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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1081/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7432/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010441515000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010441515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010441515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010441515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010441515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione n. 03420249010441515000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata il 23 ottobre 2024, per il pagamento della somma di
Euro 5509,06, emessa sulla base delle seguenti cartelle di pagamento;
- n. 034201660019493603000, notificata il 16 dicembre 2016, relativa a tassa automobilistica degli anni
2011 e 2012;
- n. 03420180012093387000, notificata il 17 luglio 2019, relativa a tassa automobilistica degli anni 2013 e
2014;
- n. 034201900134474929000, notificata l'11 novembre 2019, relativa a Iva dell'anno 1984;
- n. 03420200010583824000, notificata il 23 dicembre 2021, relativa a TARI dell'anno 2018;
- n. 03420200023620504000, notificata il 14 aprile 2022, relativa a TARI dell'anno 2019.
Il ricorrente ha limitato l'impugnazione ai crediti di cui alle cartelle n. 034201660019493603000 e n.
03420180012093387000, relative, rispettivamente, a tassa automobilistica degli anni 2011 e 2012 e degli anni 2013 e 2014 e alla cartella n. 034201900134474929000, notificata l'11 novembre 2019, relativa a Iva dell'anno 1984.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e ha eccepito la prescrizione dei crediti. Ha chiesto che l'intimazione sia dichiarata nulla ed inefficace, con vittoria di spese da distrarre.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale di Cosenza, resistendo al ricorso.
Il ricorrente ha prodotto memoria.
Nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondata, innanzitutto, la censura relativa alla mancata notificazione delle tre cartelle n.
034201660019493603000, n. 03420180012093387000 e n. 034201900134474929000, esclusivo oggetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha provato, infatti, la notifica delle tre cartelle, producendo copia degli avvisi di ricevimento.
Quanto all'eccezione di prescrizione, è chiaro che il computo del termine prescrizionale deve prendere le mosse dalla data di notifica delle cartelle, perché eventuali prescrizioni maturate antecedentemente si sarebbero dovute far valere con la tempestiva impugnazione delle cartelle (n. 034201660019493603000, notificata il 16 dicembre 2016; n. 03420180012093387000, notificata il 17 luglio 2019, n.
034201900134474929000, notificata l'11 novembre 2019.
È bene al riguardo prendere in considerazione separatamente il tributo erariale (Iva oltre interessi e sanzioni)
e la tassa automobilistica.
Rispetto ai tributi erariali trova pacificamente applicazione il termine di prescrizione ordinario di dieci anni
(tra le tante, Cass. civ. sez. V, 15 giugno 2023, n. 17234). Poiché la cartella è stata notificata l'11 novembre
2019, il tributo alla data di notifica dell'intimazione (23 ottobre 2024) non è prescritto.
Con riferimento a sanzioni e interessi relativi a tributi erariali trova, invece applicazione la prescrizione quinquennale, secondo le previsioni, rispettivamente, dell'art. 2984 c.c. e dell'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 472 (sull'autonomia di tali crediti, Cass. civ., sez. V, 11 agosto 2025, n. 23052). Anche rispetto a interessi e sanzioni non si è verificata alcuna prescrizione, giacché tra l'11 novembre 2019 e il 23 ottobre
2024 intercorrono meno di cinque anni.
Tutto ciò senza considerare la sospensione dei termini prevista dalle norme in materia di emergenza COVID
e il fatto che la cartella n. 034201900134474929000 è tra quelle oggetto delle intimazioni di pagamento n.
03420239002942500000, su cui si tornerà di qui a poco.
Quanto ai crediti relativi a tassa automobilistica la cartella n. 034201660019493603000 è stata notificata il
12 dicembre 2016 e la cartella n. 3420180012093387000 è stata notificata il 9 luglio 2019.
Il termine di prescrizione della tassa automobilistica, com'è noto, è di tre anni.
Orbene, in relazione ai crediti di cui alla cartella n. 034201660019493603000, il termine di prescrizione è stato interrotto una prima volta con la notifica dell'intimazione n. 034 2019 90034071 64/000, notificata il 30 settembre 2019. Successivamente si è avuta in data il 28 giugno 2023 la notifica di una seconda intimazione,
n. 034 2023 90029425 00/000, relativa a tale cartella.
Quanto alla cartella n. 3420180012093387000, notificata il 9 luglio 2019, essa ha formato oggetto dell'intimazione, n. 034 2023 90029425 00/000, notificata, come detto, il 28 giugno 2023.
In entrambi i casi l'intimazione del 28 giugno 2023 è stata notificata oltre il termine di tre anni dalla notifica del precedente atto interruttivo della prescrizione. Né varrebbe a evitare la prescrizione l'aggiunta dei 541 giorni di sospensione previsti dalle norme in materia di emergenza COVID.
Tuttavia, deve tenersi conto del più recente orientamento della Corte di cassazione, che appare ormai consolidato, che ha affermato il principio secondo cui l'intimazione di pagamento, quale atto riconducibile all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 corrispondente al precedente avviso di mora, è da considerare tra gli atti tipici impugnabili, contemplati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1990.
Conseguenza di ciò è la non facoltatività dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e, quindi, il consolidarsi della pretesa tributaria in caso di mancata proposizione di gravame avverso tale atto.
In particolare, è stato affermato il principio secondo cui: “Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736) (Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436). Nello stesso senso, tra le più recenti: Cass. civ., sez. V, ord. 6 luglio 2025, n. 18385;
Cass. civ., sez. V, ord. 31 dicembre 2025, n. 35019).
Non risulta che avverso l'intimazione n. 034 2023 90029425 00/000, notificata il 28 giugno 2023, che ha ad oggetto le due cartelle relative a tassa automobilistica, oltre che la cartella n. 034201900134474929000, relativa al tributo erariale di cui sopra, sia stata proposta impugnazione.
Ne consegue che, alla luce dell'indicato orientamento, possono farsi valere solo le vicende estintive successive alla notifica dell'intimazione notificata il 28 giugno 2023. Alla data di notifica dell'intimazione impugnata in questa sede (23 ottobre 2024) non può essersi verificata alcuna prescrizione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate nella misura di cui in dispositivo, ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546/1992 in favore della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate, che si sono avvalse della difesa di propri funzionari.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 700,00 (settecento/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge ed
Euro 560,00 (cinquecentosessanta/00), per ciascuna parte, in favore della Agenzia delle Entrate e della
Regione Calabria.
Il Giudice Monocratico
OV NI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7432/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010441515000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010441515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010441515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010441515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010441515000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione n. 03420249010441515000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata il 23 ottobre 2024, per il pagamento della somma di
Euro 5509,06, emessa sulla base delle seguenti cartelle di pagamento;
- n. 034201660019493603000, notificata il 16 dicembre 2016, relativa a tassa automobilistica degli anni
2011 e 2012;
- n. 03420180012093387000, notificata il 17 luglio 2019, relativa a tassa automobilistica degli anni 2013 e
2014;
- n. 034201900134474929000, notificata l'11 novembre 2019, relativa a Iva dell'anno 1984;
- n. 03420200010583824000, notificata il 23 dicembre 2021, relativa a TARI dell'anno 2018;
- n. 03420200023620504000, notificata il 14 aprile 2022, relativa a TARI dell'anno 2019.
Il ricorrente ha limitato l'impugnazione ai crediti di cui alle cartelle n. 034201660019493603000 e n.
03420180012093387000, relative, rispettivamente, a tassa automobilistica degli anni 2011 e 2012 e degli anni 2013 e 2014 e alla cartella n. 034201900134474929000, notificata l'11 novembre 2019, relativa a Iva dell'anno 1984.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e ha eccepito la prescrizione dei crediti. Ha chiesto che l'intimazione sia dichiarata nulla ed inefficace, con vittoria di spese da distrarre.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale di Cosenza, resistendo al ricorso.
Il ricorrente ha prodotto memoria.
Nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondata, innanzitutto, la censura relativa alla mancata notificazione delle tre cartelle n.
034201660019493603000, n. 03420180012093387000 e n. 034201900134474929000, esclusivo oggetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha provato, infatti, la notifica delle tre cartelle, producendo copia degli avvisi di ricevimento.
Quanto all'eccezione di prescrizione, è chiaro che il computo del termine prescrizionale deve prendere le mosse dalla data di notifica delle cartelle, perché eventuali prescrizioni maturate antecedentemente si sarebbero dovute far valere con la tempestiva impugnazione delle cartelle (n. 034201660019493603000, notificata il 16 dicembre 2016; n. 03420180012093387000, notificata il 17 luglio 2019, n.
034201900134474929000, notificata l'11 novembre 2019.
È bene al riguardo prendere in considerazione separatamente il tributo erariale (Iva oltre interessi e sanzioni)
e la tassa automobilistica.
Rispetto ai tributi erariali trova pacificamente applicazione il termine di prescrizione ordinario di dieci anni
(tra le tante, Cass. civ. sez. V, 15 giugno 2023, n. 17234). Poiché la cartella è stata notificata l'11 novembre
2019, il tributo alla data di notifica dell'intimazione (23 ottobre 2024) non è prescritto.
Con riferimento a sanzioni e interessi relativi a tributi erariali trova, invece applicazione la prescrizione quinquennale, secondo le previsioni, rispettivamente, dell'art. 2984 c.c. e dell'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 472 (sull'autonomia di tali crediti, Cass. civ., sez. V, 11 agosto 2025, n. 23052). Anche rispetto a interessi e sanzioni non si è verificata alcuna prescrizione, giacché tra l'11 novembre 2019 e il 23 ottobre
2024 intercorrono meno di cinque anni.
Tutto ciò senza considerare la sospensione dei termini prevista dalle norme in materia di emergenza COVID
e il fatto che la cartella n. 034201900134474929000 è tra quelle oggetto delle intimazioni di pagamento n.
03420239002942500000, su cui si tornerà di qui a poco.
Quanto ai crediti relativi a tassa automobilistica la cartella n. 034201660019493603000 è stata notificata il
12 dicembre 2016 e la cartella n. 3420180012093387000 è stata notificata il 9 luglio 2019.
Il termine di prescrizione della tassa automobilistica, com'è noto, è di tre anni.
Orbene, in relazione ai crediti di cui alla cartella n. 034201660019493603000, il termine di prescrizione è stato interrotto una prima volta con la notifica dell'intimazione n. 034 2019 90034071 64/000, notificata il 30 settembre 2019. Successivamente si è avuta in data il 28 giugno 2023 la notifica di una seconda intimazione,
n. 034 2023 90029425 00/000, relativa a tale cartella.
Quanto alla cartella n. 3420180012093387000, notificata il 9 luglio 2019, essa ha formato oggetto dell'intimazione, n. 034 2023 90029425 00/000, notificata, come detto, il 28 giugno 2023.
In entrambi i casi l'intimazione del 28 giugno 2023 è stata notificata oltre il termine di tre anni dalla notifica del precedente atto interruttivo della prescrizione. Né varrebbe a evitare la prescrizione l'aggiunta dei 541 giorni di sospensione previsti dalle norme in materia di emergenza COVID.
Tuttavia, deve tenersi conto del più recente orientamento della Corte di cassazione, che appare ormai consolidato, che ha affermato il principio secondo cui l'intimazione di pagamento, quale atto riconducibile all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 corrispondente al precedente avviso di mora, è da considerare tra gli atti tipici impugnabili, contemplati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1990.
Conseguenza di ciò è la non facoltatività dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e, quindi, il consolidarsi della pretesa tributaria in caso di mancata proposizione di gravame avverso tale atto.
In particolare, è stato affermato il principio secondo cui: “Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736) (Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436). Nello stesso senso, tra le più recenti: Cass. civ., sez. V, ord. 6 luglio 2025, n. 18385;
Cass. civ., sez. V, ord. 31 dicembre 2025, n. 35019).
Non risulta che avverso l'intimazione n. 034 2023 90029425 00/000, notificata il 28 giugno 2023, che ha ad oggetto le due cartelle relative a tassa automobilistica, oltre che la cartella n. 034201900134474929000, relativa al tributo erariale di cui sopra, sia stata proposta impugnazione.
Ne consegue che, alla luce dell'indicato orientamento, possono farsi valere solo le vicende estintive successive alla notifica dell'intimazione notificata il 28 giugno 2023. Alla data di notifica dell'intimazione impugnata in questa sede (23 ottobre 2024) non può essersi verificata alcuna prescrizione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate nella misura di cui in dispositivo, ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546/1992 in favore della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate, che si sono avvalse della difesa di propri funzionari.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 700,00 (settecento/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge ed
Euro 560,00 (cinquecentosessanta/00), per ciascuna parte, in favore della Agenzia delle Entrate e della
Regione Calabria.
Il Giudice Monocratico
OV NI