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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 793/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11285/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N.131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11288 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6642/2025 depositato il
10/07/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio IUC IMU n. 11288 notificato in data 22 marzo 2024 con il quale Roma Capitale richiedeva il pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2019 per la somma di euro 2.701,63, oltre sanzioni ed interessi, per un totale di euro 3.702,73 lamentando la mancata identificazione esatta dell'immobile ed inoltre errori di calcolo nel conteggio anche in ragione della rivalutazione del 5% della rendita catastale.
Denuncia altresì che l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento è fatiscente ed è inagibile richiamando all'uopo la Risoluzione n.4/DF del 16 novembre 2023 del MEF che ha chiarito e confermato quello che ha statuito la giurisprudenza (Cass. n. 1016/2023; Cass. 4182/2019; Cass. n. 19665/2023 che prevedono al meno uno sconto del 50% sull'imposta locale e Cass. n. 8620/2019 su Ici) in caso di fabbricato fatiscente o, comunque, non in grado di creare rendita non può essere assoggettato a tributi locali, in particolare all'IMU.
Eccepisce la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e, dunque, per violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) e per assenza del contraddittorio e, dunque, per violazione dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, per violazione degli artt. 3, 23, 24, 97 primo comma della Costituzione e della Carta dei diritti dell'Uomo
(CEDU).
Roma Capitale si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, in quanto le questioni sollevate riguarderebbero anche il classamento, la categoria e l'attribuzione di rendita dell'immobile iscritto al Dati catastali_1 di competenza dell'Agenzia del Territorio e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza questa Corte in composizione monocratica ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Si evidenzia che, nella fattispecie, per come si evince dalla visura catastale, la parte ricorrente presentava la procedura di variazione per l'immobile di cui al Dati catastali_1, del 30/09/2008 Pratica n. RM1215835 con rendita di euro 3.034,18 e l'Ufficio del Territorio procedeva, entro i termini previsti, alla determinazione della rendita catastale definitiva.
In tal caso tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte,
sono giuridicamente conosciute dal dichiarante e non necessitano quindi di notificazione.
Non si rilevano inoltre i dedotti errori di calcolo.
Quanto alla asserita non assoggettabilità dell'imposta IMU relativamente alle unità immobiliari fatiscenti, si premette che le agevolazioni fiscali rappresentano disposizioni eccezionali e come tali non sono applicabili a fattispecie diverse da quelle contemplate dal legislatore e che quindi non possono essere oggetto d'interpretazione analogica o estensiva.
L'inagibilità o l'inabilità, consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art 3 lettere a) e B) del D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380.
La ratio di tale norma, di carattere agevolativo, è quella di evitare che i fabbricati rientranti in tali fattispecie siano assoggettati all'imposta allo stesso modo di quelli che,
essendo utilizzabili, manifestino una diversa capacità contributiva.
Dal tenore di tale disposizione, tuttavia, si desume che l'agevolazione non è automatica in quanto il proprietario dell'unità immobiliare dichiarata inagibile deve dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzazione dell'immobile attraverso una preventiva formalizzazione di tale status.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445.
La dichiarazione va redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Capitolina e inoltrata al
Dipartimento Risorse Economiche nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.
Di conseguenza, non è sufficiente che il fabbricato risulti di fatto inagibile o inabitabile,
dovendo concorrere la duplice circostanza rappresentata, da un lato, dall'avvenuta manifestazione al Comune di tale situazione e dall'altro dalla non utilizzazione, in concreto, del bene interessato.
Va sottolineato che tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 comma 12- ter, del D.L. 201/2011, deve essere presentata dai soggetti passivi, entro 90 giorni dalla data in cui intervengono le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
A tal proposito appare sufficiente rilevare che la società ricorrente non ha comprovato di avere depositato la dichiarazione sostitutiva ai fini IMU per inagibilità.
Si rammenta altresì che solo la tipologia di interventi di ristrutturazione urbanistica, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia giustificano il riconoscimento del trattamento fiscale agevolato in materia IMU.
A conferma della fondatezza della pretesa tributaria dell'Ente impositore si rileva pertanto, l'omessa presentazione, da parte della società ricorrente, della comunicazione
IMU, nella quale avrebbe dovuto segnalare l'eventuale riduzione di imposta per inagibilità dell'unità immobiliare per la quale veniva richiesta l'applicazione dell'agevolazione.
La riduzione di imposta è infatti comunque subordinata alla presentazione dell'istanza da parte del contribuente, non spettando di certo al Comune l'onere di attivarsi per verificare lo stato degli immobili dislocati nel proprio ambito territoriale laddove invece i proprietari degli immobili medesimi non ottemperano a tutti gli obblighi sostanziali e formali posti a loro carico al fine di ottenere un'agevolazione.
D'altra parte è noto che la sussistenza dell'onere della prova in capo al contribuente deriva non solo dai principi regolatori di tale istituto, ma anche dal fatto che, nel caso di specie, viene invocata una normativa di carattere sostanzialmente agevolativo, tale dovendosi considerare la riduzione dell'IMU del 50%.
Quanto al difetto di motivazione dell'atto impositivo eccepito dal ricorrente è sufficiente rammentare che, secondo la Suprema Corte, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “l'an” ed il “quantum” dell'imposta.
Inoltre non si ravvisa nel caso in esame la mancata attivazione del contraddittorio anticipato e, di conseguenza, la violazione del diritto di difesa e il principio di collaborazione e buona fede tra Ente impositore e contribuente.
A tal proposito si rimanda all'intervento della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha negato che, comunque, anche dopo l'entrata in vigore della Legge 27 luglio 2000,
n. 212, nello stato attuale della legislazione, l'ordinamento tributario incorpori una garanzia generale del contraddittorio applicabile ad ogni procedimento di formazione della pretesa tributaria (Cass. Sent. 29 dicembre 2010, n. 26316). In termini più espliciti, l'assenza di una disposizione di carattere generale che imponga l'attivazione di un contraddittorio preventivo per ogni tipologia di controllo impedisce a tale istituto di diritto amministrativo di trovare sempre collocazione in ambito tributario.
Al contrario, il Fisco è obbligato al contraddittorio quando la pretesa impositiva nasce da incertezze fra i dati dichiarati e quelli in suo possesso.
Quanto alla fattispecie che ci occupa, la pura e semplice omissione dei versamenti non giustifica la presenza di garanzie in favore del contribuente, che non avendo liquidato il dovuto, non può di certo ignorare le ragioni fattuali e giuridiche dell'avviso di accertamento notificatogli.
A tal proposito la giurisprudenza è costante nell'affermare che nel caso di mera liquidazione dell'imposta, e anche quando siano chiesti in pagamento interessi per ritardato od omesso pagamento, il contribuente stesso è già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale (Cass. Sent. nn.
795/2011; 17396/2010; 22035/2010; 18415/2005; 15638/2004).
Tenuto conto della particolarità delle questioni oggetto di controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Roma 3 luglio 2025
Il Giudice Monocratico
LA TA RN
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11285/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N.131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11288 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6642/2025 depositato il
10/07/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio IUC IMU n. 11288 notificato in data 22 marzo 2024 con il quale Roma Capitale richiedeva il pagamento dell'imposta IMU per l'anno 2019 per la somma di euro 2.701,63, oltre sanzioni ed interessi, per un totale di euro 3.702,73 lamentando la mancata identificazione esatta dell'immobile ed inoltre errori di calcolo nel conteggio anche in ragione della rivalutazione del 5% della rendita catastale.
Denuncia altresì che l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento è fatiscente ed è inagibile richiamando all'uopo la Risoluzione n.4/DF del 16 novembre 2023 del MEF che ha chiarito e confermato quello che ha statuito la giurisprudenza (Cass. n. 1016/2023; Cass. 4182/2019; Cass. n. 19665/2023 che prevedono al meno uno sconto del 50% sull'imposta locale e Cass. n. 8620/2019 su Ici) in caso di fabbricato fatiscente o, comunque, non in grado di creare rendita non può essere assoggettato a tributi locali, in particolare all'IMU.
Eccepisce la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e, dunque, per violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) e per assenza del contraddittorio e, dunque, per violazione dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, per violazione degli artt. 3, 23, 24, 97 primo comma della Costituzione e della Carta dei diritti dell'Uomo
(CEDU).
Roma Capitale si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, in quanto le questioni sollevate riguarderebbero anche il classamento, la categoria e l'attribuzione di rendita dell'immobile iscritto al Dati catastali_1 di competenza dell'Agenzia del Territorio e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza questa Corte in composizione monocratica ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Si evidenzia che, nella fattispecie, per come si evince dalla visura catastale, la parte ricorrente presentava la procedura di variazione per l'immobile di cui al Dati catastali_1, del 30/09/2008 Pratica n. RM1215835 con rendita di euro 3.034,18 e l'Ufficio del Territorio procedeva, entro i termini previsti, alla determinazione della rendita catastale definitiva.
In tal caso tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte,
sono giuridicamente conosciute dal dichiarante e non necessitano quindi di notificazione.
Non si rilevano inoltre i dedotti errori di calcolo.
Quanto alla asserita non assoggettabilità dell'imposta IMU relativamente alle unità immobiliari fatiscenti, si premette che le agevolazioni fiscali rappresentano disposizioni eccezionali e come tali non sono applicabili a fattispecie diverse da quelle contemplate dal legislatore e che quindi non possono essere oggetto d'interpretazione analogica o estensiva.
