Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
In materia di prestazioni assistenziali a favore degli invalidi civili infrasessantacinquenni, con riferimento al periodo di tempo soggetto all'applicazione della legge n. 33 del 1980, costituisce limite reddituale, oltre il quale è esclusa l'erogazione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, il reddito annuo percepito dall'invalido, determinato, ai sensi dell'art. 14 "septies", quarto comma legge cit., in base al calcolo effettuato agli effetti dell'IRPEF; pertanto dal reddito deve detrarsi l'ammontare annuo dell'assegno di mantenimento corrisposto dall'invalido all'ex coniuge a seguito di divorzio, il cui ammontare è interamente deducibile, ex art. 10, primo comma lett. h d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini del pagamento dell'IRPEF.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - est. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
VO CA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 371/97 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 30/09/97 R.G.N. 82/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 3 febbraio 1995 CA LP conveniva davanti al Pretore del lavoro di Pescara il Ministero dell'Interno e chiedeva che, essendo stato egli riconosciuto invalido civile totale dalla competente commissione sanitaria, fosse dichiarato il suo diritto a percepire la pensione di inabilità per il periodo dal 1^ ottobre 1989 al 30 aprile 1992, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che la pensione gli era stata ingiustamente negata in base al rilievo che il suo reddito era superiore a quello previsto dalla legge, dovendosi in tale reddito includere, a dire del Ministero, l'ammontare dell'assegno da lui corrisposto alla moglie divorziata, che invece doveva essere escluso.
Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 3 dicembre 1996 il Pretore, in accoglimento del ricorso, condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere al LP la pensione di inabilità, per periodo sopra indicato, oltre agli accessori.
Questa decisione, impugnata dal Ministero dell'Interno, veniva confermata dal Tribunale di L'Aquila con sentenza del 30 settembre 1997. Il Tribunale osservava, in primo luogo, che non poteva trovare applicazione il decreto del Ministro dell'Interno n. 553 del 1992, che aveva dettato le disposizioni relative "alla situazione reddituale" denunciabile dal pensionato, attesa l'illegittimità di tale decreto per non essere stati nello stesso rispettati i limiti posti dall'art. 3, secondo comma, della l. 29 dicembre 1990 n. 407. Il giudice di appello, quindi, ritenuto che dovesse applicarsi l'art. 10, primo comma lett. h, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 - il quale comprende, fra gli oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche ai fini dell'IRPEF, gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza dello scioglimento del matrimonio - affermava che il LP aveva diritto ad ottenere la prestazione assistenziale, dovendo essere detratto dal suo reddito, nel periodo considerato, quanto lo stesso doveva corrispondere al coniuge divorziato a titolo di assegno alimentare.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, che ha dedotto tre distinti motivi (ancorché, indicati nel numero di cinque).
Il LP non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con i motivi primo e secondo del ricorso, che, essendo connessi, vanno congiuntamente esaminati, il Ministero dell'Interno denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 della legge n. 118 del 1971, 14 septies della legge n. 33 del 1980, 2 del decreto del
Ministro dell'Interno n. 553 del 1992, oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c., e sostiene che il Tribunale, nel disapplicare il suddetto decreto ministeriale, non ha considerato che le disposizioni nello stesso contenute erano conformi a quanto era stato stabilito dall'art. 14 septies della legge n. 33 del 1980, il quale, senza comprendere nei limiti reddituali inerenti alla erogazione delle prestazioni agli invalidi civili il cumulo fra il reddito percepito dall'interessato e quelli percepiti dai familiari conviventi con lo stesso, aveva preso esclusivamente in considerazione il reddito individuale dell'invalido, rilevante ai fini dell'IRPEF, al lordo delle ritenute fiscali.
Queste censure sono infondate.
Come va immediatamente precisato, il Tribunale, nel motivare la decisione con la quale ha disapplicato il decreto del Ministro dell'Interno n. 553 del 31 ottobre 1992 - nella parte in cui sono stati f issati i limiti di reddito per le prestazioni assistenziali da erogare agli invalidi civili ha rilevato che la disposizione che in tale decreto aveva regolato la materia non aveva alcuna base legislativa, dal momento che con l'art. 3, secondo comma, l. 29 dicembre 1990 n. 407 era stato attribuito al Ministro solamente il potere di disciplinare il procedimento inerente all'accertamento del reddito, agli obblighi di comunicazione gravanti sugli interessati e alla revoca delle prestazioni. Per questo motivo, a giudizio del Tribunale, il decreto, che non poteva dettare disposizioni sui limiti di reddito, per questa parte doveva considerarsi illegittimo. Ora, poiché, nel ricorso per cassazione il ministero non ha contestato con una specifica censura le ragioni poste dal giudice di appello a base della decisione emessa (il ricorrente ha solo sostenuto, come si è visto, la legittimità del decreto per tutt'altre ragioni), i limiti posti dalla legge al giudizio di legittimità impediscono alla Corte di sindacare la pronuncia di che trattasi (emanata in via strumentale in relazione alla statuizione finale che doveva essere emessa); con la conseguenza che nel presente giudizio deve ormai ritenersi definitivamente accertata l'illegittimità del decreto ministeriale e l'impossibilità della sua applicazione alla fattispecie in esame.
Quanto, poi, alle altre censure dedotte nei due motivi del ricorso, dovendosi procedere al controllo della legittimità della pronuncia finale emanata dal giudice di appello (a conferma di quella resa dal Pretore) in base alla disposizione di legge che, una volta esclusa l'applicabilità del decreto ministeriale sopra indicato, deve essere presa in considerazione ratione temporis, della pronuncia in questione va rilevata la conformità al diritto: entrambi i giudici di merito, infatti, hanno fatto corretta applicazione di una norma che, pur essendo stata dettata ad altri fini (in quanto contenuta nel testo unico delle imposte sul reddito delle persone fisiche), era stata tuttavia implicitamente richiamata dalla norma applicabile al caso concreto.
La pensione di inabilità ai mutilati ed invalidi civili, di età superiore agli anni diciotto e dichiarati totalmente inabili al lavoro, era stata riconosciuta, a carico del Ministero dell'Interno, dall'art. 12 l. 30 marzo 1971 n. 118 (di conversione del d.l. 30 gennaio 1971 n. 5). Secondo questa disposizione di legge, per l'erogazione della pensione dovevano essere tenute presenti le condizioni economiche previste dall'art. 26 l. 30 aprile 1969 n. 153 (poi integrato e modificato da successive disposizioni: v., al riguardo, l'art. 8 d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in l. 16 aprile 1974 n. 114), il quale, nella analoga materia della pensione sociale erogata dall'INPS ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizioni di bisogno e posta a carico del Fondo sociale, aveva subordinato l'erogazione della prestazione assistenziale ad una duplice condizione, costituita dal mancato superamento di un determinato limite di reddito da parte dell'interessato e, in caso di reddito percepito anche dal coniuge, dal mancato superamento di un ulteriore limite rapportato ai due redditi cumulati. Sia la pensione di inabilità, elargita agli invalidi civili infrasessantacinquenni, che la pensione sociale, percepita dai cittadini ultrasessantacinquenni in condizioni di bisogno, erano state quindi sottoposte alle medesime condizioni reddituali di erogabilità. Come bene (per questo aspetto) sostiene il Ministero ricorrente, peraltro, l'esistenza di uguali condizioni reddituali per la concessione dell'una e dell'altra pensione fu tenuta ferma dal legislatore fino all'entrata in vigore della l. 29 febbraio 1980 n. 33, di conversione del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (cfr., al riguardo, Corte cost. 17 novembre 1992 n. 454, in motivazione). Nell'art. 14 septies (aggiunto dalla legge di conversione), infatti, fu disposto che l'erogazione della pensione di inabilità agli invalidi civili infrasessantacinquenni dovesse essere subordinata ad un solo limite, quello relativo al reddito individuale dell'interessato, essendo stato, in particolare, stabilito (v. il quarto comma) che il limite di reddito del richiedente la prestazione assistenziale - elevato a quel tempo a L.
5.200.000 annui - dovesse essere calcolato "agli effetti IRPEF", per essere poi via via rivalutato, anno per anno, in base agli indici ISTAT. Ora, una volta escluso, come occorre ancora ribadire, che la Corte possa prendere in esame le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Interno n. 553 del 1992, la norma di legge alla quale deve farsi riferimento per la decisione che deve essere emessa è proprio quella contenuta nel quarto comma dell'art. 14 septies della legge n. 33 del 1980, dato che il rapporto in contestazione,
come è stato detto in narrativa, si è svolto in un arco di tempo compreso fra il lo ottobre 1989 e il 30 aprile 1992. Sennonché, come va aggiunto, l'interpretazione che il ministero ricorrente da della norma non è conforme al tenore letterale della stessa, ove si consideri che la locuzione "limiti di reddito ... calcolati agli effetti IRPEF" indica in modo chiaro come il legislatore, nel ritenere che debba avere rilievo solamente la situazione personale dell'invalido, abbia voluto prendere a parametro non già, puramente e semplicemente, il reddito del richiedente, bensì il reddito del medesimo considerato dalla legge ai fini del pagamento dell'IRPEF;
con la conseguenza che, come bene ha affermato il Tribunale, alla materia deve essere applicato l'art. 10 del testo unico delle leggi sulle imposte sul reddito delle persone fisiche, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, il quale, come è noto, stabilisce che dal reddito complessivo del contribuente debbono essere detratti i c.d. oneri interamente deducibili sostenuti dal medesimo, fra i quali sono compresi "gli assegni periodici corrisposti al coniuge ... in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria" (v. il primo comma lett. h dell'articolo). Pertanto, a conclusione di tutti i rilievi esposti, deve essere enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di prestazioni assistenziali a favore degli invalidi civili infrasessantacinquenni, nel periodo di tempo soggetto alla applicazione della l. 29 febbraio 1980 n. 33, l'art. 14 septies, quarto comma, di tale legge - il quale stabilisce che il calcolo deve essere effettuato "agli effetti dell'IRPEF" - pone come limite massimo, al di sopra del quale non può essere erogata la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità, il reddito annuo percepito dall'invalido, dovendosi peraltro da tale reddito dedurre l'ammontare annuo dell'assegno corrisposto dall'invalido al coniuge in conseguenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili (il cui ammontare, come è noto, è compreso fra gli oneri interamente deducibili dal reddito complessivo, ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'art. 10, primo comma lett. h, del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917).
Ciò posto, disattesi i primi due motivi del ricorso, per quanto concerne il terzo - con il quale il Ministero, in via subordinata, sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire al LP l'intero ammontare della prestazione richiesta, dato che "l'eventuale riconoscimento della pensione di invalidità non potrebbe che operare non già in toto ma quale elemento integratore del reddito fino al raggiungimento del limite legislativamente previsto" - se ne deve rilevare la novità, essendo stato lo stesso dedotto per la prima volta nel giudizio di cassazione. La censura, per conseguenza, deve essere dichiarata inammissibile.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, ma, non avendo l'intimato svolto attività difensiva, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001