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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/2023, n. 7847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7847 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO IP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/05/2022 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Dino Giovanni Milazzo, per la costituita parte civile TO LB, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la condanna di TO al pagamento delle spese come da nota allegata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 7847 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 04/10/2022 RITENUTO IN FATID 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna del locale Tribunale, emessa nei confronti di IP TO, per oltraggio al pubblico ufficiale, TO LB, 'e rifiuto di indicazione di generalità, fatti commessi il 12 dicembre 2017. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il TO, tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo deduce erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen. in quanto la condanna dell'imputato era stata pronunciata in assenza di prova che le asserite espressioni oltraggiose fossero state pronunciate e che ciò fosse avvenuto in presenza di almeno due persone. Nel caso in esame, infatti, la sentenza aveva erroneamente dato credito alla dichiarazione della persona offesa nonostante la testimonianza di TE IO Di NO, ritenuta erroneamente inattendibile, avesse comprovato che egli fosse l'unico testimone oculare. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine all'art. 651 cod. pen. in quanto TO, pur non avendo riconosciuto la divisa indossata dall'ispettore LB, aveva rilasciato le sue generalità, come confermato dal teste Di NO, dichiarandosi disponibile a recarsi presso la caserma dei carabinieri per essere compiutamente identificato. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'intero compendio probatorio specie rispetto all'inattendibilità del teste Di NO valutato in termini arbitrari. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in quanto la richiesta di trattazione orale del difensore del ricorrente è stata proposta tardivamente. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto è inammissibile. 2. Il primo ed il terzo motivo, strettamente connessi tra loro, sono stati presentati per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2.1. La censura relativa all'avvenuta pronuncia, da parte di TO, della frase offensiva nei confronti del pubblico ufficiale si sviluppa sul piano della ricostruzione fattuale ed è sostanzialmente volta a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, senza far emergere alcun vizio della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., e senza sviluppare un confronto volto a confutare, in maniera puntuale e specifica, il complesso delle argomentazioni esposte dalla Corte distrettuale. Nel condividere integralmente le conclusioni raggiunte dalla decisione di primo grado, la sentenza di appello ha ricostruito la vicenda storico-fattuale sulla base di argomenti esenti da vizi in questa sede rilevabili e con una completa e sintetica descrizione delle prove assunte, già delineate nella sentenza di primo grado. Invero, alla luce della testimonianza sia dell'Ispettore della Polizia penitenziaria TO LB, sia del vice direttore dell'ufficio postale, Davide Buscemi, valutate come credibili e attendibili, era stato provato che l'imputato, dopo avere parcheggiato la propria auto in un posto riservato ai disabili senza contrassegno, accanto all'auto in cui si trovava il pubblico ufficiale in divisa, l'aveva offeso, per la sola richiesta di spostarsi se privo di titolo, ed era entrato nell'ufficio postale adiacente. Una volta uscito TO aveva rifiutato di fornire le proprie generalità al LB ed era andato via, peraltro colpendolo con lo specchietto dell'auto e tentando di investirlo. La dichiarazione di Di NO, considerata dirimente dal ricorrente in quanto unico a sostenere la sua ricostruzione dei fatti, era stata ritenuta inattendibile dalla sentenza impugnata sulla base di coerenti e non contestati elementi quali l'essere stato l'unico testimone a sostenere che la persona offesa avesse pronunciato la frase minacciosa "gliela farò pagare" (fatto per il quale peraltro TO aveva presentato una denuncia querela archiviata dal Gip) e 3 l'avere dichiarato che LB non fosse in divisa, nonostante lo stesso imputato lo avesse confermato. 2.2. Il motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione in ordine alla presenza di più persone è inammissibile in quanto a pag. 4 della sentenza si dà atto che il TO avesse offeso il prestigio del LB in luogo pubblico e davanti a terzi, circostanza che già era stata puntualmente riportata nella sentenza di primo grado in cui si dava atto che, dall'attendibile testimonianza di LB, emergeva che al momento dei fatti vi erano diversi passanti o soggetti che prelevavano dal bancomat dell'ufficio postale. Ciò è peraltro ulteriormente confermato dal trambusto che era stato tale da avere determinato lo stesso vicedirettore a raggiungere la strada e a dichiarare in dibattimento che LB era dovuto intervenire a fronte dell'arroganza di TO anche perché era in divisa "e non poteva fare finta di....", considerazione che si spiega soltanto con la presenza ovviamente di terzi tale da minare la reputazione e l'autorevolezza dell'intera pubblica amministrazione. 2.3. Il secondo motivo di ricorso è reiterato in termini pressoché identici a quelli avanzati in appello, senza minimamente confrontarsi con gli argomenti puntualmente sviluppati dalla Corte distrettuale che ha fornito una chiara e logica motivazione circa la valutazione delle prove acquisite e la qualificazione giuridica dei fatti. Il provvedimento impugnato, dopo avere ritenuto credibile quanto dichiarato dall'Ispettore Capo LB e, al contrario, esclusa qualsiasi attendibilità al testimone Di NO, per le ragioni sopra indicate, ha correttamente ritenuto che TO non avesse fornito le proprie generalità al pubblico ufficiale che gliele aveva richieste, tanto che la sua identificazione era dovuta avvenire successivamente risalendovi dal numero di targa dell'auto che aveva in uso (pag. 7 della sentenza), qualificando il fatto ai sensi dell'art. 651 cod.pen. che si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000. 4 Inoltre, TO deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, TO LB, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LB TO che liquida in complessivi euro 2010, oltre accessori di legge. Così deciso il 4 ottobre 2022 La Consigliera estensora
