Art. 24.
(Limitazione per il rifornimento di combustibile).
Le navi da guerra belligeranti, che si sono rifornite di combustibile in un porto dello Stato, non possono rinnovare l'approvvigionamento nel medesimo o in altro porto dello Stato, se non sono trascorsi almeno tre mesi.
(Limitazione per il rifornimento di combustibile).
Le navi da guerra belligeranti, che si sono rifornite di combustibile in un porto dello Stato, non possono rinnovare l'approvvigionamento nel medesimo o in altro porto dello Stato, se non sono trascorsi almeno tre mesi.