CASS
Sentenza 8 agosto 2023
Sentenza 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2023, n. 34611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34611 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in proc. LV IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG. dott.ssa L. Giorgio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. k-A7)' Penale Sent. Sez. 1 Num. 34611 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 25/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria contro il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha ammesso IN EN, detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., al colloquio a distanza a mezzo dell'applicazione Skype for business in luogo del colloquio mensile visivo. A giudizio del Tribunale, i video-colloqui sono modalità legittima ai sensi dell'art. 221, co. 10, d. I. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020, dal momento che sono stati individuati come uno dei possibili modi di svolgimento dei colloqui visivi in ambito penitenziario. È dunque consentito il ricorso all'espletamento dei video- colloqui anche nell'ambito del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. dal momento che non si distingue tra detenuti soggetti a diversi regimi detentivi. Peraltro, ha aggiunto il Tribunale, "l'art. 16 D.L. 228/2021, estende il vigore della disciplina (in esame) fino al 31.12.2022 senza riferimento alcuno allo stato di emergenza". Il mantenimento dei legami familiari è un diritto del detenuto, sicché, in mancanza di impedimenti tecnici a svolgere colloqui tramite piattaforma con le necessarie cautele previste per i detenuti soggetti al 41-bis ord. pen., la sostituzione di un colloquio visivo con un colloquio telefonico di dieci minuti, come disposto dall'Amministrazione penitenziaria, si sarebbe sostanziata in una lesione del diritto del detenuto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. L'ammissione dei detenuti in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. al colloquio visivo tramite video-collegamento è possibile solo qualora sussistano situazioni oggettive ed eccezionali. Nel caso di specie, il Tribunale non ha dato conto della situazione di impossibilità che renderebbe legittima la richiesta del detenuto. Il provvedimento non è adeguatamente motivato: il Giudice non ha dato conto della ricorrenza di condizioni eccezionali che abbiano reso impossibile, o comunque particolarmente difficoltoso, il colloquio in presenza. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 1 2. Come si trae dall'ordinanza oggetto di impugnazione, IN EN avanzò richiesta di svolgimento dei colloqui visivi con i familiari nelle forme del video-collegamento in data 25 gennaio 2021, e quindi in un periodo connotato dalla emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19. È appena il caso di ricordare, e questo il Tribunale di sorveglianza ha mostrato di considerare, che la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto al detenuto in regime differenziato il diritto allo svolgimento dei colloqui familiari in modalità a distanza nel caso di impossibilità o di gravissima difficoltà ad effettuarli in presenza (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, Trigila, Rv. 262417; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279577); e ciò anche in ragione dell'adozione di misure atte ad assicurare le condizioni di sicurezza della comunicazione, nel senso dell'impedimento a eventuali interferenze ad opera di terzi non autorizzati, in forza della previsione che il video colloquio avvenga da altro carcere, collocato vicino alla residenza dei familiari, mediante accesso a piattaforma "certificata". 3. Con specifico riferimento alle conseguenze dell'esplosione pandemica da Covid-19, va ricordato che il Legislatore ha espressamente ammesso i detenuti al video-colloquio in luogo dei colloqui in presenza. L'originaria previsione nei primi provvedimenti normativi dettati dall'emergenza è stata recepita dall'art. 221, comma 10, legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui applicazione è stata prorogata, dall'art. 16 legge n. 15/2022, sino al 31 dicembre 2022. Al di là della questione se il legislatore abbia inteso così regolare anche la situazione dei detenuti in regime differenziato, la giurisprudenza, in mancanza di una espressa esclusione, ha esteso in loro favore per via interpretativa la possibilità di ricorrere al video colloquio in sostituzione al colloquio in presenza (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emanuello, Rv. 281221). La normativa speciale, da ultimo con la legge n. 15/2022 che ha prorogato la speciale disciplina anche oltre lo stato di emergenza cessato alla data del 31 marzo 2022, ha compiuto una valutazione della condizione pandemica in termini tali da poter integrare quella impossibilità ovvero gravissima difficoltà al colloquio in presenza, che giustifica il ricorso al video colloquio. Pur cessato lo stato di emergenza, rimane dunque, almeno sino al 31 dicembre 2022, uno specifico rilievo della complessiva situazione epidemiologica nel giudizio che gli Uffici di sorveglianza devono compiere. 4. In ragione del momento di proposizione della domanda del detenuto che, come prima evidenziato, si è collocato nel periodo segnato dall'emergenza pandennica, il provvedimento impugnato è conforme a legge e in linea con l'elaborazione giurisprudenziale sì come appena illustrata. 2 Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, il 25 maggio 2023.
lette le conclusioni del PG. dott.ssa L. Giorgio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. k-A7)' Penale Sent. Sez. 1 Num. 34611 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 25/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria contro il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha ammesso IN EN, detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., al colloquio a distanza a mezzo dell'applicazione Skype for business in luogo del colloquio mensile visivo. A giudizio del Tribunale, i video-colloqui sono modalità legittima ai sensi dell'art. 221, co. 10, d. I. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020, dal momento che sono stati individuati come uno dei possibili modi di svolgimento dei colloqui visivi in ambito penitenziario. È dunque consentito il ricorso all'espletamento dei video- colloqui anche nell'ambito del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. dal momento che non si distingue tra detenuti soggetti a diversi regimi detentivi. Peraltro, ha aggiunto il Tribunale, "l'art. 16 D.L. 228/2021, estende il vigore della disciplina (in esame) fino al 31.12.2022 senza riferimento alcuno allo stato di emergenza". Il mantenimento dei legami familiari è un diritto del detenuto, sicché, in mancanza di impedimenti tecnici a svolgere colloqui tramite piattaforma con le necessarie cautele previste per i detenuti soggetti al 41-bis ord. pen., la sostituzione di un colloquio visivo con un colloquio telefonico di dieci minuti, come disposto dall'Amministrazione penitenziaria, si sarebbe sostanziata in una lesione del diritto del detenuto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. L'ammissione dei detenuti in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. al colloquio visivo tramite video-collegamento è possibile solo qualora sussistano situazioni oggettive ed eccezionali. Nel caso di specie, il Tribunale non ha dato conto della situazione di impossibilità che renderebbe legittima la richiesta del detenuto. Il provvedimento non è adeguatamente motivato: il Giudice non ha dato conto della ricorrenza di condizioni eccezionali che abbiano reso impossibile, o comunque particolarmente difficoltoso, il colloquio in presenza. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 1 2. Come si trae dall'ordinanza oggetto di impugnazione, IN EN avanzò richiesta di svolgimento dei colloqui visivi con i familiari nelle forme del video-collegamento in data 25 gennaio 2021, e quindi in un periodo connotato dalla emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19. È appena il caso di ricordare, e questo il Tribunale di sorveglianza ha mostrato di considerare, che la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto al detenuto in regime differenziato il diritto allo svolgimento dei colloqui familiari in modalità a distanza nel caso di impossibilità o di gravissima difficoltà ad effettuarli in presenza (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, Trigila, Rv. 262417; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279577); e ciò anche in ragione dell'adozione di misure atte ad assicurare le condizioni di sicurezza della comunicazione, nel senso dell'impedimento a eventuali interferenze ad opera di terzi non autorizzati, in forza della previsione che il video colloquio avvenga da altro carcere, collocato vicino alla residenza dei familiari, mediante accesso a piattaforma "certificata". 3. Con specifico riferimento alle conseguenze dell'esplosione pandemica da Covid-19, va ricordato che il Legislatore ha espressamente ammesso i detenuti al video-colloquio in luogo dei colloqui in presenza. L'originaria previsione nei primi provvedimenti normativi dettati dall'emergenza è stata recepita dall'art. 221, comma 10, legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui applicazione è stata prorogata, dall'art. 16 legge n. 15/2022, sino al 31 dicembre 2022. Al di là della questione se il legislatore abbia inteso così regolare anche la situazione dei detenuti in regime differenziato, la giurisprudenza, in mancanza di una espressa esclusione, ha esteso in loro favore per via interpretativa la possibilità di ricorrere al video colloquio in sostituzione al colloquio in presenza (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emanuello, Rv. 281221). La normativa speciale, da ultimo con la legge n. 15/2022 che ha prorogato la speciale disciplina anche oltre lo stato di emergenza cessato alla data del 31 marzo 2022, ha compiuto una valutazione della condizione pandemica in termini tali da poter integrare quella impossibilità ovvero gravissima difficoltà al colloquio in presenza, che giustifica il ricorso al video colloquio. Pur cessato lo stato di emergenza, rimane dunque, almeno sino al 31 dicembre 2022, uno specifico rilievo della complessiva situazione epidemiologica nel giudizio che gli Uffici di sorveglianza devono compiere. 4. In ragione del momento di proposizione della domanda del detenuto che, come prima evidenziato, si è collocato nel periodo segnato dall'emergenza pandennica, il provvedimento impugnato è conforme a legge e in linea con l'elaborazione giurisprudenziale sì come appena illustrata. 2 Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, il 25 maggio 2023.