Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'unico limite temporale di validità cui soggiace, a norma dell'art. 2-ter, legge n. 575 del 1965, il provvedimento di confisca è costituito dall'attualità della vigenza della misura di prevenzione personale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2013, n. 13493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13493 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO AN - Presidente - del 28/02/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 507
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - rel. Consigliere - N. 40351/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RA AN N. IL 27/10/1964;
ON CONCETTA N. IL 15/06/1962;
EL RA LV N. IL 14/12/1982;
ON IS N. IL 07/06/1965;
ON EN N. IL 01/10/1963;
ON ES N. IL 19/07/1974;
ON ET N. IL 20/12/1968;
avverso il decreto n. 183/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, sul rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto in data 5.5- 11.6.2009, premessa la esistenza di un precedente decreto n. 97/06 (inoppugnabile dal 2008) di applicazione a EL UR AN della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - misura non ancora eseguita per il perdurante stato di detenzione in carcere del sottoposto - ha disposto nei confronti dello stesso la confisca di due beni immobili e di libretti e depositi al risparmio.
2. Avverso detta pronunzia hanno presentato appello EL UR AN, nonché gli intestatari dei beni RE TT, CO RE, CE RE, RE CE, AB RE e FU EL UR, svolgendo plurime contestazioni: con riguardo alla nullità del provvedimento di confisca perché lo stesso sarebbe stato relativo a beni acquisiti dagli appellanti per successione mortis causa, in quanto appartenuti a persone decedute e dunque non più in grado di difendersi e dimostrare la legittimità dell'acquisto; e comunque alla nullità del provvedimento impugnato per non essere stata la misura di prevenzione su cui si fonda la confisca materialmente eseguita;
e infine svolgendo considerazioni critiche per non essere sussistenti i presupposti di legge per la adozione della misura.
3. La Corte di Appello ha confermato parzialmente il provvedimento impugnato.
4. Ricorrono per Cassazione con unico atto EL UR AN, TT RE, CO RE, CE RE, CE RE, AB RE e EL UR FU presentando due motivi.
Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla L. n. 575 del 1965, artt. 2 e 2 ter oltre a vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato il provvedimento di confisca errando sulla ricorrenza dei necessari presupposti di fattispecie. In particolare, si critica che la Corte di appello abbia ritenuto comprovata la disponibilità in capo al proposto dei due beni immobili oggetto di confisca. Si sostiene infatti che dagli atti del procedimento non emergerebbe in nessun modo un potere di fatto del EL UR sui beni confiscati.
Con riguardo all'immobile sito in Caserta, località Santa Barbara, via Petrarella n. 7 si rileva come lo stesso fosse di proprietà della moglie del proposto nonché di parenti della stessa per successione mortis causa con riguardo al terreno su cui l'immobile medesimo è edificato;
come il proposto lo abiti nella sua qualità di coniuge di uno dei comproprietari;
come non siano emersi comportamenti del proposto manifestanti l'esercizio di un potere di fatto sul cespite.
Si critica infatti la decisione della Corte che ha ritenuto confermati tali comportamenti di signoria sul bene sulla scorta di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia ritenuti non attendibili dal tribunale nel giudizio di cognizione conclusosi con l'assoluzione del proposto;
si critica inoltre, e sotto lo stesso riguardo, la rilevanza attribuita nell'intercettazione ambientale intercorsa tra CC EL UR e LI CI, già dettagliatamente criticata dalla difesa senza riscontri nella motivazione del provvedimento.
Infine si segnala come i giudici non abbiano tenuto in conto la dettagliata ricostruzione fattuale sulla proprietà dell'immobile e sulle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione, alla gestione, alla ristrutturazione, come riconducibile invece alla famiglia della di lui moglie, alcuni componenti della quale tuttora la abitano. Infatti la Corte si sarebbe limitata all'insufficiente argomento sulla non verosimiglianza in punto di fatto della tesi secondo cui alla realizzazione di tali beni avrebbero partecipato vari componenti del gruppo familiare allargato pur trattandosi di soggetti non particolarmente abbienti. Con riguardo all'immobile in costruzione sito in Caserta alla via Petrarelle si richiamano le argomentazioni appena riassunte. Quanto poi alla sussistenza del requisito della sproporzione tra attività economica riconducibile ai soggetti intestatari dei beni e beni sottoposti a confisca il ricorso si attarda per più pagine in una dettagliata ricostruzione fattuale segnalando anche come i giudici non abbiano tenuto in considerazione nemmeno la pluridecennale attività di coltivazione del tabacco svolta dalla famiglia RE nonché la ulteriore attività agricola dalla stessa esercitata, la quale sarebbe stata da sola ampiamente sufficiente per dimostrare la insussistenza della sproporzione lamentata.
Si segnala inoltre come la Corte di Appello, pur convenendo sulla parziale riconducibilità delle sostanze impiegate per i beni sequestrati ai patrimoni dei familiari del proposto, abbiano realizzato l'integrale confisca di detti beni soltanto in parte frutto di implementazione illecita facendo peraltro discutibile uso del principio civilistico della accessione invertita secondo cui quando l'opera di accrescimento di un bene superi il valore del bene medesimo, deve ritenersi che quest'ultimo abbia perduto ogni autonomia economica. Sulla scorta di tale infondato ragionamento, i giudici avrebbero a tal punto omesso di dare ragione delle doglianze difensive fondate anche sulla consulenza di parte in ordine ai beni confiscati.
Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter nella parte in cui prevede la possibilità della applicazione della misura reale solo per le misure di prevenzione in corso di applicazione e prima della loro cessazione. Come infatti già criticato davanti alla Corte di Appello, si ribadisce che i giudici avrebbero errato nel ritenere legittime le misure del sequestro e della confisca pur in assenza della concreta esecuzione della misura di prevenzione, nel caso in esame ad oggi non ancora avvenuta.
RITENUTO IN DIRITTO
1. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame in materia di misure cautelari reali.
Nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28.1.2004 dep. 13.2.2004 rv 226710). In particolare, in tema di sequestro non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato, del fatto, contestato come ipotesi di accusa. (In questo senso, in tema di sequestro preventivo, si è già espressa questa Corte, Sez. 6, con sent. n. 2672 del 9.7.1999 dep.
5.8.1999 rv 214185). Così si è verificato nel caso di specie, avendo correttamente motivato la Corte territoriale su tutti i punti ora risollevati dai ricorrenti all'attenzione di questa Corte.
Circa la disponibilità in capo al proposto dei due beni immobili oggetto di confisca a prescindere dalle formali intestazioni del titolo dominicale, la Corte di appello ne ha ritenuto acquisita la prova non solo dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, ma anche con riguardo al logico apprezzamento del significato della conversazione captata svoltasi tra EL UR CC e la propria fidanzata, secondo cui l'edificazione per cui è causa è avvenuta con la provvista di L. 800 milioni guadagnati dal proposto nella sua attività di trafficante di droga, la quale era in corso proprio nel periodo in cui tale dichiarazione veniva captata (e deve segnalarsi la dettagliata argomentazione della Corte in risposta ai rilievi difensivi sulla inattendibilità di tale dichiarazione atteso anche un preteso stato di scarsa lucidità del dichiarante: cfr. p. 22 del provvedimento impugnato). Logicamente la Corte ha dunque concluso sulla disponibilità dei beni da parte del proposto, che ne abita uno con la propria famiglia (essendo rimasto l'altro allo stato di rustico).
Circa i rilievi sulla provenienza da fonte lecita ed attribuibile agli intestatari dei beni e delle risorse necessarie all'acquisizione degli stessi, e circa la insussistenza della sproporzione tra capacità economiche di costoro e acquisti effettuati, va ribadito che in tema di misure di prevenzione antimafia sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato (Cass. sez. 5, 21.4.2011, n. 27228). Quanto alla sproporzione rispetto al reddito - e, più in generale, rispetto all'attività economica esercitata - quale elemento peraltro bastevole a determinare la misura della confisca, essa è oggetto di ampia disamina nel provvedimento impugnato alle p.p. 21-34, svolta con analitica ricostruzione dei fatti e delle fonti di reddito dei formali intestatari degli immobili in oggetto. Tale ricostruzione è sottoposta a critica di merito nel ricorso;
ma le doglianze, concernendo il fatto, sono di inammissibile prospettazione in questa sede di legittimità.
Infine, circa la lamentela della parziale riconducibilità delle sostanze impiegate per i beni sequestrati ai patrimoni dei familiari del proposto, che non ha impedito l'integrale confisca di detti beni (soltanto in parte frutto di implementazione illecita), deve osservarsi come la stessa non tenga in conto della diffusa, articolata ricostruzione della giurisprudenza di legittimità condotta nel provvedimento impugnato alle p.p. 16-21 e della conseguente conclusione secondo cui la possibilità di procedere a confisca parziale del bene oggetto di implementazione in forza di capitali illeciti, affermata più volte da questa Corte, non si mostra incompatibile con l'avviso, formatosi su di una precisa fattispecie qui rilevante - ossia che l'opera di accrescimento di un bene (costruzione su suolo non ancora edificato) superi il valore originario del bene medesimo (il detto suolo), determinando per di più l'impossibilità di un apprezzamento separato tra bene nello stato iniziale e bene oggetto di trasformazione (realizzandosi appunto la trasformazione sul bene medesimo, pertanto modificato in misura rilevantissima) - secondo cui in tal caso deve ritenersi che il bene iniziale abbia perduto ogni autonomia economica;
cosicché il provvedimento di confisca non avendo possibilità di limitarsi diversamente, non può che investire per intero il bene oggetto di modificazione in accrescimento (nel provvedimento impugnato si richiamano: Cass. n. 33479/2007 rv. 237448 sulla confisca parziale di bene legittimamente acquisto e migliorato con i proventi di attività illecita;
Cass. n. 25558/2009 rv. 244151; Cass. n. 49479/2009 rv. 245834; Cass. n. 39228/2010 rv. 248889 sulla confiscabilità di un terreno, legittimamente acquisito, irrimediabilmente trasformato dalla edificazione con fondi provenienti da reato di un immobile;
Cass. n. 21079/2010 sulla legittimità della confisca totale nella pratica impossibilità di limitare la misura attesa l'insuperabile unicità del bene nella versione definita dall'accrescimento). Quanto al secondo motivo, sulla violazione di legge in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter nella parte in cui prevede la possibilità della applicazione della misura reale solo per le misure di prevenzione in corso di applicazione e prima della loro cessazione, è sufficiente annotare come la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'unico limite temporale di validità del provvedimento di confisca è costituito, a norma della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6, dall'attualità della vigenza della misura di prevenzione personale (Cass. n. 19582/2008, rv. 240502): e dunque non anche dalla concreta esecuzione del provvedimento applicativo (nella specie non realizzatasi ancora per lo stato di detenzione del proposto).
2. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013