significative attraverso una diversa lettura dei fatti, non consentita in questa sede in quanto volta esplicitamente a sostenere vizi motivazionali riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. In particolare, l'ordinanza impugnata ha messo in luce le modalità di confezionamento della somma in mazzette, il fatto che non fosse detenuta presso l'abitazione ma portata dal ricorrente in un marsupio all'atto in cui, anche compiendo il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, aveva tentato una fuga in piena notte alla guida di un'automobile, il fatto che egli avesse reso due versioni contrastanti sulla provenienza del danaro, entrambe ritenute non adeguatamente supportate documentalmente. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.01.2024. Il Consigliere estensore tkpresidente GI AD Anna PE 1-;