Art. 1.
Per l'elezione della Camera dei deputati si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74 , con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Per l'elezione della Camera dei deputati si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74 , con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.