Art. 3. Adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo
relativa ai contratti bancari e finanziari 1. All'articolo 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, la nota 2-bis e' sostituita dalla seguente:
"2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa' fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 : per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000.".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 recante:
"Disciplina dell'imposta di bollo" come sostituito dal D.M. 20 agosto 1992, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio: imposta fissa: L. 15.000; modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
Note: 1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. 2. L'imposta e' dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'Iva.
2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa' fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 : per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000".
- Il Titolo VI del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' rubricato "Trasparenza delle condizioni contrattuali".
- Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 , reca: "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi".
relativa ai contratti bancari e finanziari 1. All'articolo 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, la nota 2-bis e' sostituita dalla seguente:
"2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa' fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 : per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000.".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 recante:
"Disciplina dell'imposta di bollo" come sostituito dal D.M. 20 agosto 1992, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio: imposta fissa: L. 15.000; modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
Note: 1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. 2. L'imposta e' dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'Iva.
2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa' fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 : per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000".
- Il Titolo VI del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' rubricato "Trasparenza delle condizioni contrattuali".
- Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 , reca: "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi".