Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA01193 /0 1 DEL POPO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N.5220/98 SEZIONE LAVORO Cron. N. 2514 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Angelo Grieco -Presidente- . Guglielmo Sciarelli -Consigliere- Ud. 28.11.2000 2. " 3. Giovanni Prestipino -Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4. Pietro Cuoco -Consigliere- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 5. Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 3000 ha pronunciato la seguente 2.9 GEN. 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto CANCELLERIA DA EN PA, elettivamente domiciliato in Roma, N°22 Via Bonifacio VIII) presso lo studio dell'Avv. Egidio Murolo, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Marino del foro di 0240659 Reggio Calabria per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- INPS-, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente do- miciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Starno- 4970 2 ni Giorgio e Mario Passaro per procura in calce al ricorso Intimato per la cassazione della sentenza n. 137/97 del Tribunale del La- voro di Reggio Calabria del 6.5.1997/30.6.1997 nella causa iscritta al R.G. n. 342 dell'anno 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 5.7.1993, AL NT conve- niva dinanzi al Pretore di Reggio Calabria l'INPS chiedendone la condanna alla corresponsione del trattamento previdenziale di inabilità. Il ricorrente esponeva di essere affetto da diverse malattie inva- lidanti e che ingiustamente l'INPS aveva rigettato la richiesta del relativo trattamento previdenziale. Il Pretore adito, ammessa ed espletata consulenza tecnica di uffi- cio, con sentenza del 19.10.1994 respingeva la domanda del Piz- zimenti. Proposto gravame da parte dello stesso assicurato, il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 6.5.1997/30.6.1997, all'esito della rinnovata consulenza tecnica di ufficio, respingeva l'appello e per l'effetto confermava la decisione di primo grado In particolare il Tribunale rilevava che dagli accertamenti del Ң consulente tecnico di ufficio di secondo grado emergevano a ca- rico del NT patologie varie non comportanti riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo del normale. - Contro la sentenza anzidetta propone ricorso per cassazione il NT con tre motivi. L'intimato INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia con il primo motivo violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 10 R.D.L. 14.4.1939 e successive modifica- zioni, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.; con il secondo motivo deduce motivazione contraddittoria;
con il terzo motivo violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c Il NT, in sostanza, lamenta con gli esposti motivi che il giudice di appello, quantunque agli atti sia stata prodotta con- sulenza di parte evidenziante l'erroneità della consulenza tecnica di ufficio di primo grado, non l'abbia minimamente considerata. Il medesimo ricorrente rileva che, in ogni caso, sussistevano i pre- supposti per il riconoscimento in suo favore dell'assegno ordina- rio di invalidità, in considerazione della diffuse affezioni artrosi- che interessanti l'apparato osteo- articolare e della riduzione del visus ad un occhio nonché del completo spegnimento dell'altro occhio. Le doglianze così articolate non hanno pregio e vanno disattese. La parte ricorrente ha mosso critiche del tutto generiche alla consulenza tecnica di ufficio di secondo grado sostenendo che sh non avrebbe tenuto conto del completo quadro clinico ed in particolare del deficit visivo e non opponendo precisi elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche. Sul punto l'impugnata sentenza ha fornito ampia ed adeguata motivazione, essendosi richiamata all'anzidetta consulenza tecni- ca, la quale ha valutato le patologie emerse a carico del Pizzi- menti, ivi compreso il deficit visivo. Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ha ribadito questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità pen- sionabile i lamentati errori e lacune della consulenza sono su- scettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motiva- zione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni illogiche o scientifica- mente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, n. 142). In questo quadro non assume alcun rilievo la censura relativa all'asserito omesso esame degli elementi risultanti da perizia di parte, essendosi il giudice di appello richiamato agli accertamenti accurati ed esaurienti del consulente tecnico di ufficio di secondo grado. Il ricorso è in conclusione destituito di fondamento e va rigetta- 5220/98 5 Nessuna statuizione va emessa per le spese del giudizio di legit- timità ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese Così deciso in Roma addì 28 novembre 2000 Sele Grees Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Alessandro be Neuzes IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 29 GEN. 2001 oggi, IL COLLABORATORE M DI I E DI CANCELLERI R D A P 0 , S U 1 3 S E O S T 3 . L A B T L T 5 O , R O C . B A A ' S N I L E D L P 3 S E A 7 I D - T N 8 I S - S G O 1 N O P 1 E M A S I E D I A G E A , D G O O E E R T L T T T I N S I R E A I G S L E E D L R E O D