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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/11/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, in seguito al deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5571 del 2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to Avv. Salvatore Mascolo, come Parte_1 in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura CP_1 generale alle liti, dagli avvocati Eduardo Martucci e Anna Ambra, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.07.2024 la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio nei confronti della per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“1.Dichiari la nullità del contratto individuale di lavoro del 24.07.2023 nella parte in cui riconosce l'inquadramento a tempo indeterminato e la decorrenza giuridica ed economica dal 16.07.2023, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inquadrata con decorrenza giuridica da data antecedente, ovvero dal 01.04.2021; 2. Conseguentemente condanni l in persona del legale CP_3 rapp.te p.t., a procedere al reinquadramento della ricorrente prendendo in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio i periodi di servizio dalla stessa precedentemente svolti con contratti di lavoro a tempo determinato quali risultanti dall'allegata certificazione e documentazione.
3. Con condanna alle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione all'Avv. Salvatore Mascolo, antistatario”.
Nello specifico, ha esposto: di essere dipendente della attualmente in CP_3 servizio con il profilo di Infermiere Professionale presso il P.O. di Sorrento;
la
[...]
, in esecuzione della normativa di cui all'art. 1, comma 268, lettera b) L. Parte_2
234 del 30.12.2021, come modificato dal D.L. 29.12.2022 n. 198, aveva dato avvio ad una procedura di stabilizzazione rivolta al personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
in particolare, la citata normativa consentiva di procedere alla stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, precedentemente reclutato a mezzo di selezioni pubbliche;
la ricorrente, prima di partecipare alla procedura di stabilizzazione era stata assunta con decorrenza dal 01.04.2021 nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Categoria D, a seguito di utilizzo della graduatoria dell'Avviso Pubblico per titoli per la copertura di 120 posti approvato con delibera n. 223 del 16.04.2021; il rapporto a tempo determinato era durato ininterrottamente sino al 15.07.2023, allorchè il rapporto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato;
l con CP_3 deliberazione del Direttore Generale n. 798 del 04.07.2023 aveva provveduto ad ammettere alla procedura di stabilizzazione il personale indicato nell'allegato B) al medesimo provvedimento;
con la stessa delibera era stato disposto di procedere alla stabilizzazione degli aventi diritto dal 16.07.2023; la ricorrente, inserita nell'elenco degli aventi diritto era stata quindi stabilizzata ed in data 24.07.2023 aveva sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato e con il profilo Professionale delle Professioni Sanitarie Infermieristiche – Infermiere- con decorrenza dal Contr 16.07.2023; l' tuttavia, nel procedere all'inquadramento a tempo indeterminato della ricorrente non teneva conto dell'anzianità maturata con i precedenti contratti a tempo determinato, stabilendo quale decorrenza del rapporto la data di sottoscrizione del contratto individuale;
alla ricorrente, pertanto, non era stata riconosciuta l'anzianità maturata per il servizio prestato con i contratti a tempo determinato, rinnovati e/o prorogati nel corso degli anni;
in particolare, la ricorrente aveva lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato nel medesimo profilo di Infermiere Professionale, per il periodo dal 01.04.2021 al 15.07.2023, per un totale di 27 mesi (due anni e tre mesi), periodo che non era stato riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio, giuridica ed economica;
il contratto individuale di lavoro, pertanto, era nullo e/o invalido nella parte in cui aveva fissato quale decorrenza, ai fini dell'anzianità di servizio, giuridica ed economica il 16.07.2023, ovvero la data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Contr Si è costituita la convenuta, resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
Con atto deliberativo n. 798 del 04.07.2023, l' disponeva l'immediata CP_3 immissione in servizio della ricorrente, la quale in data 24.07.2023 sottoscriveva contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il profilo Professionale delle Professioni Sanitarie Infermieristiche – Infermiere, prot. 7147, con decorrenza giuridica ed economica dal 16.07.2023 a seguito del quale, tuttavia, veniva inserita alla prima posizione stipendiale. Alla ricorrente, infatti, non veniva riconosciuta l'anzianità di servizio maturata per il servizio prestato con i contratti a tempo determinato, prima della stabilizzazione e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Contr Tale atto di inquadramento disposto dall ed il relativo contratto individuale di lavoro, è in contrasto con le previsioni della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 la quale ha recepito e attuato l'accordo quadro concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale CES, CEEP e UNICE (rispettivamente Confederazione europea dei sindacati, Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica, Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea), inteso a disciplinare in modo uniforme e a ravvicinare le normative nazionali relative al rapporto di lavoro a tempo determinato.
Invero, occorre prendere atto dell'orientamento della Corte di legittimità che, in conformità ai principi eurounitari, richiamando le precedenti decisioni, ha ribadito che: “ la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. Sez. L - Sentenza n. 15231 del 16/07/2020; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 4195 del 19/02/2020; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 27950 del 23/11/2017, nonché, in tema sia di anzianità di servizio sia di connesse differenze retributive, Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17314 del 19/08/2020). Il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 di cui all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70/CE, infatti, non solo stabilisce che "1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive", ma anche che "4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" e comporta, quindi, l'illegittimità di condotte discriminatorie nel computo dei periodi di anzianità pregressa nei confronti dei lavoratori a termine, salvi i casi in cui il trattamento differenziato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato non derivi da fattori oggetti (come nel caso delle diverse esperienze acquisite dai lavoratori assunti a tempo indeterminato: Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3473 del 06/02/2019). Alla luce delle previsioni Eurounitarie, quindi, il principio di non discriminazione - ed a maggior ragione l'intervenuta stabilizzazione dell'odierna ricorrente - determinava ipso iure l'insorgere del diritto della lavoratrice al riconoscimento dell'anzianità pregressa ed alle differenze retributive derivanti dall'eventuale trattamento difforme rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, da ciò derivando che non solo l'odierna ricorrente non era tenuta ad ulteriori allegazioni diverse da quelle relative alla fonte delle proprie pretese ed alla deduzione dell'inadempimento datoriale, ma anche che l'odierno controricorrente - in quanto datore di lavoro e debitore - era tenuto a fornire la prova specifica di aver adempiuto alle obbligazioni su di esso gravanti, non essendo sufficienti - come invece opinato dalla Corte capitolina - mere allegazioni sul punto, potendo semmai il datore dare la prova della sussistenza di eventuali ragioni oggettive idonee ad escludere in tutto o in parte il riconoscimento dell'anzianità pregressa” ( Corte di Cassazione n. 13424 del 15.05.2024 e nello stesso senso Cass. 35668 del 19.11.2021 e n. 310 del 05.01.2024).
Alla luce delle esposte argomentazioni giuridiche, va dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata con decorrenza giuridica dal 01.04.2021 e conseguentemente l va condannata a procedere al reinquadramento CP_3 della ricorrente prendendo in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, i periodi di servizio dalla stessa precedentemente svolti con contratti di lavoro a tempo determinato, come da attestato di servizio e ulteriore documentazione in atti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
così provvede: dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata con decorrenza giuridica dal 01.04.2021 e conseguentemente condanna l a procedere al CP_3 reinquadramento della ricorrente prendendo in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio i periodi di servizio dalla stessa precedentemente svolti con contratti di lavoro a tempo determinato. Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1400,00, oltre spese generali IVA e CPA con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 27.11.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, in seguito al deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5571 del 2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to Avv. Salvatore Mascolo, come Parte_1 in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura CP_1 generale alle liti, dagli avvocati Eduardo Martucci e Anna Ambra, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.07.2024 la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio nei confronti della per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“1.Dichiari la nullità del contratto individuale di lavoro del 24.07.2023 nella parte in cui riconosce l'inquadramento a tempo indeterminato e la decorrenza giuridica ed economica dal 16.07.2023, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inquadrata con decorrenza giuridica da data antecedente, ovvero dal 01.04.2021; 2. Conseguentemente condanni l in persona del legale CP_3 rapp.te p.t., a procedere al reinquadramento della ricorrente prendendo in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio i periodi di servizio dalla stessa precedentemente svolti con contratti di lavoro a tempo determinato quali risultanti dall'allegata certificazione e documentazione.
3. Con condanna alle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione all'Avv. Salvatore Mascolo, antistatario”.
Nello specifico, ha esposto: di essere dipendente della attualmente in CP_3 servizio con il profilo di Infermiere Professionale presso il P.O. di Sorrento;
la
[...]
, in esecuzione della normativa di cui all'art. 1, comma 268, lettera b) L. Parte_2
234 del 30.12.2021, come modificato dal D.L. 29.12.2022 n. 198, aveva dato avvio ad una procedura di stabilizzazione rivolta al personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
in particolare, la citata normativa consentiva di procedere alla stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, precedentemente reclutato a mezzo di selezioni pubbliche;
la ricorrente, prima di partecipare alla procedura di stabilizzazione era stata assunta con decorrenza dal 01.04.2021 nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Categoria D, a seguito di utilizzo della graduatoria dell'Avviso Pubblico per titoli per la copertura di 120 posti approvato con delibera n. 223 del 16.04.2021; il rapporto a tempo determinato era durato ininterrottamente sino al 15.07.2023, allorchè il rapporto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato;
l con CP_3 deliberazione del Direttore Generale n. 798 del 04.07.2023 aveva provveduto ad ammettere alla procedura di stabilizzazione il personale indicato nell'allegato B) al medesimo provvedimento;
con la stessa delibera era stato disposto di procedere alla stabilizzazione degli aventi diritto dal 16.07.2023; la ricorrente, inserita nell'elenco degli aventi diritto era stata quindi stabilizzata ed in data 24.07.2023 aveva sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato e con il profilo Professionale delle Professioni Sanitarie Infermieristiche – Infermiere- con decorrenza dal Contr 16.07.2023; l' tuttavia, nel procedere all'inquadramento a tempo indeterminato della ricorrente non teneva conto dell'anzianità maturata con i precedenti contratti a tempo determinato, stabilendo quale decorrenza del rapporto la data di sottoscrizione del contratto individuale;
alla ricorrente, pertanto, non era stata riconosciuta l'anzianità maturata per il servizio prestato con i contratti a tempo determinato, rinnovati e/o prorogati nel corso degli anni;
in particolare, la ricorrente aveva lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato nel medesimo profilo di Infermiere Professionale, per il periodo dal 01.04.2021 al 15.07.2023, per un totale di 27 mesi (due anni e tre mesi), periodo che non era stato riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio, giuridica ed economica;
il contratto individuale di lavoro, pertanto, era nullo e/o invalido nella parte in cui aveva fissato quale decorrenza, ai fini dell'anzianità di servizio, giuridica ed economica il 16.07.2023, ovvero la data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Contr Si è costituita la convenuta, resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
Con atto deliberativo n. 798 del 04.07.2023, l' disponeva l'immediata CP_3 immissione in servizio della ricorrente, la quale in data 24.07.2023 sottoscriveva contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il profilo Professionale delle Professioni Sanitarie Infermieristiche – Infermiere, prot. 7147, con decorrenza giuridica ed economica dal 16.07.2023 a seguito del quale, tuttavia, veniva inserita alla prima posizione stipendiale. Alla ricorrente, infatti, non veniva riconosciuta l'anzianità di servizio maturata per il servizio prestato con i contratti a tempo determinato, prima della stabilizzazione e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Contr Tale atto di inquadramento disposto dall ed il relativo contratto individuale di lavoro, è in contrasto con le previsioni della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 la quale ha recepito e attuato l'accordo quadro concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale CES, CEEP e UNICE (rispettivamente Confederazione europea dei sindacati, Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica, Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea), inteso a disciplinare in modo uniforme e a ravvicinare le normative nazionali relative al rapporto di lavoro a tempo determinato.
Invero, occorre prendere atto dell'orientamento della Corte di legittimità che, in conformità ai principi eurounitari, richiamando le precedenti decisioni, ha ribadito che: “ la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. Sez. L - Sentenza n. 15231 del 16/07/2020; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 4195 del 19/02/2020; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 27950 del 23/11/2017, nonché, in tema sia di anzianità di servizio sia di connesse differenze retributive, Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17314 del 19/08/2020). Il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 di cui all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70/CE, infatti, non solo stabilisce che "1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive", ma anche che "4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" e comporta, quindi, l'illegittimità di condotte discriminatorie nel computo dei periodi di anzianità pregressa nei confronti dei lavoratori a termine, salvi i casi in cui il trattamento differenziato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato non derivi da fattori oggetti (come nel caso delle diverse esperienze acquisite dai lavoratori assunti a tempo indeterminato: Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3473 del 06/02/2019). Alla luce delle previsioni Eurounitarie, quindi, il principio di non discriminazione - ed a maggior ragione l'intervenuta stabilizzazione dell'odierna ricorrente - determinava ipso iure l'insorgere del diritto della lavoratrice al riconoscimento dell'anzianità pregressa ed alle differenze retributive derivanti dall'eventuale trattamento difforme rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, da ciò derivando che non solo l'odierna ricorrente non era tenuta ad ulteriori allegazioni diverse da quelle relative alla fonte delle proprie pretese ed alla deduzione dell'inadempimento datoriale, ma anche che l'odierno controricorrente - in quanto datore di lavoro e debitore - era tenuto a fornire la prova specifica di aver adempiuto alle obbligazioni su di esso gravanti, non essendo sufficienti - come invece opinato dalla Corte capitolina - mere allegazioni sul punto, potendo semmai il datore dare la prova della sussistenza di eventuali ragioni oggettive idonee ad escludere in tutto o in parte il riconoscimento dell'anzianità pregressa” ( Corte di Cassazione n. 13424 del 15.05.2024 e nello stesso senso Cass. 35668 del 19.11.2021 e n. 310 del 05.01.2024).
Alla luce delle esposte argomentazioni giuridiche, va dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata con decorrenza giuridica dal 01.04.2021 e conseguentemente l va condannata a procedere al reinquadramento CP_3 della ricorrente prendendo in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, i periodi di servizio dalla stessa precedentemente svolti con contratti di lavoro a tempo determinato, come da attestato di servizio e ulteriore documentazione in atti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
così provvede: dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata con decorrenza giuridica dal 01.04.2021 e conseguentemente condanna l a procedere al CP_3 reinquadramento della ricorrente prendendo in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio i periodi di servizio dalla stessa precedentemente svolti con contratti di lavoro a tempo determinato. Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1400,00, oltre spese generali IVA e CPA con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 27.11.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè