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Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2023, n. 23328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23328 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT NZ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 22/09/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero„ in persona del Sostituto Procuratore generale IL SA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocata Sabrina Mannarino , che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23328 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 22 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 18 ottobre) ha respinto 12i richiesta formulata da AT NZ avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal locale Gip in relazione a contestazione provvisoria per la fattispecie di associazione a delinquere di tipo mafioso (in particolare, cosca 'ndranghetista operante in Cosenza e territori limitrofi, articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi - quello cui è contestata la partecipazione dell'indagato facente capo a MI Di PO - ma organicamente ,confederati e tutti riconducibili al vertice rappresentato da RA TI) [capo 1] e per una serie di tentate estorsioni, pluriaggravate, anche dalla circostanza della "mafiosità" [capi 47, 49, 50, 51, 52 e 53]. 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale viene dedotto un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento alla contestazione del capo 1 (associazione di tipo mafioso). In particolare, l'indagato eccepisce che non vi sono elementi indiziari idonei a sostenere che le condotte estorsive possano ritenersi riconducibili alla comune matrice 'ndranghetista; in relazione a ciascuno di tali episodi il ricorso mette in rilievo le ragioni per le quali si deve escludere - sulla base degli elementi indiziari indicati a supporto della conferma dell'ordinanza genetica - che le estorsioni, comunque rimaste tutte a livello di tentativo, siano state poste in essere nell'ambito di un programma criminoso riconducibile all'associazione 'ndranghetista. Per quanto poi riguarda i rapporti con il Di PO (presunto capo del gruppo criminale "confederato" nell'associazione con al vertice TI), si evidenzia che le conversazioni telefoniche intercettate nelle quali si svolge una interlocuzione tra AT e il predetto Di PO RO relative a periodo successivo a ben quattro delle tentate estorsioni (né sono emersi ulteriori elementi che possano corroborare l'esistenza di un pregresso rapporto tra i due); inoltre, anche laddove si dovesse accedere all'ipotesi accusatoria, non può sostenersi che dal rapporto con il solo Di PO si possa in modo logico dedursi la partecipazione dell'indagato all'associazione nel suo complesso: anche da tale elemento doveva dunque essere esclusa la gravità indiziaria in ordine al capo 1 della contestazione provvisoria. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Come correttamente evidenziato dal PG, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (così, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17 giugno 2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3. Nella specie, il ricorso contesta che dagli elementi indiziari relativi alla accertata commissione di una serie di tentate estorsioni e dal rapporto dell'indagato con un singolo esponente del gruppo ‘ndranghetista (peraltro in posizione apicale) possa logicamente inferirsi la sua partecipazione all'associazione. In tal modo, attraverso rilievi critici che concernono esclusivamente i profili fattuali del provvedimento impugrato e che non si confrontano con la motivazione, esente da vizi logici, dell'ordinanza del riesame, si sostiene che le stesse tentate estorsioni non sarebbero neppure riconducibili ad un mandato del Di PO o comunque risulterebbero prive di effettivo contenuto intimidatorio (stante, tra l'altro, la mancata denuncia da parte dell'imprenditore di cui al capo 53), delineando quindi una ricostruzione alternativa dei fatti non rilevante in questa sede. 4. Inoltre, il ricorrente non muove alcuna critica argomentata idonea a disarticolare il ragionamento svolto dal Tribunale del riesarne (pag. 36 e ss. dell'ordinanza impugnata) che, anche qui in modo non illogico, ha dedotto i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla configurabilità del delitto associativo sulla base degli elementi rappresentati dalle modalità (oggettivamente "mafiose") delle tentate estorsioni, dalle reiterazione delle stesse condotte, avvenute in un significativo arco temporale - febbraio 2018/gennaio 2019 - E! dai rapporti con il Di PO, logicamente riconducibili ad una piena adesione dell'indagato all'attuazione del programma criminoso dell'associazione 'ndranghetista. Programma - è stato rilevato - nell'ambito del quale la commissione delle estorsioni svolgeva la funzione sia di riaffernnare il controllo criminale sul territorio sia di procurare i mezzi finanziari da finalizzare allo svolgimento di ulteriori condotte illecite. 3 5. Pertanto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 A Il sigliere este c p
