Sentenza 9 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2018, n. 15679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15679 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC LO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
MARIA DANIELA BORSELLINO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola che ha concluso per ('inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza resa il 30 maggio 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato CI per il reato di tentata rapina impropria aggravata, escludeva l'aggravante del numero delle persone e operava la riduzione per il tentativo, rideterminando la pena inflitta.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 1)violazione di legge in relazione all'articolo 628 comma 2 cod.pen., sul rilievo che i giudici di merito avrebbero erroneamente inquadrato la condotta dell'imputato nella figura delittuosa del tentativo di rapina impropria, mentre dagli atti di indagini risulta che l'imputato non ha mai avuto la disponibilità e il possesso della merce, che avrebbe voluto sottrarre dal supermercato, e ha spintonato l'addetto alla vigilanza perché questi lo aveva trattenuto fisicamente. Pertanto la condotta dell'imputato avrebbe dovuto essere qualificata come tentativo di furto e percosse. 2) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.6 cod.pen.. Il giudice d'appello non ha riconosciuto tale attenuante, in considerazione del fatto che la restituzione della merce sarebbe stata imposta dal personale di vigilanza del supermercato e non eseguita spontaneamente dall'imputato. Di contro il difensore evidenzia che il CI inizialmente aveva riconsegnato solo due delle tre bottiglie sottratte, cercando di allontanarsi, ma poi aveva abbandonato fuori dall'esercizio commerciale anche la terza bottiglia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed infatti anche recentemente questa corte nella sua più autorevole composizione ha ribadito che" È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità." (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012 - dep. 12/09/2012, Reina, Rv. 25315301). Non va poi trascurato che secondo giurisprudenza consolidata "Integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza". (Sez. 5, Sentenza n. 20838 del 07/02/2013) Nel caso in esame è stato accertato che l'imputato ha superato le casse del supermercato portando con sè una bottiglia sottratta, dopo avere usato violenza nei confronti dell'addetto alla vigilanza e, solo una volta fuori dal supermercato, vistosi inseguito, ha abbandonato la refurtiva sul posto, posandola per terra. Aderendo all'orientamento suesposto, la condotta a lui addebitata come tentativo, avrebbe dovuto essere contestata come rapina impropria, poichè configura in realtà un'ipotesi di delitto consumato.
2.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Occorre premettere che secondo un consolidato orientamento giurispudenziale, "Non è applicabile al tentativo, ed in particolare al tentativo di furto, l'attenuante della riparazione del danno, poiché questa presuppone la consumazione del reato e l'esistenza di un danno conseguente alla sottrazione della cosa, danno che, ai fini penali, dev'essere valutato con riferimento alla cosa che l'agente intendeva sottrarre" (Sez. 2, n. 5 del 12/06/1992 - dep. 05/01/1993, P.M. in proc. Russo, Rv. 19264001). Solo alcune isolate e risalenti pronunzie hanno affermato che "La circostanza attenuante inerente alla riparazione del danno (art 62 n. 6 prima ipotesi cod.I pen.) è applicabile al tentativo di rapina impropria, sia in relazione al danno patrimoniale che possa essere stato cagionato nel corso della condotta criminosa intesa a commettere il furto e rimasta allo stadio di tentativo,sia in relazione alla violenza che l'agente ha adoperato immediatamente dopo la condotta anzidetta al fine di procurare a se o ad altri l'impunità.( Sez. 2, Sentenza n. 1777 del 27/10/1971). Ma il collegio ritiene preferibile il primo e maggioritario orientamento che esclude a priori l'applicabilità dell'attenuante invocata dalla difesa all'ipotesi di tentativo. Ciò posto in punto di diritto, deve poi rilevarsi, in fatto, che certamente non integra una condotta riparatoria quella dell'autore del furto che, bloccato dall'addetto di vigilanza, restituisce due delle tre bottiglie sottratte, poiché non si tratta di condotta spontanea. Anche la circostanza che l'imputato una volta uscito dal supermercato abbia abbandonato la terza bottiglia, è certamente frutto della pressione esercitata dagli addetti alla vigilanza, che poco dopo, infatti, lo riuscivano a bloccare, e non può integrare un'attenuante del delitto tentato. Potrebbe, al più, qualificarsi come attività riparativa l'atto successivo di posare per terra la bottiglia appena sottratta, per evitare di romperla. Ma, come già evidenziato, ciò presupporrebbe la qualificazione della condotta del CI come rapina consumata. Nel caso in esame occorre, altresì, rilevare la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché i giudici di merito hanno riconosciuto al CI l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenendola equivalente alla recidiva reiterata specifica riconosciuta a suo carico. A norma dell'articolo 69, comma 4, cod. pen. sussiste divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata specifica. La legittimità di tale previsione è stata anche recentemente confermata da questa Corte che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017 - dep. 31/03/2017, Giordano, Rv. 26952201) E' principio consolidato che per proporre impugnazione occorre, a pena di inammissibilità, avervi interesse, e detto interesse deve essere attuale e concreto. Ed è stato affermato che un'impugnazione finalizzata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, nell'ipotesi in cui nel precedente grado di giudizio sia stata ritenuta la prevalenza di circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse in quanto l'imputato, in caso di accoglimento del gravame su tale punto, non verrebbe concretamente a mutare in senso a lui favorevole la situazione sanzionatoria. (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997 - dep. 21/01/1998, Di Fini, Rv. 20944401.) Allo stesso modo, nel caso in esame, deve ritenersi carente di interesse l'impugnazione diretta ad ottenere un'attenuante che non potrebbe incidere sul giudizio di bilanciamento in modo più favorevole all'imputato. Per quanto sin qui argomentato , il ricorso è manifestamente infondato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa de