Ordinanza cautelare 3 febbraio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01603/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Facomgas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rv Trucks S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
quanto al ricorso introduttivo,
1) dell’ordinanza n. 75 del 19.6.2024 “di chiusura immediata dell’attività di distribuzione carburante esercitata dalla società “Rv Trucks s.r.l.” in Castel San Giorgio alla Via Luigi Guerrasio s.n.c. e smantellamento dell’impianto e ripristino dell’area nella situazione originaria”;
2) del diniego all’istanza AUA prot. 26916 del 23.4.2023;
3) del parere negativo rilasciato dal Settore n. 3 dell’amministrazione resistente, richiamato in atti e non meglio individuato;
4) della nota SUAP n. 4159 del 9.2.2023;
5) ove e per quanto occorra del verbale del Comando di Polizia Locale del Comune intimato n. 55/2024 (mai notificato alla ricorrente, né conosciuto);
6) ove e per quanto occorra del PUC del Comune di Castel San Giorgio e delle relative NTA, nonché di ogni suo allegato e contenuto;
7) in ogni caso, di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, anche non conosciuti.
quanto ai motivi aggiunti,
8) del diniego all’istanza AUA prot. n. 29616/2023 emesso dal Comune;
9) del preavviso di diniego prot. n. 23001/2023, emesso dal Comune in merito all’istanza n. 5300, non notificato alla ricorrente;
10) ove e per quanto occorra, della nota SUAP prot. n. 8441/2023 del Comune di Castel San Giorgio, della nota n. 4159/2023 del Settore n. III del Comune, nonché, in ogni caso, di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, anche non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel San Giorgio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. EL OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è titolare dal 2014 di un impianto per la distribuzione di carburanti sito a Castel San Giorgio, alla Via Guerrasio, la cui titolarità è stata acquisita dalla stessa giusta atto di cessione di ramo di azienda nel 2013.
Tale impianto era detenuto in godimento commerciale dalla società Rv Trucks s.r.l., giusta contratto di sublocazione commerciale tra la società ricorrente e la Rv Trucks s.r.l..
Quest’ultima società ha presentato in data 25.1.2023 al Comune di Castel San Giorgio istanza volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio del seguente titolo abilitativo: “Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs. n°1152/2006”.
Richiesto parere al responsabile del settore n. 3 questo ha evidenziato quanto segue: “ L’immobile risulta oggetto di opere di cui alla SCIA n. 34 del R.G., Prot. 6968 del 08/03/2021, per opere di apposizione vasca di disoleazione interrata ad un distributore di carburanti. I lavori non risultano ultimati, agli atti del fascicolo non risulta alcuna agibilità ”.
Con provvedimento prot. n. 26916 del 23.4.2023 il Comune ha denegato il rilascio della richiesta AUA.
A fondamento del diniego il Comune ha posto:
- il parere negativo rilasciato dal settore n. 3 in riscontro alla nota prot. n. 4159 del 9.2.2023;
- la non rispondenza della documentazione amministrativa trasmessa dalla ricorrente rispetto a quanto richiesto dal Comune con la nota prot. n. 23001 del 12.4.2023 recante preavviso di diniego;
- per l’effetto, la mancata produzione da parte della Rv Trucks della documentazione atta a comprovare la regolarità dal punto di vista urbanistico- edilizio;
- la considerazione per cui “ il legittimo esercizio di una attività commerciale è legato alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere ed, inoltre, sotto il profilo generale, al presupposto del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche si aggiunge quello del rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti che il certificato di agibilità ha la funzione di attestare (art. 24 del DPR. 380/2001) ”;
- la conferma dell'assenza dell'attestazione di agibilità per i locali oggetto dell'attività in questione, come da parere espresso dal Settore n. 3 del Comune.
Il Comune ha poi acquisito il verbale n. 55 del 7.6.2024, con il quale il Comando di Polizia Locale ha comunicato (in seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente all'A.R.P.A.C.) che presso l’impianto di distribuzione carburanti di cui si discute era stato accertato lo svolgimento dell'attività di distributore di carburante da parte della Rv Trucks S.r.l. senza alcun titolo abilitativo previsto dalla normativa di specie.
Con successiva ordinanza n. 74 del 14.6.2024 il Comune ha poi ordinato alla RV Trucks s.r.l. la chiusura immediata dell’attività di distribuzione carburanti esercitata da tale società presso l’impianto suddetto ed il ripristino dell’area nella situazione originaria.
Con successiva ordinanza n. 75 del 19.6.2024 il Comune preso atto del suddetto contratto di sublocazione commerciale tra la ricorrente e la RV Trucks ha rettificato l’ordinanza n. 74 ed ordinato alla RV Trucks s.r.l. la cessazione immediata dell’attività commerciale abusiva esercitata presso l’impianto suddetto ed il ripristino dell’area nella situazione originaria per mancanza dei requisiti necessari al rilascio dell’apposita autorizzazione, disponendo la notifica del provvedimento oltre che alla Rv Trucks anche alla società ricorrente.
A fondamento dell’ordinanza n. 75 il Comune ha posto:
- il richiamo al provvedimento prot. n. 26916 del 23.4.2023 di diniego di rilascio di AUA e gli atti posti a fondamento dello stesso;
- gli esiti del sopralluogo congiunto eseguito dalla Polizia locale e dall’A.R.P.A.C. di cui al verbale n. 55 del 7.6.2024, nel corso del quale è risultato “ lo svolgimento dell’attività di distributore di carburante … senza alcun titolo abilitativo previsto dalla normativa di specie ”;
- la considerazione per cui “ relativamente all'impianto in argomento, non risulta alcun titolo abilitativo attestante la conformità urbanistico — edilizia, né risulta rilasciato alcun titolo autorizzatorio ai fini dell'esercizio dell'attività in questione, secondo la vigente normativa di settore ”, vale a dire quella di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D. Lgs. 152/2006;
- il disposto del comma 5 dell’art. 152 della L.R. 7/2020.
2. Con il ricorso introduttivo (notificato in data 19.9.2024 e depositato in data 11.10.2024) la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 75 del 19.6.2024, il provvedimento prot. n. 26916 del 23.4.2023 (pur dichiarando di non conoscerne i contenuti) e gli altri atti indicati in epigrafe per i motivi come di seguito rubricati:
con riferimento all’ordinanza n. 75/2024:
“ I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 97 COST.; L.241/1990; D.LGS. 32/1998; D.L. 748/1970; R.D.L. N.2174/1926; LRC 7/2020) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO D’ISTRUTTORIA – OMESSA ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ – VIOLAZIONE PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA) ”;
vi sarebbe difetto di istruttoria per avere il Comune erroneamente ritenuto che l’impianto di cui si discute sia privo di titoli abilitativi; tali titoli vi sarebbero come esposto nella parte in fatto del ricorso e, del resto, in base alla L.R. 7/2020 l’autorizzazione dovrebbe ritenersi comprensiva del permesso di costruire; sarebbe stato lo stesso ente comunale nel corso degli anni a concedere più volte le autorizzazioni all’esercizio dell’impianto e questo sarebbe stato notiziato del subentro della società ricorrente sin dal 2014; la condotta dell’amministrazione comunale si porrebbe quindi in contrasto con i principi di conservazione degli atti giuridici e del legittimo affidamento;
neppure il Comune avrebbe tenuto conto del fatto che l’impianto in oggetto è stato realizzato prima del 1967 al di fuori del centro abitato, come dimostrato da atti amministrativi di matrice prefettizia;
il modesto locale-gestore ivi esistente di 5 m.q. sarebbe in ogni caso conforme alle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture 17.1.2018 del 2018, come attestato dalla c.t.p. allegata, come pure sarebbe conforme l’impiantistica elettrica;
tali errori del Comune sarebbero stati a fondamento anche del diniego di AUA nei confronti della Rv Trucks s.r.l.;
il provvedimento dell’amministrazione si porrebbe comunque in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto non sarebbe possibile ordinare lo smantellamento a fronte di un solo manufatto costituente cubatura;
quanto al provvedimento prot. n. 26916 del 23.4.2023:
“ II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 97 COST.; L.241/1990; D.LGS. 32/1998; D.L. 748/1970; R.D.L. N.2174/1926; LRC 7/2020; DPR 380/2001; L.1150/1942; LRC 16/2004; D.LGS. 152/2006) – ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO) ”;
la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza del rigetto dell’istanza di AUA proposta dalla Rv Trucks solo con la notifica dell’ordinanza di smantellamento; di qui la mancanza di conoscenza del contenuto del provvedimento prot. n. 26916 del 23.4.2023 e la riserva di motivi aggiunti;
ad ogni buon conto, il provvedimento di diniego di AUA sarebbe illegittimo: a) per omessa notifica alla società ricorrente nonostante la titolarità in capo a questa dei titoli autorizzativi; b) in ragione della legittimità dell’impianto dal punto di vista urbanistico – edilizio alla luce dei titoli abilitativi succedutisi nel corso del tempo, della licenza di esercizio dell’Agenzia delle Dogane, del certificato di prevenzione incendi, della conformità dello stesso alle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture 17.1.2018 del 2018 (come attestato dalla c.t.p. allegata) e della conformità dell’impiantistica elettrica; c) in considerazione dell’avvenuta realizzazione dell’impianto prima del 1967;
ancora con riferimento all’ordinanza n. 75/2024:
“ III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3, 41, 42 E 97 COST.; L.241/1990; DPR 380/2001; L.1150/1942; LRC 16/2004) – ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ - SVIAMENTO) ”;
fermo il carattere assorbente dei motivi che precedono, l’ente non avrebbe potuto emettere l’ordine ad horas e senza concedere alcun termine per adempiere, poiché: avrebbe dovuto applicare in modo analogico i termini di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001; avrebbe posto in essere un eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, tenuto conto che si tratta di impianto realizzato oltre sei decadi fa e che esisterebbero i necessari titoli abilitativi;
“ IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3, 41, 42 E 97 COST.; L.241/1990) – ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO – TRAVISAMENTO – DIFETTO D’ISTRUTTORIA) ”;
il provvedimento adottato si porrebbe poi in contrasto con la normativa in tema di contraddittorio procedimentale; in particolare, il Comune non avrebbe illustrato le concrete ragioni per cui l’intervento del privato non avrebbe potuto portare ad un esito diverso del procedimento e comunque non vi sarebbe stata urgenza di provvedere, trattandosi di impianto esistente dal 1955;
“ V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3, 41, 42 E 97 COST.; L.241/1990; DPR 380/2001) – ECCESSO DI POTERE (ASSENZA DI MOTIVAZIONE - SVIAMENTO) ”;
infine, il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di motivazione alla luce dei plurimi titoli autorizzatori rilasciati dal comune ed essendo mancata l’allegazione da parte di quest’ultimo dei nuovi presupposti di fatto e/o diritto idonei a giustificare un cambio di orientamento da parte del Comune; ad ogni buon conto, il provvedimento impugnato sarebbe privo di reale supporto oggettivo e logico – giuridico anche con riferimento agli altri aspetti dello stesso.
3. In data 18.10.2024 si è costituito il Comune di Castel San Giorgio, il quale ha depositato documentazione e, previa ricostruzione di quanto avvenuto prima dell’instaurazione del giudizio, ha dedotto:
- l’indefettibilità dell’AUA ai fini dell’esercizio dell’attività, AUA del resto richiesta dalla stessa Rv Trucks s.r.l.;
- la mancanza di conformità urbanistica e l’assenza di certificazione di agibilità;
- la mancanza del disoleatore, come risultante dal parere del responsabile del settore n. 3, e l’importanza di tale elemento in un impianto di distribuzione carburanti;
- che il mancato completamento delle opere indicate nella s.c.i.a. determinerebbe la non conformità dello stato di fatto al titolo edilizio e, quindi, l’impossibilità di ottenere l’agibilità (la quale presuppone la conformità delle opere realizzate al progetto approvato), con conseguente irrilevanza dell’originaria legittima edificazione dell’impianto;
- che, pertanto, l’ordinanza n. 75 sarebbe stata conseguenza vincolata di tale situazione;
- la legittimità della stessa in base al disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 152 della L.R. 7/2020.
4. All’udienza camerale del 22.10.2024 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo stante l’intenzione manifestata dal legale della società ricorrente di proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento di diniego di AUA.
5. Con ricorso per motivi aggiunti (notificato in data 13.12.2024 e depositato in data 8.1.2025) la ricorrente ha proposto i seguenti motivi specifici relativi al provvedimento di diniego di AUA:
“ I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 97 COST.; L.241/1990; D. LGS. 32/1998; D.L. 748/1970; R.D.L. N.2174/1926; LRC 7/2020) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO D’ISTRUTTORIA – OMESSA ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ – VIOLAZIONE PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA) ”;
il diniego di AUA si sarebbe fondato soltanto su due elementi: la presunta irregolarità dal punto di vista urbanistico ed edilizio e l’asserita assenza di qualsivoglia attestazione di agibilità del locale gestore;
tali pilastri motivazionali sarebbero sconfessati dalla documentazione prodotta dalla ricorrente contenente i plurimi titoli autorizzativi, taluni dei quali adottati dall’ente comunale in epoca recente e pure tenuto conto dell’avvenuta comunicazione del subentro della ricorrente nella titolarità dell’impianto nel 2014 ai fini della voltura dei titoli; neppure il Comune avrebbe tenuto conto dell’avvenuta realizzazione dell’impianto prima del 1967;
quanto all’altro elemento posto a sostegno del diniego di AUA relativo al locale gestore lo stesso sarebbe conforme alle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture 17.1.2018 (come attestato dalla c.t.p. allegata), nonché alle norme relative all’impiantistica elettrica;
infine, l’area dell’impianto risulterebbe completamente coperta e, quindi, in astratto l’attività non necessiterebbe di AUA; dovrebbe pure tenersi conto che il locale gestore sarebbe privo di servizi igienico-sanitari, essendo l’impianto carburanti destinato al funzionamento solo in self - service senza personale addetto;
“ II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 97 COST.; L.241/1990; D.LGS. 32/1998; D.L. 748/1970; R.D.L. N.2174/1926; LRC 7/2020; DPR 380/2001; L.1150/1942; LRC 16/2004; D.LGS. 152/2006) – ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO) ”;
inoltre, il diniego di AUA sarebbe illegittimo in ragione della mancata notifica dello stesso alla ricorrente, pur essendo il Comune a conoscenza della titolarità dell’impianto in capo a questa.
6. Con ordinanza cautelare n. 58/2025 (pubblicata in data 3.2.2025 e non appellata) questo Tribunale ha concesso “ la misura cautelare richiesta soltanto nei limiti della sospensione della parte di tale ordinanza con cui è stato disposto il ripristino dell’area alla situazione antecedente all’esercizio dell’impianto dei carburanti, tenuto conto degli effetti scaturenti da tale parte dell’ordinanza, e ferma restando l’efficacia del disposto divieto di esercizio dell’attività commerciale ” e fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 7.10.2025.
7. In data 4.9.2025 la società ricorrente ha poi depositato istanza di rinvio dell’udienza pubblica, insistendo in subordine nell’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 7.10.2025 la causa è stata rinviata come da richiesta della ricorrente.
In vista della successiva udienza pubblica la ricorrente ha poi depositato nuovi documenti ed ulteriore memoria per insistere nell’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 24.2.2026 il difensore comparso per la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito e la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Tanto premesso, questo Collegio deve prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente.
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033).
Di conseguenza, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione i ricorsi vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
9.Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SO, Presidente
EL OL, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL OL | ER SO |
IL SEGRETARIO