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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/11/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2120/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2120/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore protempore Geom. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Bruno Capponi ( ) e dall'avv. Domenico Di FALCO C.F._1
( ) elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica C.F._2 certificata Email_1 attrice contro
( ) in persona del suo Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_2
e legale rapp.te p.t Dott. corrente in Pescara alla via Venezia n. 10, Controparte_2 elett.te dom.ta in Pescara, Piazza Duca degli Abruzzi n. 66 presso e nello Studio dell'Avv.
RO FÈ (Cod.Fisc. ) del Foro di Pescara (fax n. 0854225043; C.F._3 email pec Email_2 Email_3
convenuta
Oggetto: opposizione ad avviso di accertamento esecutivo ex artt. 32 D.Lgs. 150/2011
152/A del 11.4.2023 (prot. n. 12421/2023) emesso dalla Controparte_1
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La introduceva con citazione opposizione ad avviso di Parte_1 accertamento esecutivo ex artt. 32 D.Lgs. 150/2011 e/o 615, comma 1, c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso.
Dichiarava di impugnare l'avviso di accertamento esecutivo notificato dall'affidataria della riscossione delle entrate del per i seguenti Controparte_3 motivi.
Nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento notificato per radicale insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti ai fini dell'applicazione della speciale normativa di cui all'art. 1, comma 792 e ss., Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
In proposito rilevava la radicale insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che consentono l'applicazione della speciale normativa di cui all'art. 1, comma 792 e ss., Legge
27 dicembre 2019 n. 160, atteso che la pretesa creditoria azionata nei confronti di essa opponente non è un tributo dell'ente né è qualificabile in termini di “altre entrate patrimoniali assimilabili”. Infatti, come si evince dal medesimo avviso di accertamento, le somme oggetto dell'atto impugnato sono quelle liquidate con la sentenza n. 294/2020 del
30.6.2020, emessa all'esito di un giudizio relativo all'esecuzione di un contratto di appalto di opera pubblica, celebrato tra il e CP_3 CP_3 Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale civile di L'Aquila (R.G. n. 1333/2015.È altresì Controparte_4 pacifico che il in data 31.8.2022, ha preliminarmente dato avvio agli Controparte_3 atti preliminari relativi all'esecuzione forzata ordinaria del citato provvedimento giudiziale, mediante la notifica del titolo - munito di formula esecutiva - e del precetto (cfr. doc. 3).
Tuttavia il medesimo in luogo di procedere all'esecuzione forzata nelle ordinarie CP_3 forme previste dal codice di procedura civile, ha inteso incaricare - ex art. 52 del D.Lgs.
446/1997 - l' del recupero, anche coattivo, delle somme di cui CP_1 CP_1
l'Ente si assume creditore, onde valersi (illegittimamente) della speciale e semplificata procedura di riscossione disciplinata per i tributi e le entrate patrimoniali degli Enti locali, ai sensi dell'art. 1, commi 792-803, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 .
pagina 2 di 10 Da un punto di vista oggettivo, la riscossione esattoriale degli Enti locali si svolge per la soddisfazione di crediti di natura tributaria e per le altre entrate patrimoniali degli Enti, espressione quest'ultima in cui rientrano una pluralità di tipologie di entrate non tributarie, quali ad esempio gli oneri di urbanizzazione, i canoni di occupazione del suolo pubblico, le rette scolastiche anche relative alla mensa e ai trasporti, le rette per gli asili nido, i servizi cimiteriali, le tariffe per gli impianti sportivi, etc., quindi, non anche le somme accertate e liquidate mediante provvedimenti giudiziali! .
In sostanza, nelle ipotesi in cui la legge non preveda un titolo tipico, al fine di soddisfare le esigenze di celerità nella riscossione delle entrate degli Enti, gli stessi hanno la facoltà di emettere un avviso di accertamento che assume la triplice funzione di atto impositivo, titolo esecutivo e precetto. Ciò al fine di rendere certa, liquida ed esigibile la pretesa che l'Ente intende far valere nei confronti del contribuente;
e, in caso di inadempimento di quest'ultimo, l'Ente (ovvero il concessionario o l'agente incaricato della riscossione) potrà agire in executivis attraverso la speciale disciplina prevista al Titolo II del DPR 602/1973.
Pertanto, in relazione al caso di specie, risulta evidente l'inammissibilità e/o l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della opponente, che travalica i limiti soggettivi e oggettivi previsti dalla suesposta normativa.
Si osservava poi che l'avviso de quo non poteva e/o doveva essere emesso nei confronti di una società avente sede legale in Napoli e, quindi, oltre l'ambito territoriale in cui opera l'Ente locale deputato al controllo dell'affidataria del servizio di riscossione. Sul punto,
l'art. 52, comma 5, lett. b) n. 3 del D.Lgs. 446/1997, prevede espressamente che i poteri di accertamento dell'affidataria del servizio di riscossione, siano circoscritti solo all'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla (i.e. il . Controparte_3
Riflesso della suesposta violazione da parte dell' è la illegittima Controparte_1 determinazione della competenza conseguente all'opposizione dell'avviso di accertamento emesso: non risultano applicabili le norme di cui agli artt. 26, 26- bis e 27 del c.p.c., bensì la speciale normativa di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 150/2011, a mente del quale è competente «il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto». Ma non solo. Dal punto di vista oggettivo la pretesa creditoria che ha originato l'illegittimo avviso di accertamento emesso dall' non è né un tributo Controparte_1
pagina 3 di 10 dell'Ente né un atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di titolarità dell'Ente medesimo, accertabile ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 792, lett.
a), Legge 27 dicembre 2019 n. 160. È di solare evidenza che le somme riconosciute in una sentenza emessa all'esito di un giudizio di primo grado (peraltro oggetto di successiva impugnazione), non possano rientrare nell'ambito della locuzione “entrate patrimoniali”, in cui, invero, rientrano genericamente altre tipologie di entrate non tributarie, che, tuttavia, nulla hanno a che vedere con le pronunce giudiziali (sic!).
A riprova di quando eccepito, si osservava che la delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 9.4.2019 (cfr. doc. 2 – pag. 10 del pdf), con cui è stata prevista la costituzione della società per azioni in House denominata , espressamente Controparte_1 attribuisce a quest'ultima la possibilità di gestire le entrate del ivi Controparte_3 specificamente elencate. Dalla sua lettura emerge che , difetti anche della Controparte_1 legittimazione attiva a riscuotere le somme di cui il si assume creditore Controparte_3 nei confronti di Parte_1
La convenuta nel costituirsi, rilevava che nella sua qualità di Controparte_1 affidataria da parte del della gestione e riscossione volontaria e coattiva Controparte_3 delle entrate tributarie e patrimoniali di esso aveva notificato l'avviso di CP_3 accertamento opposto, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 1 commi da 792 a 803
L. 160/2019, per il recupero di crediti aventi ad oggetto somme dovute dalla società attrice per sorte capitale e spese liquidate in favore del nella sentenza del Controparte_3
Tribunale di L'Aquila, relativa all'inadempimento nell'esecuzione di un contratto di appalto di opera pubblica. Come noto, l'art. 1, comma 792, della Legge del 27 dicembre
2019, n. 160, ha messo in atto la riforma del sistema della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, consentendo l'utilizzo dell'istituto dell'avviso di accertamento esecutivo introdotto dal D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122 del 2010 in materia di tributi erariali. L'istituto ha tra i vantaggi quello di superare il binomio ruolo- cartella, attribuendo alla notifica dell'atto “impo-esattivo” ed al decorrere del tempo concesso per il pagamento volontario, una portata costitutiva della natura di titolo esecutivo dell'avviso di accertamento. L'applicazione dell'istituto è espressione della volontà del pagina 4 di 10 legislatore di rendere più efficiente il sistema della riscossione dei tributi locali, attraverso la riduzione della filiera dei passaggi necessari per procedere al recupero coattivo del credito insoluto. Invero, l'atto generato dalla società opposta, lungi dal voler rappresentare un accertamento di un credito preesistente, ha l'unica finalità di avviare la fase esecutiva di recupero di un credito patrimoniale del attraverso un iter potenziato, Controparte_3 disciplinato e garantito dalla legge 160/2019, art 1 comma 792, che consente alle società di riscossione di emettere atti impoesattivi. L' ha, infatti, generato un atto Controparte_1 avente valore di diffida ad adempiere e che, decorsi i termini di legge per il pagamento, avrebbe consentito di accedere ad una procedura esecutiva potenziata in favore degli enti locali, con possibilità, tra le altre cose, di rateizzare il debito in ben 72 ratei e/o di avvalersi delle procedure indicate nel titolo II del DPR 602/73.
Rilevava inoltre l'infondatezza dell'eccepita illecita duplicazione di un titolo esecutivo già esistente Si è detto, infatti, che l' ha generato un atto avente valore di Controparte_1 diffida ad adempiere di un credito già certo, liquido ed esigibile, che, decorsi i termini di legge concessi al debitore per il pagamento, avrebbe consentito di accedere ad una procedura esecutiva potenziata in favore degli enti locali, senza aggravio per il debitore stesso, secondo le previsioni della legge istitutiva dell'avviso di accertamento. Ad ogni buon conto, nel nostro ordinamento non sussiste alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli (Cass. n. 24646/2021), essendo consentito al creditore munirsi di un nuovo titolo esecutivo. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti, costituiti: • dal principio di consumazione dell'azione giudiziale e, quindi, dal divieto del bis in idem;
• dal principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
• dal principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass. nn. 20106/2009, richiamata da Cass. n. 21768/2019) e del processo (Cass.,
Sez. U, n. 9935/2015, richiamata da Cass. n. 21768/2019). Nel caso di specie, tali limiti non sono stati in alcun modo travalicati, essendo l'attività della società opposta mirata al perseguimento di un interesse concreto (il recupero coattivo di un credito), nel pieno rispetto della normativa vigente e senza la violazione del principio ne bis in idem, essendo pagina 5 di 10 l'atto opposto finalizzato non alla riproposizione di una domanda giudiziale già consumata e consacrata dalla sentenza del Tribunale di L'Aquila, ma alla notifica di una diffida ad adempiere, propedeutica all'inizio di una procedura esecutiva.
Respingeva anche l'eccepita nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo per l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'utilizzo della normativa speciale di cui all'art. 1 comma 792 e ss L. n.160/2019. Infatti, ribadito che la speciale procedura utilizzata, riguarda, ai sensi della lettera a) dell'art. 1 comma 792 L.160/2019,
“l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari (…)”, richiamava che le
“entrate patrimoniali” per le quali è possibile procedere con la riscossione potenziata, possono essere di diritto pubblico (ad es. mense scolastiche, rette asilo oneri edilizi ecc.) oppure di diritto privato, ambito nel quale rientra tutto ciò che nasce nell'ambito di un rapporto retto da norme di diritto privato tra ente e privato.
Orbene, nel caso di specie, il credito per il quale si è dato inizio alla speciale procedura di riscossione, è con tutta evidenza una entrata patrimoniale scaturente da obbligazioni privatistiche, trattandosi di credito nascente da un inadempimento del debitore riguardo una gara di appalto con il Credito che, come più volte ripetuto, era stato Controparte_3 accertato e definito con sentenza e che ben poteva essere oggetto di riscossione mediante avviso di accertamento ex art. 1 comma 792 L. 160/2019, rientrando perfettamente nel perimetro oggettivo previsto dalla norma. Allo stesso modo non possono dirsi travalicati i limiti soggettivi, essendo l' pienamente legittimata ad agire per la Controparte_1 riscossione dei crediti in questione. Sul punto veniva ribadito che la è Controparte_1 una società in house, interamente partecipata dal alla quale veniva Controparte_3 affidata “la gestione degli eventuali tributi che venissero in futuro istituiti e/o modificati rispetto all'attuale assetto normativo, oltre che le eventuali nuove entrate patrimoniali di competenza del ( cfr. doc.n. 3 delibera n. 65 del Controparte_3 Controparte_3
9.04.2019 avente ad oggetto la costituzione della società in house-providing).
pagina 6 di 10 Il giudice, ritenuta la questione oggetto del decidere di immediata soluzione trattandosi di interpretazione della norma, fissava udienza di discussione nel contempo accogliendo la richiesta di sospensione.
Ebbene, in sede di decisione va evidenziato quanto segue.
L'avviso di accertamento esecutivo per le entrate locali, è disciplinato principalmente dall'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha esteso agli enti locali un modello di riscossione già previsto per i tributi erariali (Stato) dal 2010, stabilendo che a partire dagli atti emessi dal 1° gennaio 2020 gli avvisi di accertamento dei tributi locali e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono contenere l'intimazione a pagare e costituiscono essi stessi titoli esecutivi trascorsi i termini di legge.
Dunque la riscossione “potenziata” tramite accertamento esecutivo riguarda tutte le entrate degli enti locali indicate dal comma 792. Cioè include sia i tributi locali (IMU, TARI, imposta di pubblicità, addizionali comunali, ecc.) sia le entrate patrimoniali, ossia entrate di diversa natura finanziaria, anche non tributaria, spettanti all'ente. Per entrate patrimoniali si intendono in generale le entrate di diritto pubblico o privato dell'ente locale diverse dalle imposte e tasse. Ad esempio: canoni per utilizzo di beni pubblici, tariffe per servizi comunali, sanzioni amministrative, canoni concessori, oneri di urbanizzazione, affitti di immobili comunali, rette di mense o asili nido, tariffe idriche, ecc.. La dottrina ha distinto le entrate patrimoniali di diritto pubblico (obblighi derivanti da poteri pubblicistici, come sanzioni amministrative e contributi per servizi pubblici) dalle entrate patrimoniali di diritto privato (obblighi derivanti da rapporti contrattuali con l'ente). In entrambi i casi, il comma 792 L.160/2019, stante la sua portata generale mira a fornire a tali crediti dell'ente un titolo esecutivo diretto, superando la “debolezza” che in passato caratterizzava queste entrate (spesso prive di uno strumento immediatamente esecutivo, a differenza dei tributi).
In base all'interpretazione di giurisprudenza e della dottrina, non si ravvisano ragioni per escludere alcuna entrata patrimoniale;
ciò in ragione della novità della novella legislativa pagina 7 di 10 che è la creazione di un nuovo titolo esecutivo per tutte le entrate patrimoniali rimaste fino ad oggi prive di un atto tipico.
Ed allora, a proposito di un credito, quale quello di cui si discute in questo procedimento, già accertato per effetto di sentenza definitiva, il problema che occorre porsi è non già quello della inclusione o meno del credito stesso di natura non tributaria nell'applicazione della normativa bensì quello dell'esistenza di ulteriore titolo, costituito dal giudicato.
In alcuni casi la giurisprudenza di merito ( Tribunale di Milano sent. N.12378/2013), ha risolto il problema della duplicazione dei titoli tenendo conto dell'orientamento secondo cui la duplicazione di titoli consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena.
La Cassazione, con pronuncia n 13634 del 16/05/2024 ha evidenziato che la riscossione mediante ruolo è consentita, quale strumento alternativo all'esecuzione forzata ordinaria, anche per le entrate patrimoniali degli enti locali, dovendo ricondursi al concetto di "entrata" i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che l'ente ha il diritto di riscuotere, tra i quali vanno ricompresi anche quelli da restituzione di somme indebitamente versate, emergenti da un titolo giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il diritto del di riscuotere mediante ruolo il credito restitutorio relativo a somme CP_3 versate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello e divenuta definitiva).
Ed ancora la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13612 del 21/05/2025 ha statuito che il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché
l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a pagina 8 di 10 duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).
Nel caso di specie si può ritenere consentito l'utilizzo dello strumento speciale non sussistendo dette condizioni di esclusione.
Diversamente è fondata l'eccezione inerente la posizione di . Controparte_1
Va premesso che in generale si deve riconoscere in capo ad la qualità di Controparte_1 soggetto legittimato alla gestione dei servizi di riscossione dell'ente locale in quanto società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, incaricato mediante convenzione, nella sussistenza delle condizioni prescritte: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.
Tuttavia, non convince l'interpretazione sostenuta dalla convenuta secondo cui la norma ex adverso richiamata, e cioè l'art 52 comma 5 lett. b n. 3 del D. Lgs 446/1997, non pone in alcun modo limiti territoriali all'attività di riscossione dei crediti, ma circoscrive l'area territoriale dei soggetti affidanti il servizio alla medesima società in-house providing. Per meglio dire, la norma precluderebbe l'attività di riscossione in favore di altri enti che operino al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente affidante ed esercente il controllo analogo sulla società in house-providing- nel caso di specie il e non il Controparte_3 recupero crediti nei confronti di debitori dell'ente stesso aventi sede legale fuori da detto territorio.
L'interpretazione contrasta con la chiara ratio della norma di circoscrivere territorialmente i poteri affidabili alle società in house, all'evidenza anche escludendo l'esercizio del potere pagina 9 di 10 di riscossione di detti enti con riferimento ai soggetti residenti od aventi sede in un diverso ambito territoriale, dovendosi ritenere che i poteri di accertamento degli affidatari del servizio di riscossione, siano da intendersi letteralmente circoscritti al solo ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.
Dunque l'opposizione va accolta sotto tale specifico profilo.
In ragione della natura anche interpretativa della questione appare giusto compensare per metà le spese del giudizio, con condanna della parte opposta al pagamento dell'ulteriore metà
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara, annullandolo, l'invalidità dell'avviso di accertamento per le ragioni di cui in parte motiva.
Compensa per metà le spese di giudizio e condanna l'opposta al pagamento di metà delle spese sostenute da parte opponente, che liquida complessivamente per l'intero in euro
8.000,00 per compensi oltre accessori ed euro 1.214,00 per esborsi
Pescara, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2120/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore protempore Geom. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Bruno Capponi ( ) e dall'avv. Domenico Di FALCO C.F._1
( ) elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica C.F._2 certificata Email_1 attrice contro
( ) in persona del suo Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_2
e legale rapp.te p.t Dott. corrente in Pescara alla via Venezia n. 10, Controparte_2 elett.te dom.ta in Pescara, Piazza Duca degli Abruzzi n. 66 presso e nello Studio dell'Avv.
RO FÈ (Cod.Fisc. ) del Foro di Pescara (fax n. 0854225043; C.F._3 email pec Email_2 Email_3
convenuta
Oggetto: opposizione ad avviso di accertamento esecutivo ex artt. 32 D.Lgs. 150/2011
152/A del 11.4.2023 (prot. n. 12421/2023) emesso dalla Controparte_1
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La introduceva con citazione opposizione ad avviso di Parte_1 accertamento esecutivo ex artt. 32 D.Lgs. 150/2011 e/o 615, comma 1, c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso.
Dichiarava di impugnare l'avviso di accertamento esecutivo notificato dall'affidataria della riscossione delle entrate del per i seguenti Controparte_3 motivi.
Nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento notificato per radicale insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti ai fini dell'applicazione della speciale normativa di cui all'art. 1, comma 792 e ss., Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
In proposito rilevava la radicale insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che consentono l'applicazione della speciale normativa di cui all'art. 1, comma 792 e ss., Legge
27 dicembre 2019 n. 160, atteso che la pretesa creditoria azionata nei confronti di essa opponente non è un tributo dell'ente né è qualificabile in termini di “altre entrate patrimoniali assimilabili”. Infatti, come si evince dal medesimo avviso di accertamento, le somme oggetto dell'atto impugnato sono quelle liquidate con la sentenza n. 294/2020 del
30.6.2020, emessa all'esito di un giudizio relativo all'esecuzione di un contratto di appalto di opera pubblica, celebrato tra il e CP_3 CP_3 Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale civile di L'Aquila (R.G. n. 1333/2015.È altresì Controparte_4 pacifico che il in data 31.8.2022, ha preliminarmente dato avvio agli Controparte_3 atti preliminari relativi all'esecuzione forzata ordinaria del citato provvedimento giudiziale, mediante la notifica del titolo - munito di formula esecutiva - e del precetto (cfr. doc. 3).
Tuttavia il medesimo in luogo di procedere all'esecuzione forzata nelle ordinarie CP_3 forme previste dal codice di procedura civile, ha inteso incaricare - ex art. 52 del D.Lgs.
446/1997 - l' del recupero, anche coattivo, delle somme di cui CP_1 CP_1
l'Ente si assume creditore, onde valersi (illegittimamente) della speciale e semplificata procedura di riscossione disciplinata per i tributi e le entrate patrimoniali degli Enti locali, ai sensi dell'art. 1, commi 792-803, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 .
pagina 2 di 10 Da un punto di vista oggettivo, la riscossione esattoriale degli Enti locali si svolge per la soddisfazione di crediti di natura tributaria e per le altre entrate patrimoniali degli Enti, espressione quest'ultima in cui rientrano una pluralità di tipologie di entrate non tributarie, quali ad esempio gli oneri di urbanizzazione, i canoni di occupazione del suolo pubblico, le rette scolastiche anche relative alla mensa e ai trasporti, le rette per gli asili nido, i servizi cimiteriali, le tariffe per gli impianti sportivi, etc., quindi, non anche le somme accertate e liquidate mediante provvedimenti giudiziali! .
In sostanza, nelle ipotesi in cui la legge non preveda un titolo tipico, al fine di soddisfare le esigenze di celerità nella riscossione delle entrate degli Enti, gli stessi hanno la facoltà di emettere un avviso di accertamento che assume la triplice funzione di atto impositivo, titolo esecutivo e precetto. Ciò al fine di rendere certa, liquida ed esigibile la pretesa che l'Ente intende far valere nei confronti del contribuente;
e, in caso di inadempimento di quest'ultimo, l'Ente (ovvero il concessionario o l'agente incaricato della riscossione) potrà agire in executivis attraverso la speciale disciplina prevista al Titolo II del DPR 602/1973.
Pertanto, in relazione al caso di specie, risulta evidente l'inammissibilità e/o l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della opponente, che travalica i limiti soggettivi e oggettivi previsti dalla suesposta normativa.
Si osservava poi che l'avviso de quo non poteva e/o doveva essere emesso nei confronti di una società avente sede legale in Napoli e, quindi, oltre l'ambito territoriale in cui opera l'Ente locale deputato al controllo dell'affidataria del servizio di riscossione. Sul punto,
l'art. 52, comma 5, lett. b) n. 3 del D.Lgs. 446/1997, prevede espressamente che i poteri di accertamento dell'affidataria del servizio di riscossione, siano circoscritti solo all'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla (i.e. il . Controparte_3
Riflesso della suesposta violazione da parte dell' è la illegittima Controparte_1 determinazione della competenza conseguente all'opposizione dell'avviso di accertamento emesso: non risultano applicabili le norme di cui agli artt. 26, 26- bis e 27 del c.p.c., bensì la speciale normativa di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 150/2011, a mente del quale è competente «il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto». Ma non solo. Dal punto di vista oggettivo la pretesa creditoria che ha originato l'illegittimo avviso di accertamento emesso dall' non è né un tributo Controparte_1
pagina 3 di 10 dell'Ente né un atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di titolarità dell'Ente medesimo, accertabile ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 792, lett.
a), Legge 27 dicembre 2019 n. 160. È di solare evidenza che le somme riconosciute in una sentenza emessa all'esito di un giudizio di primo grado (peraltro oggetto di successiva impugnazione), non possano rientrare nell'ambito della locuzione “entrate patrimoniali”, in cui, invero, rientrano genericamente altre tipologie di entrate non tributarie, che, tuttavia, nulla hanno a che vedere con le pronunce giudiziali (sic!).
A riprova di quando eccepito, si osservava che la delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 9.4.2019 (cfr. doc. 2 – pag. 10 del pdf), con cui è stata prevista la costituzione della società per azioni in House denominata , espressamente Controparte_1 attribuisce a quest'ultima la possibilità di gestire le entrate del ivi Controparte_3 specificamente elencate. Dalla sua lettura emerge che , difetti anche della Controparte_1 legittimazione attiva a riscuotere le somme di cui il si assume creditore Controparte_3 nei confronti di Parte_1
La convenuta nel costituirsi, rilevava che nella sua qualità di Controparte_1 affidataria da parte del della gestione e riscossione volontaria e coattiva Controparte_3 delle entrate tributarie e patrimoniali di esso aveva notificato l'avviso di CP_3 accertamento opposto, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 1 commi da 792 a 803
L. 160/2019, per il recupero di crediti aventi ad oggetto somme dovute dalla società attrice per sorte capitale e spese liquidate in favore del nella sentenza del Controparte_3
Tribunale di L'Aquila, relativa all'inadempimento nell'esecuzione di un contratto di appalto di opera pubblica. Come noto, l'art. 1, comma 792, della Legge del 27 dicembre
2019, n. 160, ha messo in atto la riforma del sistema della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, consentendo l'utilizzo dell'istituto dell'avviso di accertamento esecutivo introdotto dal D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122 del 2010 in materia di tributi erariali. L'istituto ha tra i vantaggi quello di superare il binomio ruolo- cartella, attribuendo alla notifica dell'atto “impo-esattivo” ed al decorrere del tempo concesso per il pagamento volontario, una portata costitutiva della natura di titolo esecutivo dell'avviso di accertamento. L'applicazione dell'istituto è espressione della volontà del pagina 4 di 10 legislatore di rendere più efficiente il sistema della riscossione dei tributi locali, attraverso la riduzione della filiera dei passaggi necessari per procedere al recupero coattivo del credito insoluto. Invero, l'atto generato dalla società opposta, lungi dal voler rappresentare un accertamento di un credito preesistente, ha l'unica finalità di avviare la fase esecutiva di recupero di un credito patrimoniale del attraverso un iter potenziato, Controparte_3 disciplinato e garantito dalla legge 160/2019, art 1 comma 792, che consente alle società di riscossione di emettere atti impoesattivi. L' ha, infatti, generato un atto Controparte_1 avente valore di diffida ad adempiere e che, decorsi i termini di legge per il pagamento, avrebbe consentito di accedere ad una procedura esecutiva potenziata in favore degli enti locali, con possibilità, tra le altre cose, di rateizzare il debito in ben 72 ratei e/o di avvalersi delle procedure indicate nel titolo II del DPR 602/73.
