Art. 13. 1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 , e' abrogato.
Nota all'art. 13:
- Il testo del comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1998, n. 40, e' il seguente:
"4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre il termine prescritto, per motivate, imprescindibili esigenze di interesse pubblico".
Nota all'art. 13:
- Il testo del comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1998, n. 40, e' il seguente:
"4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre il termine prescritto, per motivate, imprescindibili esigenze di interesse pubblico".