Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01363/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2022, proposto da
NO CO snc di CO P. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Dal Bello e Alessandro Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Martino di Lupari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del “ provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di costruire ” del 14 settembre 2022, a firma del Responsabile dell'Area 4° - Governo del Territorio del Comune di San Martino di Lupari, con cui è stato negato il rilascio del permesso di costruire e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato;
- per la condanna del Comune di San Martino di Lupari al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente (i) per effetto della illegittimità del diniego opposto, ovvero (ii) a causa della mancata esecuzione dell'accordo pubblico-privato ex art. 6, L.R. n. 11/2004 presentato in data 8 ottobre 2014 dalla ricorrente;
- per l'accertamento del corretto ammontare della somma dovuta da NO CO snc a titolo di contributo straordinario in base al citato accordo pubblico-privato ex art. 6, L.R. n. 11/2004 depositato in data 08.10.2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Martino di Lupari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IC NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è insorta avverso il provvedimento con il quale il Comune di San Martino di Lupari ha respinto la richiesta di permesso a costruire che essa aveva presentato per “ ampliamento del NO ad uso silos grano ” da realizzare all’interno del compendio, di sua proprietà, sito in Comune di San Martino di Lupari, chiedendone l’annullamento e domandando, al contempo, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo diniego.
In subordine, ha domandato l’accertamento dell’inadempimento all’accordo pubblico-privato che essa avrebbe concluso con il Comune l’8 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 6, L.R. n. 11 del 23 aprile 2004, ai fini della condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni subiti.
In ulteriore subordine, ha chiesto la determinazione del contributo straordinario dovuto per l’intervento in deroga, condannando il Comune alla restituzione dell’eventuale eccedenza rispetto all’importo già corrisposto.
2. In fatto, per quel che rileva ai fini della decisione, la ricorrente ha riferito che:
- è proprietaria di un compendio immobiliare – costituito da terreni con sovrastanti fabbricati - in Comune di San Martino di Lupari (PD), classificato parte in zona “B” e parte in zona agricola “E”, destinato all’esercizio dell’attività produttiva della ricorrente, che produce farine dalla macinazione dei grani, ed è classificato come attività produttiva in zona impropria da bloccare;
- nel 2014, ha presentato istanza di ampliamento al Comune, mediante Sportello unico per le attività produttive (SUAP) in deroga al Piano regolatore, ex art. 3 della L.R. n. 55/2012, per realizzare un ampliamento di 1.500 mq di superficie coperta;
- nell’ambito di tale procedimento, ha, poi, formulato una proposta di accordo pubblico-privato ai sensi art. 6 della L.R. n.11/2004, chiedendo di poter ampliare la zona produttiva includendo un’area di 6.210 mq (attigua a quella già edificata) che si prevedeva di riclassificare in zona D;
- in cambio di detta riclassificazione, la ricorrente si era impegnata a riconoscere al Comune un contributo straordinario in numerario di € -OMISSIS-;
- il procedimento si è concluso con il rilascio del permesso di costruire, sicché la ricorrente ha provveduto, da un lato, a realizzare l’intervento edilizio, e, dall’altro, a corrispondere al Comune il contributo straordinario previsto e concordato con la proposta di accordo pubblico-privato;
- nel 2022, la ricorrente, avendo la possibilità di accedere ad un contributo regionale a fondo perduto di -OMISSIS- euro, erogato per sostenere i piani di investimento agroindustriale ritenuti meritevoli all’esito di un apposito bando, si era determinata per la realizzazione un nuovo impianto tecnologico “ all’interno dell’area perequata ”;
- senonché, solo a quella data, si è avveduta che il Comune non aveva dato esecuzione all’accordo intervenuto nel 2014, giacché il terreno risultava ancora classificato in zona “E”;
- cionondimeno, dovendo realizzare un impianto tecnologico, ritenuto, in quanto tale, “ compatibile anche con la vecchia disciplina di zona ”, ha presentato ugualmente la richiesta di permesso di costruire, “ riservandosi di verificare in un secondo momento i motivi dell’inerzia del Comune ”;
- tuttavia, all’esito del procedimento – nel corso del quale sono state anche richieste integrazioni documentali – il Comune ha respinto l’istanza, ritenendo, fra l’altro, che la struttura da realizzare non possa qualificarsi come impianto tecnologico bensì come nuova costruzione.
3. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
3.1. “ Violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 30 delle NTO del PI del Comune di San Martino di Lupari. Eccesso di potere per carenza di presupposto e travisamento ”, con il quale (i) sostiene che l’opera da realizzare, consistente in un silos, è da ascriversi alla categoria degli impianti tecnologici, e, in quanto tale, non concorre alla formazione della superficie coperta, potendosi, pertanto, realizzare anche nell’ambito delle attività produttive in zona impropria da bloccare; (ii) domanda il risarcimento del danno, nella misura di €-OMISSIS-, corrispondente al contributo a fondo perduto che avrebbe ottenuto ove l’amministrazione avesse correttamente rilasciato il titolo;
3.2. “ Richiesta di risarcimento del danno per inadempimento all’accordo pubblico-privato ex art. 6 LR n. 11/2004 dell’8 ottobre 2014 ”, con il quale deduce l’inadempimento del Comune all’accordo pubblico-privato raggiunto nel 2014 e domanda, conseguentemente, il risarcimento del danno subito – costituito, anche qui, dalla perdita del contributo a fondo perduto e quindi per l’importo di € -OMISSIS- – sostenendo che “ laddove l’Amministrazione avesse provveduto ad adottare e approvare la variante urbanistica richiesta e concordata con la ditta, sarebbero venuti meno anche i motivi di presunta non conformità del progetto opposti dal Comune, in quanto la nuova installazione sarebbe stata prevista e realizzata in zona propria (industriale “D”) e nel rispetto dei relativi parametri urbanistico-edilizi ”;
3.3. “ Richiesta di accertamento del corretto ammontare della somma dovuta da NO CO snc a titolo di contributo straordinario ”, con il quale la ricorrente, in ogni caso, chiede l’accertamento dell’importo del contributo straordinario effettivamente dovuto e, quindi, la condanna del Comune alla restituzione dell’eccedenza rispetto a quello da essa versato.
4. Il Comune di San Martino di Lupari, ritualmente intimato, si è costituito in giudizio, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso – giacché le censure riguarderebbero solo una parte dei motivi di rigetto, sicché il provvedimento, essendo plurimotivato, non potrebbe comunque essere annullato, reggendosi sulle ragioni non contestate – e sostenendo, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
5. All’udienza di merito straordinaria del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dal resistente, giacché il ricorso è infondato nel merito.
7. Con il primo motivo, la ricorrente sostiene la compatibilità dell’opera con le regole urbanistiche, in quanto “ mero volume tecnico ” e non nuova costruzione.
A sostegno di tale assunto, essa richiama, in primo luogo, l’art.5 delle norme tecniche operative (NTO) del Piano degli interventi (PI), ove, nella definizione della “ Superficie coperta ” è precisato che “ Non concorrono alla formazione della superficie coperta: [...] d) gli impianti tecnologici in ZTO D e E (silos, depuratori, ecc.) che necessitano di installazioni separate dall’edificio principale o che si rendano necessari per adeguamenti a norma di legge e che non abbiano caratteristiche di edificio di pertinenza ”.
Secondo tale ricostruzione, gli impianti tecnologici, fra i quali la norma annovera espressamente i silos, non costituiscono superficie coperta e si configurano pertanto come meri volumi tecnici, anche se realizzati in zona agricola “E”, sicché il progetto presentato, in quanto consistente nella realizzazione “ un silo per lo stoccaggio e la pulitura del grano con annessa fossa di scarico ”, avrebbe dovuto essere assentito.
7.1. La tesi non può essere condivisa.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che, come riferito nel provvedimento gravato e confermato dalla ricorrente, nel più ampio “ Compendio di NO CO […], l’intervento oggetto dell’istanza interessa l’area ricadente in zona agricola (sottozona agricola, normata dall’art.38 che rinvia agli articoli 33 e seguenti (“norme comuni agli interventi edilizi nelle sottozone agricole”) del Titolo Sesto delle norme tecniche operative (“NTO”) del PI ”.
Nel provvedimento è, in particolare, precisato che “ l’attività produttiva della [ricorrente] situata nel compendio di proprietà (ed interessata dal programmato ampliamento […] è individuata come attività produttiva in zona impropria, disciplinata dall’art.30 delle NTO del PI (“Attività produttive/commerciali in zona impropria”), precisandosi che secondo quanto previsto dalle tavole grafiche del vigente PI l’attività produttiva in esame è individuata quale “attività esistente da bloccare”, normata dall’articolo 31.2 delle NTO del PI ”.
Quanto all’opera da realizzare, a fronte della riduttiva rappresentazione contenuta nel ricorso, nel provvedimento è precisato che “ il progetto in questione – che la parte proponente rappresenta essere conforme “agli strumenti urbanistici approvati”, chiedendosi conseguentemente il rilascio di un titolo edilizio per opere non in deroga né in variante al p.r.c. – prevede la costruzione ex novo di un fabbricato ad uso silos grano per ricezione e stoccaggio dei cereali ed un reparto per la pulitura del grano con annesso vano con interrato per lo scarico con automezzi comprensivo di una parte interrata che si sviluppa su un unico corpo di fabbrica, di superficie coperta complessiva di circa 700 mq e sviluppata in altezza per molti metri, costituito da 2 parti:
- i silos delle dimensioni lorde in pianta di 24 mt x 14, 50 mt, i vani scale e di accesso agli 8 piani fuori terra delle dimensioni di 11,88 mt x 9.75 mt, entrambi previsti per un’altezza di 37 metri dal piano campagna;
- contiguo ai silos e ai vani di accesso è prevista la zona di scarico delle dimensioni lorde in pianta di 8,75 mt x 26,60 mt con un’altezza massima di 14 metri dal piano campagna, con fossa interrata della profondità di 4 metri, determinandosi quindi una nuova cubatura netta fuori terra pari a circa 15.670 mc ”.
In considerazione di ciò, il Comune ha ritenuto che l’opera si ponga “ in contrasto, in particolare:
a) con le disposizioni di cui al Titolo Sesto (“Sistema rurale – artt.33 segg., cui rinvia l’articolo 38 “Sottozona agricola”) delle N.T.O. del P.I., le quali ultime fissano i presupposti, insussistenti nel caso di specie, per la nuova edificazione in zona agricola (nuova edificazione che comunque non potrebbe arrivare a superare i m.6,5) e che in ogni caso vietano la realizzazione, in zona agricola, di strutture produttive quali quella in esame;
b) con le disposizioni contenute nell’articolo 30 (“Attività produttive/commerciali in zona impropria”) delle N.T.O. del P.I., trattandosi di un intervento (contemplante la realizzazione di una struttura con la superficie coperta e le altezze meglio sopra indicate) che, come detto, interessa un edificio produttivo in zona impropria e che, per la sua tipologia, non è ammesso per le attività esistenti da bloccare ai sensi dell’art.30.2 delle N.T.O. del P.I. (posto che la menzionata disposizione, per le attività esistenti da bloccare, consente le sole attività di cui alla lettera d del comma 1 dell’art.3 del TUE) […] ”.
A fronte di tale articolata motivazione, il mero richiamo, operato dalla ricorrente, all’art.5 delle N.T.O., non consente di superare le ragioni del diniego.
Soprattutto, non può condividersi, in primo luogo, l’assunto, sostenuto dalla ricorrente, secondo cui l’opera consisterebbe nella sola realizzazione di un silos. Si è visto, infatti, che il progetto a base dell’istanza comprende la realizzazione di più strutture, comunque imponenti, con vani scale e di accesso, e zona di scarico con fossa interrata.
In secondo luogo, e soprattutto, non può condividersi l’assunto secondo cui i silos, a prescindere dalle dimensioni e dalla collocazione, vadano qualificati come volume tecnico.
In merito, il Consiglio di Stato, II, 10 luglio 2025, n.6018, ha da ultimo precisato che i silos “ sono assoggettati a permesso di costruire e non sono qualificabili come volumi tecnici ”, richiamando i principi espressi dal Tar Piemonte con la sentenza n. 821 del 5 luglio 2018, che così si è espressa: “ Ritiene il collegio di condividere, sul punto, la più recente giurisprudenza, in forza della quale un silos non è qualificabile volume tecnico.
I ricorrenti insistono sulla natura accessoria della struttura alla attività produttiva, aspetto certamente vero ma che potrebbe predicarsi per qualunque locale magazzino, che non è per tale solo motivo urbanisticamente irrilevante e neppure viene ordinariamente qualificato pertinenza urbanistica. I volumi tecnici vengono per contro restrittivamente individuati in quelle strutture insuscettibili di autonoma funzione, se non quella di contenere impianti tecnologici (si pensi ai vani ascensori).
In tal senso depone anche la definizione di “volume tecnico” rinvenibile al punto n. 31 dell’intesa del 20.10.2016 per la definizione del regolamento edilizio-tipo, raggiunta tra Stato, Regioni e Comuni ai sensi dell’art. 4 comma 1 sexies del d.p.r. n. 380/2001, secondo cui “sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, si sicurezza, telefonico..).” Si condivide pertanto il più rigoroso orientamento secondo il quale un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici (in tal senso Tar Brescia, n. 213/2014; Tar Veneto, n. 281/2014), soluzione che comporta che la struttura dovrebbe rispettare i limiti di altezza previsti per l’area, pacificamente pari a 10 mt. ”.
