Art. 854.
(Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione).
Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 867 primo comma.
Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si applicano gli articoli 253, 870.
(Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione).
Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 867 primo comma.
Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si applicano gli articoli 253, 870.