Art. 10.
L'art. 19 della legge e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano anche ai contratti e relativi corrispettivi di appalto per le modificazioni, trasformazioni e riparazioni di cui al presente capo".
L'art. 19 della legge e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano anche ai contratti e relativi corrispettivi di appalto per le modificazioni, trasformazioni e riparazioni di cui al presente capo".