Art. 16.
I bilanci dell'Associazione, deliberati dal Comitato centrale e corredati dalla relazione del Collegio dei sindaci, sono approvati dal Ministero dell'interno di concerto con quelli del tesoro e della sanita'.
I bilanci dell'Associazione, deliberati dal Comitato centrale e corredati dalla relazione del Collegio dei sindaci, sono approvati dal Ministero dell'interno di concerto con quelli del tesoro e della sanita'.