L'inagibilità o l'inabilità, consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art 3 lettere a) e B) del D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380.
La ratio di tale norma, di carattere agevolativo, è quella di evitare che i fabbricati rientranti in tali fattispecie siano assoggettati all'imposta allo stesso modo di quelli che,
essendo utilizzabili, manifestino una diversa capacità contributiva.
Dal tenore di tale disposizione, tuttavia, si desume che l'agevolazione non è automatica in quanto il proprietario dell'unità immobiliare dichiarata inagibile deve dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzazione dell'immobile attraverso una preventiva formalizzazione di tale status.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445.
La dichiarazione va redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Capitolina e inoltrata al
Dipartimento Risorse Economiche nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.
Di conseguenza, non è sufficiente che il fabbricato risulti di fatto inagibile o inabitabile,
dovendo concorrere la duplice circostanza rappresentata, da un lato, dall'avvenuta manifestazione al Comune di tale situazione e dall'altro dalla non utilizzazione, in concreto, del bene interessato.
Va sottolineato che tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 comma 12- ter, del D.L. 201/2011, deve essere presentata dai soggetti passivi, entro 90 giorni dalla data in cui intervengono le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
A tal proposito appare sufficiente rilevare che la società ricorrente non ha comprovato di avere depositato la dichiarazione sostitutiva ai fini IMU per inagibilità.
Si rammenta altresì che solo la tipologia di interventi di ristrutturazione urbanistica, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia giustificano il riconoscimento del trattamento fiscale agevolato in materia IMU.
A conferma della fondatezza della pretesa tributaria dell'Ente impositore si rileva pertanto, l'omessa presentazione, da parte della società ricorrente, della comunicazione
IMU, nella quale avrebbe dovuto segnalare l'eventuale riduzione di imposta per inagibilità dell'unità immobiliare per la quale veniva richiesta l'applicazione dell'agevolazione.
La riduzione di imposta è infatti comunque subordinata alla presentazione dell'istanza da parte del contribuente, non spettando di certo al Comune l'onere di attivarsi per verificare lo stato degli immobili dislocati nel proprio ambito territoriale laddove invece i proprietari degli immobili medesimi non ottemperano a tutti gli obblighi sostanziali e formali posti a loro carico al fine di ottenere un'agevolazione.
D'altra parte è noto che la sussistenza dell'onere della prova in capo al contribuente deriva non solo dai principi regolatori di tale istituto, ma anche dal fatto che, nel caso di specie, viene invocata una normativa di carattere sostanzialmente agevolativo, tale dovendosi considerare la riduzione dell'IMU del 50%.
Quanto al difetto di motivazione dell'atto impositivo eccepito dal ricorrente è sufficiente rammentare che, secondo la Suprema Corte, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “l'an” ed il “quantum” dell'imposta.
Inoltre non si ravvisa nel caso in esame la mancata attivazione del contraddittorio anticipato e, di conseguenza, la violazione del diritto di difesa e il principio di collaborazione e buona fede tra Ente impositore e contribuente.
A tal proposito si rimanda all'intervento della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha negato che, comunque, anche dopo l'entrata in vigore della Legge 27 luglio 2000,
n. 212, nello stato attuale della legislazione, l'ordinamento tributario incorpori una garanzia generale del contraddittorio applicabile ad ogni procedimento di formazione della pretesa tributaria (Cass. Sent. 29 dicembre 2010, n. 26316). In termini più espliciti, l'assenza di una disposizione di carattere generale che imponga l'attivazione di un contraddittorio preventivo per ogni tipologia di controllo impedisce a tale istituto di diritto amministrativo di trovare sempre collocazione in ambito tributario.
Al contrario, il Fisco è obbligato al contraddittorio quando la pretesa impositiva nasce da incertezze fra i dati dichiarati e quelli in suo possesso.
Quanto alla fattispecie che ci occupa, la pura e semplice omissione dei versamenti non giustifica la presenza di garanzie in favore del contribuente, che non avendo liquidato il dovuto, non può di certo ignorare le ragioni fattuali e giuridiche dell'avviso di accertamento notificatogli.
A tal proposito la giurisprudenza è costante nell'affermare che nel caso di mera liquidazione dell'imposta, e anche quando siano chiesti in pagamento interessi per ritardato od omesso pagamento, il contribuente stesso è già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale (Cass. Sent. nn.
795/2011; 17396/2010; 22035/2010; 18415/2005; 15638/2004).
Tenuto conto della particolarità delle questioni oggetto di controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Roma 3 luglio 2025
Il Giudice Monocratico
LA TA RN