Art. 16. (Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa)
Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze.
Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e la conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate.
Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze.
Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e la conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate.