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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/12/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.° 4131/2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 11/12/2025
All'udienza del 11/12/2025 alle ore 13,00 innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1 sono presenti:
l'avv. Luigi Elefante per la parte ricorrente presente di persona;
Parte_1
l'avv. Giacomo Gibellini, procuratore dello Stato dell'Avvocatura distrettuale di
Bologna per la parte resistente.
Si procede alla discussione della causa di accertamento del riconoscimento dello status di vittima del dovere.
L'avv. Luigi Elefante discute oralmente la causa e contesta le eccezioni avversarie in tema di prescrizione;
si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento. Esibisce le sentenze n. 479/2025 e n. 920/2025 di questa
Sezione lavoro del Tribunale di Bologna in tema di “fatti vittimizzanti” riferiti agli incidenti stradali e chiede di poterle produrre in copia. Dichiara di rinunciare alla istanza di consulenza tecnica d'ufficio essendo prescritto il diritto alla speciale elargizione, beneficio una tantum che viene parametrato alla invalidità complessiva.
Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio e da distrarre.
L'avv. Giacomo Gibellini si riporta alle eccezioni e deduzioni della memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 12 marzo 2025 e insiste per il rigetto della domanda attorea in conformità alle conclusioni rassegnate nella medesima memoria. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare esentando le parti dalla comparizione all'esito della camera di consiglio stessa;
alle ore 15,25, assenti le parti, decide la causa con sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c., dando lettura dell'allegato dispositivo e riservando il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 11/12/2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 4131/2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra
(avv. Luigi Elefante) Parte_1
e
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna) Controparte_1
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande attoree.
Spese compensate.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 11 dicembre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 11/12/2025
All'udienza del 11/12/2025 alle ore 13,00 innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1 sono presenti:
l'avv. Luigi Elefante per la parte ricorrente presente di persona;
Parte_1
l'avv. Giacomo Gibellini, procuratore dello Stato dell'Avvocatura distrettuale di
Bologna per la parte resistente.
Si procede alla discussione della causa di accertamento del riconoscimento dello status di vittima del dovere.
L'avv. Luigi Elefante discute oralmente la causa e contesta le eccezioni avversarie in tema di prescrizione;
si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento. Esibisce le sentenze n. 479/2025 e n. 920/2025 di questa
Sezione lavoro del Tribunale di Bologna in tema di “fatti vittimizzanti” riferiti agli incidenti stradali e chiede di poterle produrre in copia. Dichiara di rinunciare alla istanza di consulenza tecnica d'ufficio essendo prescritto il diritto alla speciale elargizione, beneficio una tantum che viene parametrato alla invalidità complessiva.
Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio e da distrarre.
L'avv. Giacomo Gibellini si riporta alle eccezioni e deduzioni della memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 12 marzo 2025 e insiste per il rigetto della domanda attorea in conformità alle conclusioni rassegnate nella medesima memoria. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare esentando le parti dalla comparizione all'esito della camera di consiglio stessa;
alle ore 15,25, assenti le parti, decide la causa con sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c., dando lettura dell'allegato dispositivo e riservando il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 11/12/2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 4131/2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra
(avv. Luigi Elefante) Parte_1
e
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna) Controparte_1
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande attoree.
Spese compensate.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 11 dicembre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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