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Dino Giovanni Milazzo, per la costituita parte civile TO LB, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la condanna di TO al pagamento delle spese come da nota allegata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 7847 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 04/10/2022 RITENUTO IN FATID 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna del locale Tribunale, emessa nei confronti di IP TO, per oltraggio al pubblico ufficiale, TO LB, 'e rifiuto di indicazione di generalità, fatti commessi il 12 dicembre 2017. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il TO, tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo deduce erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen. in quanto la condanna dell'imputato era stata pronunciata in assenza di prova che le asserite espressioni oltraggiose fossero state pronunciate e che ciò fosse avvenuto in presenza di almeno due persone. Nel caso in esame, infatti, la sentenza aveva erroneamente dato credito alla dichiarazione della persona offesa nonostante la testimonianza di TE IO Di NO, ritenuta erroneamente inattendibile, avesse comprovato che egli fosse l'unico testimone oculare. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine all'art. 651 cod. pen. in quanto TO, pur non avendo riconosciuto la divisa indossata dall'ispettore LB, aveva rilasciato le sue generalità, come confermato dal teste Di NO, dichiarandosi disponibile a recarsi presso la caserma dei carabinieri per essere compiutamente identificato. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'intero compendio probatorio specie rispetto all'inattendibilità del teste Di NO valutato in termini arbitrari. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in quanto la richiesta di trattazione orale del difensore del ricorrente è stata proposta tardivamente. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto è inammissibile. 2. Il primo ed il terzo motivo, strettamente connessi tra loro, sono stati presentati per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2.1. La censura relativa all'avvenuta pronuncia, da parte di TO, della frase offensiva nei confronti del pubblico ufficiale si sviluppa sul piano della ricostruzione fattuale ed è sostanzialmente volta a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, senza far emergere alcun vizio della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., e senza sviluppare un confronto volto a confutare, in maniera puntuale e specifica, il complesso delle argomentazioni esposte dalla Corte distrettuale. Nel condividere integralmente le conclusioni raggiunte dalla decisione di primo grado, la sentenza di appello ha ricostruito la vicenda storico-fattuale sulla base di argomenti esenti da vizi in questa sede rilevabili e con una completa e sintetica descrizione delle prove assunte, già delineate nella sentenza di primo grado. Invero, alla luce della testimonianza sia dell'Ispettore della Polizia penitenziaria TO LB, sia del vice direttore dell'ufficio postale, Davide Buscemi, valutate come credibili e attendibili, era stato provato che l'imputato, dopo avere parcheggiato la propria auto in un posto riservato ai disabili senza contrassegno, accanto all'auto in cui si trovava il pubblico ufficiale in divisa, l'aveva offeso, per la sola richiesta di spostarsi se privo di titolo, ed era entrato nell'ufficio postale adiacente. Una volta uscito TO aveva rifiutato di fornire le proprie generalità al LB ed era andato via, peraltro colpendolo con lo specchietto dell'auto e tentando di investirlo. La dichiarazione di Di NO, considerata dirimente dal ricorrente in quanto unico a sostenere la sua ricostruzione dei fatti, era stata ritenuta inattendibile dalla sentenza impugnata sulla base di coerenti e non contestati elementi quali l'essere stato l'unico testimone a sostenere che la persona offesa avesse pronunciato la frase minacciosa "gliela farò pagare" (fatto per il quale peraltro TO aveva presentato una denuncia querela archiviata dal Gip) e 3 l'avere dichiarato che LB non fosse in divisa, nonostante lo stesso imputato lo avesse confermato. 2.2. Il motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione in ordine alla presenza di più persone è inammissibile in quanto a pag. 4 della sentenza si dà atto che il TO avesse offeso il prestigio del LB in luogo pubblico e davanti a terzi, circostanza che già era stata puntualmente riportata nella sentenza di primo grado in cui si dava atto che, dall'attendibile testimonianza di LB, emergeva che al momento dei fatti vi erano diversi passanti o soggetti che prelevavano dal bancomat dell'ufficio postale. Ciò è peraltro ulteriormente confermato dal trambusto che era stato tale da avere determinato lo stesso vicedirettore a raggiungere la strada e a dichiarare in dibattimento che LB era dovuto intervenire a fronte dell'arroganza di TO anche perché era in divisa "e non poteva fare finta di....", considerazione che si spiega soltanto con la presenza ovviamente di terzi tale da minare la reputazione e l'autorevolezza dell'intera pubblica amministrazione. 2.3. Il secondo motivo di ricorso è reiterato in termini pressoché identici a quelli avanzati in appello, senza minimamente confrontarsi con gli argomenti puntualmente sviluppati dalla Corte distrettuale che ha fornito una chiara e logica motivazione circa la valutazione delle prove acquisite e la qualificazione giuridica dei fatti. Il provvedimento impugnato, dopo avere ritenuto credibile quanto dichiarato dall'Ispettore Capo LB e, al contrario, esclusa qualsiasi attendibilità al testimone Di NO, per le ragioni sopra indicate, ha correttamente ritenuto che TO non avesse fornito le proprie generalità al pubblico ufficiale che gliele aveva richieste, tanto che la sua identificazione era dovuta avvenire successivamente risalendovi dal numero di targa dell'auto che aveva in uso (pag. 7 della sentenza), qualificando il fatto ai sensi dell'art. 651 cod.pen. che si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000. 4 Inoltre, TO deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, TO LB, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile LB TO che liquida in complessivi euro 2010, oltre accessori di legge. Così deciso il 4 ottobre 2022 La Consigliera estensora