Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10442
CASS
Sentenza 18 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è sempre legittimato ad intervenire nel processo, anche in appello, ai sensi dell'art.111 cod.proc.civ., purché ne sussistano i presupposti e cioè ogni qual volta la pronuncia giurisdizionale da emettersi nei confronti del dante causa possa incidere in senso positivo o negativo sul suo diritto (nella specie la S.C., enunciando il succitato principio, ha ritenuto inammissibile l'intervento del successore a titolo particolare, acquirente della nuda proprietà, in quanto il procedimento, vertendo in tema di rilascio del bene, sul presupposto che esso fosse stato concesso in comodato precario ,aveva natura obbligatoria e personale e, quindi, la relativa pronuncia non poteva incidere sull'appartenenza del bene).

Commentario1

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. La cessione del credito: un excursus giurisprudenziale. 2. La successione nel diritto controverso: art. 111 c.p.c. 3. Effetti del trasferimento sul diritto. 4. L'influenza del fenomeno successorio sul processo: le teorie dell'irrilevanza e della rilevanza. 5. Il ruolo dei soggetti ed i loro poteri.6. I poteri processuali dell'alienante e del successore universale. 7. I poteri della parte estranea al fenomeno successorio. 8. L'intervento del successore a titolo particolare. 9. L'efficacia della sentenza. 10. Le eccezioni al principio di efficacia della sentenza nei confronti del successore particolare. 11. L'impugnazione della sentenza. 12. La successione a titolo particolare …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10442
Data del deposito : 18 luglio 2002

Testo completo