Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4158
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Sentenza 22 marzo 2001

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In materia di prestazioni assistenziali a favore degli invalidi civili infrasessantacinquenni, con riferimento al periodo di tempo soggetto all'applicazione della legge n. 33 del 1980, costituisce limite reddituale, oltre il quale è esclusa l'erogazione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, il reddito annuo percepito dall'invalido, determinato, ai sensi dell'art. 14 "septies", quarto comma legge cit., in base al calcolo effettuato agli effetti dell'IRPEF; pertanto dal reddito deve detrarsi l'ammontare annuo dell'assegno di mantenimento corrisposto dall'invalido all'ex coniuge a seguito di divorzio, il cui ammontare è interamente deducibile, ex art. 10, primo comma lett. h d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini del pagamento dell'IRPEF.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4158
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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