Art. 6.
Il n. 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022 , riportato nell' art. 14 della legge 30 dicembre 1923, n. 3283 , e' modificato come segue:
"1) Gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente delle Sue Case Civile e Militare".
Il n. 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022 , riportato nell' art. 14 della legge 30 dicembre 1923, n. 3283 , e' modificato come segue:
"1) Gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente delle Sue Case Civile e Militare".