Sentenza 20 marzo 2001
Massime • 1
Ai fini dell'inquadramento previdenziale delle imprese, l'attività di progettazione svolta su incarico di imprese edili è da considerarsi di natura ausiliaria rispetto all'attività produttiva (con la conseguente assimilazione a quest'ultima), ove risulti l'esclusiva ed incontestabile connessione funzionale della prima attività rispetto alla seconda, a nulla rilevando la provenienza degli incarichi di progettazione anche da soggetti diversi dalle imprese edili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3979 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Ing. Giovanni Billia, rap presentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Fabrizio Correra, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- ricorrente -
contro
TECHMTAL s.p.a., in persona del Presidente ing. Antonio Monaco, elettivamente domiciliata in Roma alla. via Pisanelli n.4, presso l'avv. Giuseppe Gigli, che, unitamente all'avv. Riccardo Cinti, la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
nonché
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - INPDAI -, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma alla via Orazio, 31 presso l'avv. Costantino Tonelli Conti che lo rappresenta e difende per procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 180 del 25/3/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2001 dal relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Sgroi, per delega avv. Correra, Cinti e Tonelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25/3/1988 il Tribunale di Verona, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti della CH s.p.a. e dell'INPDAI, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando l'inquadramento della CH, nel settore industriale quale impresa ausiliaria, e conseguentemente, l'assicurazione presso l'INPDAI, dei suoi dirigenti e presso l'INPS, nel settore industria, dei suoi impiegati.
Precisava in motivazione che oggetto della controversia era l'inquadramento previdenziale dei dirigenti ed impiegati, già assicurati i dirigenti presso l'INPDAI e gli impiegati presso l'Inps nel settore industria, a decorrere dal 1/1/1997 secondo la previsione dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989. Rilevava che questa norma, pur introducendo il nuovo settore del terziario, aveva conservato l'aggregazione al settore ausiliato delle attività ausiliarie. Rilevava che il primo giudice aveva accertato che l'attività svolta dalla CH fosse di engineering, collegata all'attività edilizia.
Osservava, quindi, che l'elemento distintivo per l'inquadramento di attività produttrici di servizi nel terziari ovvero nell'industriale quali ausiliarie e la mancanza nelle seconde di una autonomia funzionale per essere un supporto di un solo settore industriale. Condivideva, pertanto (il giudizio del Pretore che l'attività della CH s.p.a non presentava autonomia intrinseca rispetto alla attività della impresa edile in quanto la sua attività può essere utilizzata solo dalle imprese edili, conseguentemente ne riteneva corretto l'inquadramento nel settore industrial e con le conseguenze sull'inquadramento previdenziale dei dipendenti.
Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo l'INPS, resistono con controricorso l'INPDAI e la CH, che ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'INPS censura la sentenza impugnata perché, pur condividendo espressamente l'accertamento di fatto del primo giudice, non tiene conto che il Pretore aveva accertato che l'attività della CH si svolgeva sia su incarico d'imprese edili sia su incarico di altri committenti, sicché non appare fondata la conclusione che l'impresa sia ausiliaria solo di imprese edili.
La censura non investe la regola di diritto affermata dal Tribunale, e conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. nn. 5825 del 1988, 8036 del 1990, 1709 del 1993, 8259 del 1995, 7767 del 1996, secondo la quale è impresa ausiliaria quella che è di supporto ad un solo settore industriale o commerciale e pertanto, appare infondata la denunzia di violazione dell'art. 49 della legge n. 98 del 1989 che ha fissato detta regola, ma concerne la logicità dell'accertamento di fatto della unicità del settore produttivo cui sarebbe stata di ausilio la CH sul rilievo che committente della medesima erano, oltre le imprese edili, anche, altri committenti.
Nel formulare la censura l'INPS conferma che l'attività della società era di progettazione nel settore edile. La sentenza impugnata ha accertato che questa attività di progettazione avveniva anche su committenza di enti pubblici e di privati.
Osserva il Collegio che al fine di accertare la natura di attività, ausiliaria dell'attività di progettazione rispetto a quella di produzione rileva soltanto l'esclusiva ed incontestabile connessione funzionale della prima attività rispetto alla seconda, mentre è irrilevante la natura della committenza. Il fatto che il committente potesse essere un ente pubblico o una società commerciale o, comunque, un soggetto diverso da una impresa edile, non muta la natura della attività dell'impresa ed il suo collegamento funzionale esclusivo con l'attività delle imprese edili, delle quali resta ausiliaria.
Questi rilievi sono assorbenti rispetto alla ulteriore ragione di inquadramento presso l'INPDAI, che riguarda però solo i dirigenti, i quali, se inquadrati presso questo Istituto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, conservano detta iscrizione in forza del secondo comma dell'art. 27 del d.l. n. 669 del 1996 convertito con legge n. 30 del 1997.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in 54.000, oltre L.
3.000.000 di onorario di avvocato in favore di ciascuno dei controricorrenti. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2001