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero„ in persona del Sostituto Procuratore generale IL SA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocata Sabrina Mannarino , che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23328 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 22 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 18 ottobre) ha respinto 12i richiesta formulata da AT NZ avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal locale Gip in relazione a contestazione provvisoria per la fattispecie di associazione a delinquere di tipo mafioso (in particolare, cosca 'ndranghetista operante in Cosenza e territori limitrofi, articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi - quello cui è contestata la partecipazione dell'indagato facente capo a MI Di PO - ma organicamente ,confederati e tutti riconducibili al vertice rappresentato da RA TI) [capo 1] e per una serie di tentate estorsioni, pluriaggravate, anche dalla circostanza della "mafiosità" [capi 47, 49, 50, 51, 52 e 53]. 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale viene dedotto un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento alla contestazione del capo 1 (associazione di tipo mafioso). In particolare, l'indagato eccepisce che non vi sono elementi indiziari idonei a sostenere che le condotte estorsive possano ritenersi riconducibili alla comune matrice 'ndranghetista; in relazione a ciascuno di tali episodi il ricorso mette in rilievo le ragioni per le quali si deve escludere - sulla base degli elementi indiziari indicati a supporto della conferma dell'ordinanza genetica - che le estorsioni, comunque rimaste tutte a livello di tentativo, siano state poste in essere nell'ambito di un programma criminoso riconducibile all'associazione 'ndranghetista. Per quanto poi riguarda i rapporti con il Di PO (presunto capo del gruppo criminale "confederato" nell'associazione con al vertice TI), si evidenzia che le conversazioni telefoniche intercettate nelle quali si svolge una interlocuzione tra AT e il predetto Di PO RO relative a periodo successivo a ben quattro delle tentate estorsioni (né sono emersi ulteriori elementi che possano corroborare l'esistenza di un pregresso rapporto tra i due); inoltre, anche laddove si dovesse accedere all'ipotesi accusatoria, non può sostenersi che dal rapporto con il solo Di PO si possa in modo logico dedursi la partecipazione dell'indagato all'associazione nel suo complesso: anche da tale elemento doveva dunque essere esclusa la gravità indiziaria in ordine al capo 1 della contestazione provvisoria. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Come correttamente evidenziato dal PG, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (così, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17 giugno 2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3. Nella specie, il ricorso contesta che dagli elementi indiziari relativi alla accertata commissione di una serie di tentate estorsioni e dal rapporto dell'indagato con un singolo esponente del gruppo ‘ndranghetista (peraltro in posizione apicale) possa logicamente inferirsi la sua partecipazione all'associazione. In tal modo, attraverso rilievi critici che concernono esclusivamente i profili fattuali del provvedimento impugrato e che non si confrontano con la motivazione, esente da vizi logici, dell'ordinanza del riesame, si sostiene che le stesse tentate estorsioni non sarebbero neppure riconducibili ad un mandato del Di PO o comunque risulterebbero prive di effettivo contenuto intimidatorio (stante, tra l'altro, la mancata denuncia da parte dell'imprenditore di cui al capo 53), delineando quindi una ricostruzione alternativa dei fatti non rilevante in questa sede. 4. Inoltre, il ricorrente non muove alcuna critica argomentata idonea a disarticolare il ragionamento svolto dal Tribunale del riesarne (pag. 36 e ss. dell'ordinanza impugnata) che, anche qui in modo non illogico, ha dedotto i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla configurabilità del delitto associativo sulla base degli elementi rappresentati dalle modalità (oggettivamente "mafiose") delle tentate estorsioni, dalle reiterazione delle stesse condotte, avvenute in un significativo arco temporale - febbraio 2018/gennaio 2019 - E! dai rapporti con il Di PO, logicamente riconducibili ad una piena adesione dell'indagato all'attuazione del programma criminoso dell'associazione 'ndranghetista. Programma - è stato rilevato - nell'ambito del quale la commissione delle estorsioni svolgeva la funzione sia di riaffernnare il controllo criminale sul territorio sia di procurare i mezzi finanziari da finalizzare allo svolgimento di ulteriori condotte illecite. 3 5. Pertanto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 A Il sigliere este c p