Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3014
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità della cartella per mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento esclusivamente per l'omessa notifica degli atti prodromici, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.

  • Inammissibile
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha accertato che l'atto impugnato non costituisce nuova pretesa tributaria e che, pertanto, tale pretesa è divenuta definitiva, rendendo inammissibile il ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3014
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3014
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo