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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 901/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, RE
LA DANIELA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3504/2022 depositato il 10/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Villabate - Viale Europa142 90039 Villabate PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Commercio Palermo Enna - 06530500823
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229002713779 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229002713779 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229002713779 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229002713779 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Villabate - Viale Europa142 90039 Villabate PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Commercio Palermo Enna - 06530500823
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110054667533000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110054667533000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120006782119000 IVA-ALTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Villabate - Viale Europa142 90039 Villabate PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120035599882000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
29620229002713779000, notificata il 27.06.2022, in relazione alle cartelle di pagamento n.
29620110054667533000, n. 29620120035599882000, n. 29620120006782119000, notificate rispettivamente in data 31.01.2012, 27.06.2012, 21.06.2012 attinenti a Diritto annuale Camera di
Commercio per l'anno 2009, Tarsu per l'anno 2010, 2011, IVA per l'anno 2008, dell'importo complessivo di €. 1.282,59 per i seguenti motivi:
1) nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento impugnata;
2) intervenuta prescrizione.
Si costituivano in giudizio sia l'Agente della Riscossione che l'Ufficio impositore chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria parte ricorrente insisteva nelle proprie deduzioni e rilevava che per quanto riguardava il pagamento dei diritti alla Camera di Commercio per l'anno 2009 l'Ufficio aveva provveduto allo sgravio.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che, come dimostrato dal ricorrente versando in atti la relativa documentazione, la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, con comunicazione del 25 luglio 2022 (prot. n. 0031870/
U), ha disposto l'avvenuto sgravio della cartella oggetto del contendere, allegando copia dello sgravio telematico. Pertanto, il detto sgravio comporta l'estinzione del credito nella parte relativa al Diritto annuale
Camera di Commercio per l'anno 2009 con conseguente cessazione della materia del contendere.
All'opposto l'intimazione di pagamento è legittima per la restante parte poiché le doglianze di parte ricorrente risultano infondate.
Invero, come da documentazione versata in atti, i ruoli di cui alle cartelle di pagamento n.
29620110054667533000, n. 29620120035599882000, n. 29620120006782119000, cui si riferisce l'intimazione di pagamento impugnata, sono divenuti definitivi ed esigibili per mancata impugnazione delle medesime cartelle di pagamento, regolarmente notificate in data 31.01.2012, 27.06.2012, 21.06.2012.
Con riferimento alla contestata regolarità delle notifiche si rileva che le cartelle di pagamento n.
29620110054667533000 e n. 29620120006782119000 sono state notificate dal messo notificatore in data
31.01.2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante affissione e deposito alla Casa Comunale di Villabate e invio successivo della raccomandata informativa presso l'abitazione del ricorrente sita a Villabate in Indirizzo_1, regolarmente ricevute mentre la cartella di pagamento n. 29620120035599882000 è stata notificata dal messo notificatore in data 21.06.2012 presso l'abitazione del ricorrente sita a
Villabate in Indirizzo_1 a mani della sig.ra Nominativo_1 che si è qualificata moglie del ricorrente e invio successivo della raccomandata informativa, come risulta dalla documentazione in atti. Dalla accertata definitività degli atti prodromici alla intimazione, regolarmente notificati e non impugnati, alla luce del principio dell'autonoma impugnabilità per vizi propri degli atti impositivi, consegue che la intimazione di pagamento, quale atto esecutivo di notifica dell'iscrizione a ruolo del credito tributario operata dall'Ente impositore, può essere impugnata solo per vizi propri e non per quelli relativi ad altri prodromici provvedimenti di cui il ricorrente abbia ha avuto conoscenza e che ha ritenuto di non impugnare. Pertanto, ogni questione afferente al merito ed alla fondatezza della pretesa fiscale deve essere rigettata (Cass. n. 25995-2017; Cass. n.10702 – 2020).
La regolare notifica delle cartelle di pagamento e la loro definitività determina, altresì, l'effetto interruttivo della prescrizione tanto più che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ulteriormente interrotto i termini notificando, dopo le cartelle di pagamento suindicate, in data 15.12.2015 l'intimazione di pagamento n.
29620159010446355000 e in data 28.06.2022 l'intimazione di pagamento n. 29620229002713779000, oggi impugnata. In detta fattispecie si inserisce, peraltro, la normativa derivante dalla emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato sostanziali modifiche a detta disciplina con l'art.68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Alla luce di quanto sopra, dunque, non vi è dubbio durante detto periodo, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Peraltro la prescrizione risulta dunque sospesa a seguito delle attività di riscossione prevista dalla disciplina emergenziale per far fronte all'epidemia da covid nel periodo de quo e pertanto non è decorsa.
Le spese seguono la soccombenza parziale e si pongono a carico del ricorrente nella misura di euro 250, oltre oneri ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alla parte della cartella relativa al Diritto annuale
Camera di Commercio per l'anno 2009, e rigetta il ricorso nel resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di euro 250, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in data 13 gennaio 2026.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, RE
LA DANIELA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3504/2022 depositato il 10/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Villabate - Viale Europa142 90039 Villabate PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Commercio Palermo Enna - 06530500823
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229002713779 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229002713779 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229002713779 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229002713779 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Villabate - Viale Europa142 90039 Villabate PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Commercio Palermo Enna - 06530500823
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110054667533000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110054667533000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120006782119000 IVA-ALTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Villabate - Viale Europa142 90039 Villabate PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120035599882000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
29620229002713779000, notificata il 27.06.2022, in relazione alle cartelle di pagamento n.
29620110054667533000, n. 29620120035599882000, n. 29620120006782119000, notificate rispettivamente in data 31.01.2012, 27.06.2012, 21.06.2012 attinenti a Diritto annuale Camera di
Commercio per l'anno 2009, Tarsu per l'anno 2010, 2011, IVA per l'anno 2008, dell'importo complessivo di €. 1.282,59 per i seguenti motivi:
1) nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento impugnata;
2) intervenuta prescrizione.
Si costituivano in giudizio sia l'Agente della Riscossione che l'Ufficio impositore chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria parte ricorrente insisteva nelle proprie deduzioni e rilevava che per quanto riguardava il pagamento dei diritti alla Camera di Commercio per l'anno 2009 l'Ufficio aveva provveduto allo sgravio.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che, come dimostrato dal ricorrente versando in atti la relativa documentazione, la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, con comunicazione del 25 luglio 2022 (prot. n. 0031870/
U), ha disposto l'avvenuto sgravio della cartella oggetto del contendere, allegando copia dello sgravio telematico. Pertanto, il detto sgravio comporta l'estinzione del credito nella parte relativa al Diritto annuale
Camera di Commercio per l'anno 2009 con conseguente cessazione della materia del contendere.
All'opposto l'intimazione di pagamento è legittima per la restante parte poiché le doglianze di parte ricorrente risultano infondate.
Invero, come da documentazione versata in atti, i ruoli di cui alle cartelle di pagamento n.
29620110054667533000, n. 29620120035599882000, n. 29620120006782119000, cui si riferisce l'intimazione di pagamento impugnata, sono divenuti definitivi ed esigibili per mancata impugnazione delle medesime cartelle di pagamento, regolarmente notificate in data 31.01.2012, 27.06.2012, 21.06.2012.
Con riferimento alla contestata regolarità delle notifiche si rileva che le cartelle di pagamento n.
29620110054667533000 e n. 29620120006782119000 sono state notificate dal messo notificatore in data
31.01.2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante affissione e deposito alla Casa Comunale di Villabate e invio successivo della raccomandata informativa presso l'abitazione del ricorrente sita a Villabate in Indirizzo_1, regolarmente ricevute mentre la cartella di pagamento n. 29620120035599882000 è stata notificata dal messo notificatore in data 21.06.2012 presso l'abitazione del ricorrente sita a
Villabate in Indirizzo_1 a mani della sig.ra Nominativo_1 che si è qualificata moglie del ricorrente e invio successivo della raccomandata informativa, come risulta dalla documentazione in atti. Dalla accertata definitività degli atti prodromici alla intimazione, regolarmente notificati e non impugnati, alla luce del principio dell'autonoma impugnabilità per vizi propri degli atti impositivi, consegue che la intimazione di pagamento, quale atto esecutivo di notifica dell'iscrizione a ruolo del credito tributario operata dall'Ente impositore, può essere impugnata solo per vizi propri e non per quelli relativi ad altri prodromici provvedimenti di cui il ricorrente abbia ha avuto conoscenza e che ha ritenuto di non impugnare. Pertanto, ogni questione afferente al merito ed alla fondatezza della pretesa fiscale deve essere rigettata (Cass. n. 25995-2017; Cass. n.10702 – 2020).
La regolare notifica delle cartelle di pagamento e la loro definitività determina, altresì, l'effetto interruttivo della prescrizione tanto più che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ulteriormente interrotto i termini notificando, dopo le cartelle di pagamento suindicate, in data 15.12.2015 l'intimazione di pagamento n.
29620159010446355000 e in data 28.06.2022 l'intimazione di pagamento n. 29620229002713779000, oggi impugnata. In detta fattispecie si inserisce, peraltro, la normativa derivante dalla emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato sostanziali modifiche a detta disciplina con l'art.68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Alla luce di quanto sopra, dunque, non vi è dubbio durante detto periodo, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Peraltro la prescrizione risulta dunque sospesa a seguito delle attività di riscossione prevista dalla disciplina emergenziale per far fronte all'epidemia da covid nel periodo de quo e pertanto non è decorsa.
Le spese seguono la soccombenza parziale e si pongono a carico del ricorrente nella misura di euro 250, oltre oneri ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alla parte della cartella relativa al Diritto annuale
Camera di Commercio per l'anno 2009, e rigetta il ricorso nel resto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di euro 250, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in data 13 gennaio 2026.