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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1579/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pizzo - Via M. Salomone 89812 Pizzo VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0294971 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0294971 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0294972 TARI 2021 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Soget spa, in atti;
Comune di Pizzo non costituito in giudizio.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letto il ricorso proposto da ricorrente 1 (quale "erede" di ricorrente 1, deceduto in data 16.04.2019), e gli atti allegati;
- Vista la rituale notifica del ricorso alle parti resistenti in data 17.12.2025 (cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti del fascicolo di parte ricorrente);
- Vista la memoria di costituzione della resistente Soget spa in data 23.01.2026;
- Rilevato che il resistente Comune di Pizzo non si è costituito in giudizio;
- Esaminati gli atti impugnati, intimazione di pagamento n. 0294971, notificata in data 22.10.2025, e intimazione di pagamento n. 0294972, notificata in data 22.10.2025, relative alla Tari anni 2019, 2020 e
2021, rispettivamente per euro 1.238,13 ed euro 637,33;
- Visto il decreto presidenziale in data 23.12.2025, col quale è stata evidenziata alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs. n. 546/1992,
e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato.
Invero è palesemente fondata l'eccezione della parte ricorrente di difetto di legittimazione passiva
(mancanza della qualità di erede). In proposito, va evidenziato che l'odierna parte ricorrente ha rinunciato all'eredità, come da dichiarazione resa presso la Cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia in data 31.10.2019
(cfr. all. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
D'altra parte, come è noto, in forza del principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ., spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius l'onere di provare “l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede” (cfr., tra le altre, Cass. n. 2820/2005; Cass. n. 10525/2010; Cass. n. 21436/2018). Di conseguenza chi non ha accettato l'eredità o vi abbia rinunciato non risponde delle obbligazioni tributarie del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, in quanto considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (Cass.
n. 21006/2021; Cass. n. 24317/2020).
Infine, non rileva il fatto che nel periodo di giacenza dell'eredità il chiamato sia stato eventualmente destinatario di un atto impositivo da parte dell'AdE e non abbia proposto opposizione, in quanto, avendo egli rinunciato all'eredità, non può consolidarsi nei suoi confronti alcuna pretesa tributaria per mancanza di legittimazione passiva definitiva (Cass. n. 11832/2022; Cass. n. 9186/2022).
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta palesemente fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati;
- Ritenuto, quanto alle spese di lite, che alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna delle parti resistenti al pagamento delle stesse in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 17.12.2025 da ricorrente 1 nei confronti della società Soget spa e del Comune di Pizzo, ritualmente notificato in data 17.12.2025 e depositato in data 18.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
2) Condanna i resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive ed euro 650,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1579/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pizzo - Via M. Salomone 89812 Pizzo VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0294971 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0294971 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0294972 TARI 2021 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione Soget spa, in atti;
Comune di Pizzo non costituito in giudizio.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letto il ricorso proposto da ricorrente 1 (quale "erede" di ricorrente 1, deceduto in data 16.04.2019), e gli atti allegati;
- Vista la rituale notifica del ricorso alle parti resistenti in data 17.12.2025 (cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti del fascicolo di parte ricorrente);
- Vista la memoria di costituzione della resistente Soget spa in data 23.01.2026;
- Rilevato che il resistente Comune di Pizzo non si è costituito in giudizio;
- Esaminati gli atti impugnati, intimazione di pagamento n. 0294971, notificata in data 22.10.2025, e intimazione di pagamento n. 0294972, notificata in data 22.10.2025, relative alla Tari anni 2019, 2020 e
2021, rispettivamente per euro 1.238,13 ed euro 637,33;
- Visto il decreto presidenziale in data 23.12.2025, col quale è stata evidenziata alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs. n. 546/1992,
e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato.
Invero è palesemente fondata l'eccezione della parte ricorrente di difetto di legittimazione passiva
(mancanza della qualità di erede). In proposito, va evidenziato che l'odierna parte ricorrente ha rinunciato all'eredità, come da dichiarazione resa presso la Cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia in data 31.10.2019
(cfr. all. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
D'altra parte, come è noto, in forza del principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ., spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius l'onere di provare “l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede” (cfr., tra le altre, Cass. n. 2820/2005; Cass. n. 10525/2010; Cass. n. 21436/2018). Di conseguenza chi non ha accettato l'eredità o vi abbia rinunciato non risponde delle obbligazioni tributarie del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, in quanto considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (Cass.
n. 21006/2021; Cass. n. 24317/2020).
Infine, non rileva il fatto che nel periodo di giacenza dell'eredità il chiamato sia stato eventualmente destinatario di un atto impositivo da parte dell'AdE e non abbia proposto opposizione, in quanto, avendo egli rinunciato all'eredità, non può consolidarsi nei suoi confronti alcuna pretesa tributaria per mancanza di legittimazione passiva definitiva (Cass. n. 11832/2022; Cass. n. 9186/2022).
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta palesemente fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati;
- Ritenuto, quanto alle spese di lite, che alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna delle parti resistenti al pagamento delle stesse in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 17.12.2025 da ricorrente 1 nei confronti della società Soget spa e del Comune di Pizzo, ritualmente notificato in data 17.12.2025 e depositato in data 18.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
2) Condanna i resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive ed euro 650,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella