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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5132 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9428/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa NA Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9428/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Divorzio Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in Salerno, alla via Velia, 15, . OR NA NI che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
e domiciliato in Salerno, alla via Fondo Datte
[...] io dell'avv. Fortunato De Donato che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024, premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con 6 settembre Controparte_1
2015 nel Comune di Battipaglia (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nati due figli, (24.09.2011) e (27.08.2012), chiedeva pronunciarsi lo Per_1 Per_2 sciog o del matrimon sando che, sentenza n. 220/2024 del 15.01.2024, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsi i accessorie così come indicate nella memoria di costituzione. All'udienza del 4 dicembre 2025, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1607/2025, il Tribunale di Salerno ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento;
pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti per la definizione delle ulteriori domande conseguenziali alla citata pronuncia. A seguito di tale pronuncia, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia alle condizioni concordate all'udienza del 4 dicembre 2025, che qui si richiamano integralmente e che il Tribunale conferma in quanto ritenute eque;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue: 1) I figli minori (Battipaglia, 24.09.2011), Persona_3 Persona_4
(Battipaglia, 27.0 affidati, in maniera condivi genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale, congiuntamente e di comune accordo, in relazione alle decisioni e/o eventi di maggiore interesse per la minore (ad es. istruzione, educazione, salute, cambio di residenza etc.) con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sig.ra , sita Parte_1 in n Roccadaspide alla via Santa Rosa, 31, in linea con quanto st ella in materia di affidamento condiviso (Legge 54/06); le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana dei minori potranno, invece, essere assunte separatamente da ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza degli stessi presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
2) Il padre eserciterà il diritto-dovere di visita, salvo diverso accordo tra le parti a)a weekend alterni, dal sabato all'uscita di scuola dei minori sino alla domenica sera alle ore 20:00 (22:00 nel periodo estivo), allorquando li riaccompagnerà presso il domicilio materno;
b)nella settimana in cui non è previsto il weekend con il padre, questi potrà vedere e tenere con sé i figli dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 (22:00 nel periodo estivo), avendo cura di ricondurli presso l'abitazione materna;
Le vacanze estive saranno così suddivise: i minori trascorreranno 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre, analogo periodo di sarà trascorso con la madre. I predetti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Le Festività natalizie, pasquali e altre ricorrenze: in mancanza di diversi accordi tra le parti, si applicherà il principio dell'alternanza, come segue: dalle ore 10:00 del 24 alle ore 19:00 del 25 dicembre con un genitore e dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 19:00 del 1° gennaio con l'altro; pari alternanza vigerà per il giorno di Santo Stefano, che sarà trascorso da un genitore mentre e l'Epifania con l'altro, alternandosi di anni in anno. Pari alternanza avrà luogo per la Pasqua e il lunedì in Albis. Ricorrenze personali dei genitori e compleanni dei minori: i minori trascorreranno: la Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico del sig. CP_1 con il padre;
la Festa della Mamma, il compleanno e l'onoma
[...]
con la madre. Il giorno del compleanno dei minori sarà Parte_1 trasco un genitore e a cena con l'altro, ad anni alterni. 3) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante Controparte_1 il versa o perequativo di € 150,00 mensili per ciascun figlio (300,00€-complessivi) importi soggetti a rivalutazione ISTAT annuale, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra . Parte_1
4) Le sp ie che si renderanno necessarie per i figli (a titolo esemplificativo mediche non coperte dal SSN, ludico-ricreative etc.) - per l'individuazione delle quali le parti concordano nel fare espresso rimando alle Linee Guida sulle spese straordinarie redatte dal CNF del 29 novembre 2017 - saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, e dovranno essere previamente comunicate e concordate con l'altro coniuge, nonché debitamente documentate con idonei titoli di spesa ( (fattura, ricevuta o altro documento attestante l'avvenuto pagamento laddove possibile), rispondenti alle effettive esigenze dei minori.
5) Il sig. rinuncia espressamente alla quota del 50% dell'Assegno Controparte_1
Unico U che continuerà, dunque, ad essere percepita per intero dalla sig.ra ; Parte_1
6) Entram no, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità§ valido per I 'espatrio per sé e per i figli minori;
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone in conformita all'accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa NA Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9428/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Divorzio Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in Salerno, alla via Velia, 15, . OR NA NI che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
e domiciliato in Salerno, alla via Fondo Datte
[...] io dell'avv. Fortunato De Donato che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024, premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con 6 settembre Controparte_1
2015 nel Comune di Battipaglia (SA) e che, dall' unione coniugale, erano nati due figli, (24.09.2011) e (27.08.2012), chiedeva pronunciarsi lo Per_1 Per_2 sciog o del matrimon sando che, sentenza n. 220/2024 del 15.01.2024, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsi i accessorie così come indicate nella memoria di costituzione. All'udienza del 4 dicembre 2025, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1607/2025, il Tribunale di Salerno ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento;
pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti per la definizione delle ulteriori domande conseguenziali alla citata pronuncia. A seguito di tale pronuncia, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia alle condizioni concordate all'udienza del 4 dicembre 2025, che qui si richiamano integralmente e che il Tribunale conferma in quanto ritenute eque;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue: 1) I figli minori (Battipaglia, 24.09.2011), Persona_3 Persona_4
(Battipaglia, 27.0 affidati, in maniera condivi genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale, congiuntamente e di comune accordo, in relazione alle decisioni e/o eventi di maggiore interesse per la minore (ad es. istruzione, educazione, salute, cambio di residenza etc.) con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sig.ra , sita Parte_1 in n Roccadaspide alla via Santa Rosa, 31, in linea con quanto st ella in materia di affidamento condiviso (Legge 54/06); le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana dei minori potranno, invece, essere assunte separatamente da ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza degli stessi presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
2) Il padre eserciterà il diritto-dovere di visita, salvo diverso accordo tra le parti a)a weekend alterni, dal sabato all'uscita di scuola dei minori sino alla domenica sera alle ore 20:00 (22:00 nel periodo estivo), allorquando li riaccompagnerà presso il domicilio materno;
b)nella settimana in cui non è previsto il weekend con il padre, questi potrà vedere e tenere con sé i figli dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 (22:00 nel periodo estivo), avendo cura di ricondurli presso l'abitazione materna;
Le vacanze estive saranno così suddivise: i minori trascorreranno 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto con il padre, analogo periodo di sarà trascorso con la madre. I predetti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Le Festività natalizie, pasquali e altre ricorrenze: in mancanza di diversi accordi tra le parti, si applicherà il principio dell'alternanza, come segue: dalle ore 10:00 del 24 alle ore 19:00 del 25 dicembre con un genitore e dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 19:00 del 1° gennaio con l'altro; pari alternanza vigerà per il giorno di Santo Stefano, che sarà trascorso da un genitore mentre e l'Epifania con l'altro, alternandosi di anni in anno. Pari alternanza avrà luogo per la Pasqua e il lunedì in Albis. Ricorrenze personali dei genitori e compleanni dei minori: i minori trascorreranno: la Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico del sig. CP_1 con il padre;
la Festa della Mamma, il compleanno e l'onoma
[...]
con la madre. Il giorno del compleanno dei minori sarà Parte_1 trasco un genitore e a cena con l'altro, ad anni alterni. 3) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante Controparte_1 il versa o perequativo di € 150,00 mensili per ciascun figlio (300,00€-complessivi) importi soggetti a rivalutazione ISTAT annuale, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra . Parte_1
4) Le sp ie che si renderanno necessarie per i figli (a titolo esemplificativo mediche non coperte dal SSN, ludico-ricreative etc.) - per l'individuazione delle quali le parti concordano nel fare espresso rimando alle Linee Guida sulle spese straordinarie redatte dal CNF del 29 novembre 2017 - saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, e dovranno essere previamente comunicate e concordate con l'altro coniuge, nonché debitamente documentate con idonei titoli di spesa ( (fattura, ricevuta o altro documento attestante l'avvenuto pagamento laddove possibile), rispondenti alle effettive esigenze dei minori.
5) Il sig. rinuncia espressamente alla quota del 50% dell'Assegno Controparte_1
Unico U che continuerà, dunque, ad essere percepita per intero dalla sig.ra ; Parte_1
6) Entram no, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità§ valido per I 'espatrio per sé e per i figli minori;
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone in conformita all'accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi