Articolo 3 della Legge 2 aprile 1968, n. 470
Articolo 2
Versione
11 maggio 1968
Art. 3.
All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 maggio 1968