Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è sempre legittimato ad intervenire nel processo, anche in appello, ai sensi dell'art.111 cod.proc.civ., purché ne sussistano i presupposti e cioè ogni qual volta la pronuncia giurisdizionale da emettersi nei confronti del dante causa possa incidere in senso positivo o negativo sul suo diritto (nella specie la S.C., enunciando il succitato principio, ha ritenuto inammissibile l'intervento del successore a titolo particolare, acquirente della nuda proprietà, in quanto il procedimento, vertendo in tema di rilascio del bene, sul presupposto che esso fosse stato concesso in comodato precario ,aveva natura obbligatoria e personale e, quindi, la relativa pronuncia non poteva incidere sull'appartenenza del bene).
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. La cessione del credito: un excursus giurisprudenziale. 2. La successione nel diritto controverso: art. 111 c.p.c. 3. Effetti del trasferimento sul diritto. 4. L'influenza del fenomeno successorio sul processo: le teorie dell'irrilevanza e della rilevanza. 5. Il ruolo dei soggetti ed i loro poteri.6. I poteri processuali dell'alienante e del successore universale. 7. I poteri della parte estranea al fenomeno successorio. 8. L'intervento del successore a titolo particolare. 9. L'efficacia della sentenza. 10. Le eccezioni al principio di efficacia della sentenza nei confronti del successore particolare. 11. L'impugnazione della sentenza. 12. La successione a titolo particolare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10442 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. GIOVNN SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NN NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI TRASONE 12, presso lo studio dell'avvocato CIRIACO FORGIONE, difesa dall'avvocato ETTORE MARRUZZO, per procura speciale notarile del dott. GIORDANO Vincenzo, in AVELLINO il 27/10/99 n. rep. 68227;
- ricorrente -
contro
PA EU, quale unico erede di TO PA, VO ET, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato CARMINE SASSO, per procura speciale del Notaio KAREN L.OLSON, Fla Notary Service & Bonding Co., del 14/12/1999;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 336199 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 10/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato MARRUZZO Ettore, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15 febbraio 1994 TO AP, premesso di essere usufruttuario di un fabbricato in Mercato San Severino e di averlo concesso in comodato precario ad NA AN, citò davanti - al Tribunale di Salerno, chiedendo che fosse condannata al rilascio del bene. La convenuta rimase contumace e non si presentò a rendere l'interrogatorio formale deferitole. All'esito dell'istruzione della causa, consistita nella produzione di documenti da parte dell'attore, il Tribunale accolse la domanda.
Impugnata da NA AN, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Salerno, che con sentenza dell'8 settembre 1999 (pronunciata nel contraddittorio con TO AP, nonché con NI AP alias GE PA e BE EK, nudi proprietari dell'immobile, intervenuti volontariamente in quel grado di giudizio) ha rigettato il gravame.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NA AN, in base a due motivi. Si sono costituiti con controricorso NI AP (o GE PA) e BE EK, entrambi in proprio e il primo anche come erede di TO AP, la cui morte, avvenuta nel corso del giudizio di appello, non era stata dichiarata dal suo procuratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con "motivi aggiunti" depositati il 15 marzo 2001, ha dedotto che "AP TO è deceduto, come riconoscono anche i suoi difensori, circostanza questa che causa l'interruzione anche in Cassazione del giudizio".
La tesi non è fondata, poiché l'istituto dell'interruzione del processo non è applicabile nel giudizio di legittimità, che è caratterizzato dall'impulso di ufficio e sul quale pertanto non hanno alcuna influenza gli eventi indicati negli art. 299 ss. cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2000 n. 8708).
Con il primo motivo di ricorso NA AN si duole del rigetto, da parte della Corte di appello, della propria eccezione di inammissibilità dell'intervento di NI AP e di BE EK: intervento che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere considerato adesivo-dipendente e dunque non consentito in quel grado di giudizio.
La censura è fondata.
Sul punto la Corte di appello, dopo aver trascritto il contenuto dell'art. 344 cod. proc. civ., ha osservato che "è pacifico che il successore a titolo particolare (e tale deve ritenersi l'acquirente del bene in contestazione) che interviene nel processo, pur nel caso peculiare di cui è causa, in cui il dante causa ha un titolo autonomo per agire e resistere in giudizio dato dalla sua qualità di comodante (che prescinde dalla proprietà del bene), è titolare di un preciso interesse processuale che certamente legittima il suo intervento;
pregiudicando senz'altro una pronuncia negativa per l'appellante (rectius: per l'appellato), il suo diritto autonomo di proprietà".
Non è ben chiaro se il giudice di secondo grado, così
argomentando, abbia considerato NI AP e BE EK come aventi causa da TO AP oppure come titolari di un diritto incompatibile con quelli oggetto del giudizio. Ma sotto entrambi i profili la decisione adottata è erronea.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è senz'altro legittimato a intervenire nel processo, anche in appello, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. (v., per tutte, Cass. 2 agosto 2001 n. 10563). Ma nella specie difettavano palesemente i presupposti per l'applicabilità della norma. In primo luogo, infatti, il trasferimento da TO AP a NI AP e BE EK della nuda proprietà dell'immobile in questione risaliva al 1^ giugno 1993 e quindi a epoca anteriore all'instaurazione del giudizio. Inoltre il rapporto dedotto in causa, vertendosi in tema di rilascio del bene, nel presupposto che esso fosse stato concesso in "comodato precario", aveva natura obbligatoria e personale, sicché non vi erano subentrati gli acquirenti della nuda proprietà. Nè varrebbe obiettare che NA AN, nell'adire il giudice di secondo grado, aveva sostenuto di essere in possesso del fabbricato da più di venti anni e di averlo usucapito. La deduzione è stata intesa, dalla stessa Corte di appello, non come una domanda, bensì come una semplice eccezione riconvenzionale, "strumento per paralizzare l'avversa pretesa", sicché l'eventuale suo accoglimento avrebbe comportato soltanto il rigetto della domanda di rilascio, senza alcuna pronuncia sull'appartenenza del bene.
Per questa medesima ultima ragione, d'altra parte, NI AP e BE EK non erano abilitati a intervenire nel processo di appello neppure ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., poiché non solo non sarebbero stati - assoggettati agli effetti di una sentenza eventualmente sfavorevole ad TO AP, ma non avrebbero potuto comunque esserne pregiudicati nel loro diritto cui nudi proprietari (cfr., per tutte, Cass. 15 novembre 2001 n. 14315). Con il secondo motivo di ricorso, riprendendo anche deduzioni contenute in quello precedente, NA AN lamenta in sostanza che la propria tesi - circa l'inesistenza del rapporto di comodato, unicamente fatto valere dall'originario attore a fondamento della domanda - è stata del tutto ignorata nella sentenza impugnata. Anche questa doglianza è fondata.
Nel promuovere il giudizio di secondo grado l'appellante aveva innanzitutto contestato che la propria mancata risposta all'interrogatorio formale e la documentazione prodotta dall'attore costituissero prova adeguata del "comodato precario", su cui esclusivamente era basata la domanda;
aveva altresì sostenuto di aver sempre abitato nel fabbricato in contestazione dal 1956, quando esso era stato costruito da suo marito TO AP SE (di cui l'omonimo attore, residente negli U.S.A., era figlio di primo letto) e di esservi rimasta anche dopo la morte del coniuge, avvenuta nel 1965; aveva infine affermato di avere quindi usucapito l'immobile.
Di tali deduzioni la Corte di appello ha delibato - e ha disatteso, alla luce dell'esito della prova testimoniale assunta in quel grado di giudizio, da cui era emersa "una ipotesi di detenzione più che di possesso - soltanto l'ultima, pervenendo alla conclusione che "non potendosi rilevare alcun elemento che conforti la tesi dell'usucapione l'appello così come formulato va rigettato". Invece avrebbe dovuto essere presa in esame anche la prima delle suddette difese fatte valere dall'appellante, la cui eventuale fondatezza avrebbe potuto giustificare la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda proposta da TO AP, la quale era basata sull'assunto dell'esistenza di un rapporto di "comodato precario", la cui prova competeva all'attore e non poteva automaticamente trarsi dalla mancata dimostrazione dell'usucapione del bene, da parte dell'appellante.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per il capo con cui è stato dichiarato ammissibile l'intervento di NI AP e BE EK, con rinvio ad altro giudice (che si designa nella Corte di appello di Potenza, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra NA AN ed NI AP come erede di TO AP) per il capo con cui è stato rigettato l'appello di NA AN;
nei rapporti tra quest'ultima, NI AP in proprio e BE EK, le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione vengono compensate, per giusti motivi.
DISPOSITIVO
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio per il capo con cui è stata dichiarato ammissibile l'intervento nel processo di NI AP (alias GE PA) e BE EK, con rinvio per il capo con cui è stato rigettato l'appello di NA AN;
rinvia la causa alla Corte di appello di Potenza, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra NA AN ed NI AP (alias GE PA) come erede di TO AP;
compensa le spese dei giudizi di appello e di cassazione nei rapporti tra NA AN, NI AP (alias GE PA) in proprio e BE EK.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002