Nella medesima pronuncia, è altresì richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “ pur se i silos hanno un innegabile nesso funzionale con l’attività di un’azienda agricola - essi comportano un ingombro volumetrico, per di più assolutamente rilevante con una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale che non è neppure parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, sicché sono forniti di un autonomo valore di mercato e la loro cubatura denota senza possibilità di smentita una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede; Considerato che in ogni caso occorre il permesso – o un atto avente effetti equivalenti per legge - per realizzare un manufatto caratterizzato da una propria volumetria ” (Cons. Stato, II, n. 1889 del 16 aprile 2014).
Nella vicenda in esame, le rilevanti dimensioni del silos, come sopra indicate, e della complessiva struttura che lo comprende, costituisce circostanza a sua volta significativa, in quanto, come osservato dal Consiglio di Stato, al fine di tracciare i confini del titolo edilizio costituito dal permesso di costruire, ne sono escluse le “ opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, mentre non sono riconducibili alla stessa i locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni (ad es. Cass. penale n. 7217 del 2011) ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2020, n. 4358).
Per tali ragioni, deve respingersi la tesi della generale sussumibilità dei silos alla categoria dei volumi tecnici.
Né può valere, in senso contrario, il richiamo ai silos contenuto nel citato articolo 5 delle NTO al PI, per ritenere che qualsiasi nuova costruzione, in quanto comprendente un silos, debba, per ciò solo, intendersi come “ impianto tecnologico ”, e quindi non rilevare come “ superficie coperta ”, a prescindere dalle sue dimensioni e quindi dall’ingombro volumetrico che, nella vicenda, è indubbiamente molto rilevante.
Al riguardo, deve, infatti, condividersi il rilievo contenuto nel provvedimento gravato, ove, in risposta alle osservazioni mosse dalla ricorrente in sede procedimentale, il Comune ha osservato che “ il senso e il significato della disposizione di cui all’articolo 5.1, lett. d) delle N.T.O. non è certo quello di dire che tutti i silos - a prescindere dalle loro dimensioni, dall’ingombro, dalla superficie coperta, dal volume e dalle caratteristiche – devono essere qualificati come impianti tecnologici, ma è quello di prevedere che se si è in presenza di una struttura qualificabile come impianto tecnologico (quale potrebbe essere astrattamente un silos di contenute dimensioni o un depuratore di modesto ingombro) lo stesso non va a concorrere alla formazione della superficie coperta ove sussistano entrambi i presupposti fissati dalla disposizione citata a) necessità di installazione separata dall’edificio principale o per adeguamenti normativi; b) possesso delle caratteristiche di edificio di pertinenza ”.
Altrettanto condivisibilmente, il Comune ha rilevato che, ove si accedesse alla interpretazione offerta dal ricorrente, “ si perverrebbe alla non accettabile conclusione per cui si riconoscerebbe natura di impianto tecnologico e di volume tecnico ad ogni silos, a prescindere dalle caratteristiche plano volumetriche e di autonomia strutturale/funzionale addivenendo cosi ad un’interpretazione eccessivamente estensiva di disposizioni, quali quelle che introducono deroghe alle altezze massime ed alla formazione di superficie coperta, che per la loro natura derogatoria devono essere interpretate restrittivamente ”.
7.2. Alla infondatezza della domanda di annullamento, consegue il rigetto della domanda risarcitoria, formulata con il medesimo motivo, la quale poggia sull’assunto della illegittimità del provvedimento gravato, che, per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene infondato.
8. Con il secondo motivo, la ricorrente ha formulato una domanda risarcitoria per i danni da essa subiti in conseguenza dell’inadempimento del Comune all’accordo pubblico-privato che sarebbe stato raggiunto ai sensi dell’art. 6 L.R. n.11/2004 in data 8 ottobre 20214.
Precisamente, secondo la tesi difensiva, ove il Comune avesse adempiuto, adottando la variante urbanistica concordata, “ sarebbero venuti meno anche i motivi di presunta non conformità del progetto opposti dal Comune, in quanto la nuova installazione sarebbe stata prevista e realizzata in zona propria (industriale “D”) e nel rispetto dei relativi parametri urbanistico-edilizi ”. Ciò in quanto gli artt.23 e 24 delle NTO del PI, per le zone “D1” e “D2”, prevedono un rapporto di copertura del 60% e un’altezza massima di 10 m “ fatte salve altezze maggiori per impianti tecnologici e documentate esigenze produttive ”, requisiti che, secondo la ricorrente, sarebbero “ entrambi pacificamente sussistenti nel caso di specie ”.
Quanto al danno subito, la ricorrente ha riferito di aver “ concorso utilmente a un bando regionale per l’erogazione di un contributo a fondo perduto di ben -OMISSIS- euro, che non potrà più ricevere essendo legato a pena di decadenza a precise tempistiche di rilascio del titolo abilitativo edilizio ”, e chiede, quindi, il risarcimento per l’importo corrispondente al contributo di cui non ha potuto beneficiare.
8.1. Il Comune resistente, sia nel provvedimento gravato che nelle difese spiegate nel presente giudizio, ha dedotto che:
- nessun accordo pubblico-privato è mai intervenuto con la ricorrente;
- in ogni caso, anche ove l’area fosse stata riclassificata, l’opera non sarebbe stata consentita, giacché comunque non ammessa nemmeno per le zone “D1” e “D2”;
- infine, la domanda risarcitoria è sfornita di prova.
8.2. Il motivo è infondato.
Può al riguardo, prescindersi dall’indagine sulla effettiva esistenza dell’accordo pubblico-privato dedotto dalla ricorrente – ove, peraltro, si consideri che la stessa ricorrente, nella memoria di replica, ha confermato che “ non si sia proceduto alla formalizzazione dell’accordo ” – giacché la circostanza si rivela, in ogni caso, non determinante.
In particolare, l’applicazione degli artt. 23 e 24 delle NTO del PI, che, come visto, sono stati richiamati dal ricorrente, presuppone la presenza di “ impianti tecnologici e documentate esigenze produttive ”.
Si è già evidenziato che, secondo la ricorrente, tali requisiti sarebbero “ entrambi pacificamente sussistenti nel caso di specie ”.
Tuttavia, l’assunto è errato.
In primo luogo, per le ragioni già esposte al §7.1., le opere che la ricorrente intende realizzare non possono qualificarci “ impianti tecnologici ”.
In secondo luogo, nemmeno risultano le “ documentate esigenze produttive ”, rispetto alle quali la ricorrente nulla ha allegato e provato, né in sede procedimentale né nel presente giudizio.
Sicché, anche ove il Comune, in adempimento dell’accordo che sarebbe intervenuto con la ricorrente, avesse adottato la variante urbanistica, la realizzazione dell’opera voluta da quest’ultima non sarebbe stata possibile, in quanto in contrasto con le riferite norme urbanistiche.
Il motivo è, altresì, infondato, in quanto, come pure rilevato dal Comune resistente, la domanda risarcitoria si rivela del tutto sfornita di prova. La ricorrente ha infatti omesso di depositare il bando regionale che le avrebbe consentito di ottenere un sostanzioso contributo a fondo perduto, e del quale non sono nemmeno stati indicati i riferimenti specifici, quale data, numero di protocollo, pubblicazione.
Nemmeno risulta la prova della effettiva partecipazione della ricorrente alla selezione.
9. Con il terzo motivo, la ricorrente ha formulato domanda subordinata di rideterminazione dell’ammontare del contributo straordinario dovuto da NO CO per l’accordo ex art. 6, LR n. 11/2004 dell’8 ottobre 2014, condannando l’Amministrazione comunale a restituire l’eccedenza tra l’importo versato e quello realmente dovuto.
In particolare, essa sostiene che l’importo corrisposto nel 2014 era stato da essa calcolato rispetto alla nuova destinazione urbanistica dell’area, sicché, ove si ritenesse che nessun accordo sia intervenuto, e, in ogni caso, tenuto conto che la variante non è stata effettuata, allora deve ritenersi che sia stata versata una somma eccessiva ed il Comune condannato alla restituzione dell’indebito.
9.1. La domanda non può essere accolta, per carenza di prova.
La ricorrente, infatti, ai fini del calcolo, richiama la delibera consiliare n. 28/2011 che, tuttavia, non ha prodotto, in tal modo, non assolvendo all’onere, su essa gravante, di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Deve, al riguardo evidenziarsi che, come precisato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 30 agosto 2018, n.12, si è al cospetto di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico, rispetto al quale non si applica, come noto, il principio dispositivo con metodo acquisitivo, ma il principio dispositivo puro, e il privato ha l’onere di provare i fatti sui quali la propria pretesa si fonda.
10. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del Comune resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LD, Presidente
NA AR, Primo Referendario
IC NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC NT | Marco LD |
IL SEGRETARIO