Art. 7.
Gli aiutanti dichiarati non idonei non possono piu' chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.
E' fatta salva la facolta' di ricorso nei termini e modi di legge avverso le dichiarazioni di non idoneita'.
Gli ex aiutanti il cui ricorso, previsto nel comma precedente, venga respinto rimarranno nel ruolo transitorio di cui all'art. 1 con le attuali funzioni ed il normale sviluppo di carriera del gruppo C, sino al completo esaurimento del detto ruolo transitorio.
Gli aiutanti dichiarati non idonei non possono piu' chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.
E' fatta salva la facolta' di ricorso nei termini e modi di legge avverso le dichiarazioni di non idoneita'.
Gli ex aiutanti il cui ricorso, previsto nel comma precedente, venga respinto rimarranno nel ruolo transitorio di cui all'art. 1 con le attuali funzioni ed il normale sviluppo di carriera del gruppo C, sino al completo esaurimento del detto ruolo transitorio.