Rilevava inoltre l'infondatezza dell'eccepita illecita duplicazione di un titolo esecutivo già esistente Si è detto, infatti, che l' ha generato un atto avente valore di Controparte_1 diffida ad adempiere di un credito già certo, liquido ed esigibile, che, decorsi i termini di legge concessi al debitore per il pagamento, avrebbe consentito di accedere ad una procedura esecutiva potenziata in favore degli enti locali, senza aggravio per il debitore stesso, secondo le previsioni della legge istitutiva dell'avviso di accertamento. Ad ogni buon conto, nel nostro ordinamento non sussiste alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli (Cass. n. 24646/2021), essendo consentito al creditore munirsi di un nuovo titolo esecutivo. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti, costituiti: • dal principio di consumazione dell'azione giudiziale e, quindi, dal divieto del bis in idem;
• dal principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
• dal principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass. nn. 20106/2009, richiamata da Cass. n. 21768/2019) e del processo (Cass.,
Sez. U, n. 9935/2015, richiamata da Cass. n. 21768/2019). Nel caso di specie, tali limiti non sono stati in alcun modo travalicati, essendo l'attività della società opposta mirata al perseguimento di un interesse concreto (il recupero coattivo di un credito), nel pieno rispetto della normativa vigente e senza la violazione del principio ne bis in idem, essendo pagina 5 di 10 l'atto opposto finalizzato non alla riproposizione di una domanda giudiziale già consumata e consacrata dalla sentenza del Tribunale di L'Aquila, ma alla notifica di una diffida ad adempiere, propedeutica all'inizio di una procedura esecutiva.
Respingeva anche l'eccepita nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo per l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'utilizzo della normativa speciale di cui all'art. 1 comma 792 e ss L. n.160/2019. Infatti, ribadito che la speciale procedura utilizzata, riguarda, ai sensi della lettera a) dell'art. 1 comma 792 L.160/2019,
“l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari (…)”, richiamava che le
“entrate patrimoniali” per le quali è possibile procedere con la riscossione potenziata, possono essere di diritto pubblico (ad es. mense scolastiche, rette asilo oneri edilizi ecc.) oppure di diritto privato, ambito nel quale rientra tutto ciò che nasce nell'ambito di un rapporto retto da norme di diritto privato tra ente e privato.
Orbene, nel caso di specie, il credito per il quale si è dato inizio alla speciale procedura di riscossione, è con tutta evidenza una entrata patrimoniale scaturente da obbligazioni privatistiche, trattandosi di credito nascente da un inadempimento del debitore riguardo una gara di appalto con il Credito che, come più volte ripetuto, era stato Controparte_3 accertato e definito con sentenza e che ben poteva essere oggetto di riscossione mediante avviso di accertamento ex art. 1 comma 792 L. 160/2019, rientrando perfettamente nel perimetro oggettivo previsto dalla norma. Allo stesso modo non possono dirsi travalicati i limiti soggettivi, essendo l' pienamente legittimata ad agire per la Controparte_1 riscossione dei crediti in questione. Sul punto veniva ribadito che la è Controparte_1 una società in house, interamente partecipata dal alla quale veniva Controparte_3 affidata “la gestione degli eventuali tributi che venissero in futuro istituiti e/o modificati rispetto all'attuale assetto normativo, oltre che le eventuali nuove entrate patrimoniali di competenza del ( cfr. doc.n. 3 delibera n. 65 del Controparte_3 Controparte_3
9.04.2019 avente ad oggetto la costituzione della società in house-providing).
pagina 6 di 10 Il giudice, ritenuta la questione oggetto del decidere di immediata soluzione trattandosi di interpretazione della norma, fissava udienza di discussione nel contempo accogliendo la richiesta di sospensione.
