Sentenza 2 ottobre 2009
Massime • 1
Integra il delitto di bancarotta per distrazione, la condotta distrattiva compiuta, pur senza il fine specifico di danneggiare i creditori, con la consapevolezza della sottrazione o della distrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2009, n. 49635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49635 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/10/2009
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 1720
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 15124/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO FR, N. IL 19/04/1937;
2) RF IO FR, N. IL 19/07/1939;
avverso la sentenza n. 1721/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Cedrangolo Oscar, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso dell'OL e rigettarsi quello del AT;
udito l'avv. Troncone Pasquale del Foro di Napoli, difensore dell'OL, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. Forgiuele Alfonso del Foro di Napoli, difensore del AT, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
OSSERVA
1. - OL ES e AT AN AN propongono, con separati atti tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27 novembre 2008 che, confermando in punto di responsabilità la sentenza di quel Tribunale, li aveva ritenuti responsabili, nelle rispettive qualità di socio e di dominus effettivo - per il tramite del prestanome IN - della S.p.a. Immobilformia, dichiarata fallita il 6 marzo 1996, dei reati di:
1) bancarotta fraudolenta documentale, consumata con l'inserzione in contabilità di poste passive fittizie, costituite:
a) da fatture per sponsorizzazione e sovvenzioni che figuravano erogate in favore della "A.S. Roma Anzio Baseball" negli anni 1991 e 1992, in realtà inesistenti, per l'ammontare di L. 1 miliardo seicento milioni;
b) da pagamenti per L. 9 miliardi e seicento milioni, apparentemente versati in favore dell'ATI OG - anch'essa dichiarata fallita il 6 dicembre 1995 - a titolo di anticipo per lavori che in realtà non erano stati mai eseguiti.
2) bancarotta fraudolenta patrimoniale costituita dalla distrazione:
al) della somma di L. 300 milioni, versata per scopi corruttivi all'assessore ai lavori pubblici del Comune di Formia FO Aldo per ottenere la concessione edilizia relativa alla realizzazione del complesso residenziale "Luci del Mare" in località Madonna di Ponza del suddetto Comune;
b1) della somma di L. 900 milioni, versata al AT a titolo di compenso indebito per l'intermediazione da lui prestata presso l'Istituto di Credito Italfondiario, perché alla Immobilformia fossero concessi i mutui richiesti. Tale attività il AT aveva potuto svolgere per la sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della S.p.a. Banca Massicana, rappresentante della S.p.a. Istituto Italiano di Credito Fondiario;
ci) della somma di L. 9 miliardi e 600 milioni, tratta dall'anticipazione di L. 12 miliardi, erogata dal Credito Fondiario a titolo di acconto sul mutuo fondiario di L. 18 miliardi.
L'illecito era stato consumato dai due attuali ricorrenti in concorso con CA AL, presidente della suddetta società, condannato in separato giudizio a seguito di rito abbreviato. L'affermazione di responsabilità era stata fatta anche in virtù delle dichiarazioni del CA, che la sentenza impugnata assume in parte riscontrate dalle ammissioni dello stesso OL. La Corte di Appello di Napoli aveva disatteso innanzitutto l'eccezione con cui il AT aveva eccepito la nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio, perché effettuate non al domicilio originariamente eletto, ma a quello successivamente dichiarato nel corso degli interrogatori resi al P.M. ed al GIP. La corte territoriale, richiamandosi alla sentenza di queste Sezioni Unite n. 41280 del 17 ottobre 2006 - Rv 234905 -, aveva ritenuto che la dichiarazione di domicilio avesse superato la prima elezione, di modo che la nullità dedotta era insussistente. Aveva poi confermato la sentenza di primo grado in ordine alla valutazione di inutilità di un accertamento peritale inteso a verificare il valore del patrimonio immobiliare della società fallita, osservando con il primo giudice che la verifica peritale avrebbe accertato il valore degli immobili in epoca diversa da quella della loro realizzazione. La sentenza impugnata procede poi ad una dettagliata e documentata disamina del merito.
2. - Con il ricorso l'OL deduce:
a) innanzitutto l'errore di valutazione di fondo della sentenza impugnata, che non aveva considerato come le somme erogate dal Credito Fondiario non fossero gravate da vincolo di scopo, e potevano essere utilizzate dall'impresa secondo le sue necessità, ed impiegate, come era in realtà avvenuto, secondo i comuni canoni dell'investimento in attività d'impresa, che implicano l'assunzione del naturale rischio corrispondente. Nel caso di specie l'effettiva destinazione dei finanziamenti all'attività propria dell'impresa era documentata e tracciabile;
del resto la corte territoriale non aveva inteso approfondire quale fosse stata la destinazione in concreto delle somme in questione, trascurando di considerare correttamente le dichiarazioni dell'ing. RE, che aveva seguito per conto dell'Istituto di Credito Fondiario l'operazione di finanziamento della società Immobilformia ed il concreto impiego delle somme relative.
b) ulteriore errore di valutazione, costituito dall'omessa considerazione che la somma corrisposta all'Assessore FO per scopi corruttivi era stata pagata dai soci, che avevano attinto alle loro risorse personali, con denaro proprio.
c) l'omessa valutazione della circostanza che la somma di L. 900 milioni era stata corrisposta al AT a titolo di retribuzione per un'attività di consulenza che richiedeva la competenza specifica che il predetto, direttore generale della Banca Massicana, aveva. d) l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal CA, mutuate dalla sentenza resa nei suoi confronti.
e) l'erroneità dell'assunto secondo il quale il mero prelevamento di somme dal patrimonio della società, invererebbe di per sè il delitto di distrazione, a prescindere da ogni verifica in ordine alla loro effettiva destinazione.
f) deduce ancora l'illegittimo rifiuto dei giudici del merito di un'indagine peritale intesa ad accertare l'effettiva consistenza del patrimonio immobiliare della società fallita, indagine che era stata chiesta al fine di dimostrare l'assenza di dolo delle operazioni distrattive o quantomeno meglio adeguare la pena all'effettiva gravità dei fatti.
g) censura infine l'omessa applicazione dell'indulto. 3.- Il AT deduce:
a.- L'erroneità del rigetto dell'eccezione di nullità della notificazioni, ribadendo le argomentazioni già svolte con l'appello. b. - Erronea valutazione degli elementi fattuali acquisiti al processo in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, che nella sentenza gli era stata attribuita a suo dire in assenza di prove, che non potevano essere desunte dalle dichiarazioni dei coimputati IN e CA, atteso che le prime non potevano essere utilizzate non avendovi esso ricorrente consentito;
le seconde sia perché la loro acquisizione non era stata consentita, sia perché difettavano i riscontri prescritti dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. c. - errori di valutazione e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di bancarotta patrimoniale e documentale.
Quanto alla prima, infatti, l'affermazione di responsabilità era stata effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dal coimputato CA, tuttavia prive di riscontri estrinseci, e perciò a suo avviso prive di efficacia probatoria;
quanto alla seconda, la stessa corte territoriale aveva riconosciuto che le false fatture erano state utilizzate per coprire gli esborsi "in nero" effettuati in favore del FO e del AT, e non "per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori", come la L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2 prevede. Del resto contraddittoria appariva a suo avviso la motivazione della sentenza, che per un verso riconosceva come la contabilità della società fosse stata affidata in esclusiva al CA, per l'altro tuttavia aveva ritenuto esso ricorrente corresponsabile del delitto.
d. - Il ricorrente censura in subordine la sentenza impugnata: per difetto di motivazione in relazione all'omessa derubricazione dei fatti nella diversa e meno grave ipotesi di ricettazione prefallimentare, invano invocata;
per l'omessa esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; per l'eccessivo ammontare della pena irrogata e l'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa. 4.- Entrambi i ricorsi sono destituiti di fondamento. È necessario innanzitutto puntualizzare le questioni relative alla qualificazione giuridica delle condotte contestate come distrattive ad entrambi gli imputati, ed alla loro rilevanza penale con riferimento all'elemento psicologico del reato.
Va preliminarmente osservato che gli stessi ricorrenti, nello stigmatizzare l'omessa verifica, da parte della corte territoriale, dell'impiego in concreto per finalità aziendali delle cospicue somme conseguite dalla società Immobilformia presso l'Istituto di Credito Fondiario a titolo di mutuo, per un verso riconoscono in punto di fatto che, come ipotizzato in epigrafe, le somme in questione erano state effettivamente impiegate anche per finalità non ricollegabili all'edificazione del complesso immobiliare "Luci del Mare", per il quale erano state erogate;
per l'altro sostengono che, in mancanza di un vincolo di scopo, i finanziamenti erano stati legittimamente investiti nell'impresa per sopperire alle sue molteplici esigenze, di modo che in mancanza di prova certa della sottrazione dal patrimonio della società di cespiti non rimpiazzati da corrispettivi o altre utilità, non sarebbe riscontrabile il delitto di bancarotta fraudolenta.
L'assunto è prospettato anche sotto il diverso profilo secondo il quale l'impiego dei cespiti distratti, se conforme all'attività di impresa, non sarebbe doloso in quanto non sorretto dall'intento di depauperare il patrimonio della società in danno dei creditori, e non avrebbe perciò rilevanza penale. Le tesi sono destituite di fondamento.
Quanto alla distrazione della somma anticipata dall'Istituto di Credito Fondiario, la sentenza impugnata ha spiegato ampiamente che, ancorché le somme oggetto del finanziamento non fossero formalmente soggetto a vincolo di scopo, tuttavia il mutuo era stato concesso per l'edificazione del complesso immobiliare in località Madonna di Ponza, e d'altra parte si trattava di mutuo fondiario garantito da iscrizione ipotecaria sugli immobili edificandi, di modo che il pacifico e comprovato impiego delle risorse finanziarie di cui s'è detto per finalità diverse, integrava una fattispecie indubbia di distrazione, costituendo tale condotta la sottrazione di risorse necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale, e ciò stesso inverava il depauperamento della società. Tanto chiarito, come ha ritenuto questa Corte con costante orientamento (fra le ultime Sez. 5, n. 41293 del 25.9.08; Sez. 5, n. 17692 del 18.2.2009), costituisce il reato di bancarotta fraudolenta la distrazione dal patrimonio dell'impresa di cespiti mobiliari e non, senza che il prelievo sia rimpiazzato da afflussi patrimoniali di almeno pari importo o da altre utilità di pari valore, perché è ovvio che lo svuotamento della liquidità dell'impresa o il depauperamento del suo patrimonio, costituisce detrimento delle garanzie dei creditori (art. 2740 c.c.), nè è necessario che l'attività distrattiva sia compiuta con il fine specifico di danneggiare i creditori, essendo sufficiente a qualificare di illecito la condotta la consapevolezza della sottrazione o distrazione, ne' rileva se la condotta distrattiva sia antecedente di oltre due anni la dichiarazione di fallimento, come secondo i ricorrenti sarebbe avvenuto nel caso di specie, perché è la dichiarazione di fallimento che conferisce rilevanza penale alla condotta distrattiva, mentre l'elemento temporale biennale assumeva rilevanza (secondo la normativa fallimentare vigente all'epoca) solo ai fini dell'esperimento delle azioni revocatorie. Pertanto tutti i motivi che sono fondati sui presupposti testè esaminati, sono destituiti di fondamento.
5. -Infondato è anche il motivo con cui l'OL deduce la mancata applicazione dell'indulto, perché la sua applicazione implica piena valutazione di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che la normativa indulgenziale prevede, valutazione che è incompatibile con questa sede di legittimità. Il condono potrà essere utilmente invocato in sede di esecuzione. Gli altri motivi prospettati dal ricorrente costituiscono mera riproposizione di quelli già sottoposti alla corte territoriale con l'appello, che sono stati esaustivamente scrutinati in quella sede, come risulta dalla sentenza impugnata, di modo che in relazione ad essi il ricorso è inammissibile.
6.- Quanto al AT, infondato è il motivo con il quale è stato dedotto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), il vizio di violazione delle norme processuali in tema di domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni (art. 161 c.p.p. e segg. in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p.) la cui osservanza è prescritta a pena di nullità. Assume il ricorrente che l'eccezione era stata già proposta con l'atto di appello, ma la corte territoriale l'aveva rigettata richiamandosi - a suo dire erroneamente - ai principi dettati da questa Corte con la sentenza delle Sezioni Unite n. 41280 del 17 ottobre 2006 - Riv. 234905 -, la cui portata ad avviso del ricorrente sarebbe stata travisata dalla corte territoriale.
Sul punto giova rilevare che in fatto dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il AT, all'epoca detenuto, interrogato dal P.M. il 9 febbraio 1998, aveva eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia, avv. Alfonso Forgiuele. Il successivo 6 maggio 1999, invitato dal GIP a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161 c.p.p., commi 2 e 3, aveva invece dichiarato il proprio domicilio in Napoli, alla via AN Aitano n. 63.
Il 10 maggio successivo aveva ribadito al P.M. la suddetta dichiarazione di domicilio per l'ipotesi di sua scarcerazione. Opina allora il ricorrente che il principio di diritto dettato dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 41280/06, implicherebbe una preliminare puntuale indagine sull'effettiva volontà dell'imputato in ordine al luogo ove intendeva ricevere le notificazione.
Lamenta che nella specie non solo tale indagine non era stata compiuta, ma per giunta dalla circostanza che poco dopo la moglie aveva proposto ricorso per separazione personale - deducendo tra l'altro che il coniuge frequentemente si allontanava dalla casa coniugale senza giustificazione alcuna - avrebbe dovuto arguirsi che le successive dichiarazioni di domicilio non avevano superato l'originaria elezione presso il difensore, ove in concreto ed effettivamente voleva fossero effettuate le notificazioni proprio per il deterioramento del suo rapporto coniugale ed il venir meno della fiducia nel coniuge.
In violazione di detta sua volontà le notificazioni erano state invece effettuate presso la casa coniugale. Il motivo in esame è infondato.
Infatti la sentenza impugnata cita diffusamente la sentenza 41280/06, riportandosi al chiaro ed inequivoco principio di diritto ivi dettato, secondo il quale non v'è sostanziale differenza tra elezione e dichiarazione di domicilio, e la dichiarazione successiva supera la prima, perché altrimenti non avrebbe senso alcuno, tanto più nel caso di specie, ove la dichiarazione successiva era stata fatta espressamente ai sensi del dettato art. 161 c.p.p., nn. 1 e 2.. D'altra parte non v'è norma alcuna che obblighi il giudice a verificare quale fosse l'intimo interno volere del dichiarante ad onta della solare oggettiva chiarezza della manifestazione di volontà, ne' è consentito superare l'inequivoca portata della dichiarazione con illazioni desunte da circostanze collaterali, ancorché documentalmente provate (ma non pare sia il caso di specie), perché tale modus operandi comporterebbe davvero il rischio di travalicare la volontà del dichiarante sulla base del convincimento soggettivo del giudicante, mutuato da valutazioni opinabili di circostanze estranee alla dichiarazione di volontà ed a questa non collegabili in modo alcuno.
Del resto, e conclusivamente, il ricorrente non afferma di non avere avuto conoscenza delle notificazioni effettuate presso la casa coniugale, e di avere perciò patito pregiudizi difensivi, di modo che la censura si risolve nella prospettazione di una irregolarità di carattere meramente formale, al di là di ogni sua concreta lesività, nel caso di specie insussistente (Cass. Sez. Unite 27 ottobre 2004 - Palombo - Riv. 229539). Quanto poi al vizio di incoerenza argomentativa dedotto in relazione alla motivazione con cui era stato rigettato il motivo di appello articolato sulla ritenuta sua qualità di amministratore di fatto, a suo dire insussistente e comunque non desumibile da prove utilizzabili, valga rilevare l'infondatezza della censura, atteso che la sentenza impugnata ha dato conto di come la qualità di amministratore effettivo della società risultasse non solo dalle dichiarazioni del prestanome IN, amministratore legale apparente, e da quelle del CA, ma anche da quanto era stato accertato dai consulenti prof. Gennaro Liccardo e dott. Corrado Liberi, nonché dalla testimonianza di RO LE e AN LE, figli dell'ing. DO LE, che aveva rilevato dall'OL parte della sua quota.
Del resto la corte territoriale ha ritenuto che il AT fosse l'effettivo dominus della società, considerando che la sopravvivenza del sodalizio dipendeva soprattutto dal credito assicurato dalla Banca Messicana, di cui era direttore generale, e rilevando che l'imputato era il titolare effettivo della quota formalmente intestata al IN, suo dipendente nella qualità di funzionario della Banca Massicana, oltre che suo congiunto.
Tutti gli altri motivi di ricorso sono inammissibili, sia per genericità, in quanto costituenti mera riproposizione di questioni già dedotte con i motivi di appello, sia perché comunque prospettanti la rivisitazione del merito, che in questa sede di legittimità è preclusa in presenza dell'ampia e ragionevole motivazione della sentenza impugnata.
Ed infatti la corte territoriale da ampiamente conto del perché la condotta del AT non possa esse qualificata come ricettazione prefallimentare ai sensi della L. Fall., art. 232, comma 3, n. 2, ostandovi la sua qualità di amministratore di fatto, laddove quello sanzionato dalla L. Fall., art. 232 è il reato dell'extraneus, e tale certamente non può essere ritenuto chi dispone del patrimonio della società, come faceva il ricorrente.
La corte territoriale da anche ampiamente conto del perché le attenuanti generiche erano state correttamente valutate dal primo giudice solo equivalenti alle aggravanti, legittimamente ritenute sussistenti in ragione dell'estrema gravità della condotta, e della ragione che induceva a ritenere destituite di fondamento le doglianze del AT in ordine alla quantificazione della pena, la cui entità doveva ritenersi del tutto adeguata in considerazione del ruolo decisivo motivatamente attribuito in sentenza all'imputato. La misura della pena non poteva poi consentire la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, ed al rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2009