Ebbene, in sede di decisione va evidenziato quanto segue.
L'avviso di accertamento esecutivo per le entrate locali, è disciplinato principalmente dall'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha esteso agli enti locali un modello di riscossione già previsto per i tributi erariali (Stato) dal 2010, stabilendo che a partire dagli atti emessi dal 1° gennaio 2020 gli avvisi di accertamento dei tributi locali e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono contenere l'intimazione a pagare e costituiscono essi stessi titoli esecutivi trascorsi i termini di legge.
Dunque la riscossione “potenziata” tramite accertamento esecutivo riguarda tutte le entrate degli enti locali indicate dal comma 792. Cioè include sia i tributi locali (IMU, TARI, imposta di pubblicità, addizionali comunali, ecc.) sia le entrate patrimoniali, ossia entrate di diversa natura finanziaria, anche non tributaria, spettanti all'ente. Per entrate patrimoniali si intendono in generale le entrate di diritto pubblico o privato dell'ente locale diverse dalle imposte e tasse. Ad esempio: canoni per utilizzo di beni pubblici, tariffe per servizi comunali, sanzioni amministrative, canoni concessori, oneri di urbanizzazione, affitti di immobili comunali, rette di mense o asili nido, tariffe idriche, ecc.. La dottrina ha distinto le entrate patrimoniali di diritto pubblico (obblighi derivanti da poteri pubblicistici, come sanzioni amministrative e contributi per servizi pubblici) dalle entrate patrimoniali di diritto privato (obblighi derivanti da rapporti contrattuali con l'ente). In entrambi i casi, il comma 792 L.160/2019, stante la sua portata generale mira a fornire a tali crediti dell'ente un titolo esecutivo diretto, superando la “debolezza” che in passato caratterizzava queste entrate (spesso prive di uno strumento immediatamente esecutivo, a differenza dei tributi).
In base all'interpretazione di giurisprudenza e della dottrina, non si ravvisano ragioni per escludere alcuna entrata patrimoniale;
ciò in ragione della novità della novella legislativa pagina 7 di 10 che è la creazione di un nuovo titolo esecutivo per tutte le entrate patrimoniali rimaste fino ad oggi prive di un atto tipico.
Ed allora, a proposito di un credito, quale quello di cui si discute in questo procedimento, già accertato per effetto di sentenza definitiva, il problema che occorre porsi è non già quello della inclusione o meno del credito stesso di natura non tributaria nell'applicazione della normativa bensì quello dell'esistenza di ulteriore titolo, costituito dal giudicato.
In alcuni casi la giurisprudenza di merito ( Tribunale di Milano sent. N.12378/2013), ha risolto il problema della duplicazione dei titoli tenendo conto dell'orientamento secondo cui la duplicazione di titoli consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena.
La Cassazione, con pronuncia n 13634 del 16/05/2024 ha evidenziato che la riscossione mediante ruolo è consentita, quale strumento alternativo all'esecuzione forzata ordinaria, anche per le entrate patrimoniali degli enti locali, dovendo ricondursi al concetto di "entrata" i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che l'ente ha il diritto di riscuotere, tra i quali vanno ricompresi anche quelli da restituzione di somme indebitamente versate, emergenti da un titolo giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il diritto del di riscuotere mediante ruolo il credito restitutorio relativo a somme CP_3 versate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello e divenuta definitiva).
Ed ancora la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13612 del 21/05/2025 ha statuito che il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché
l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a pagina 8 di 10 duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).
Nel caso di specie si può ritenere consentito l'utilizzo dello strumento speciale non sussistendo dette condizioni di esclusione.
Diversamente è fondata l'eccezione inerente la posizione di . Controparte_1
Va premesso che in generale si deve riconoscere in capo ad la qualità di Controparte_1 soggetto legittimato alla gestione dei servizi di riscossione dell'ente locale in quanto società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, incaricato mediante convenzione, nella sussistenza delle condizioni prescritte: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.
Tuttavia, non convince l'interpretazione sostenuta dalla convenuta secondo cui la norma ex adverso richiamata, e cioè l'art 52 comma 5 lett. b n. 3 del D. Lgs 446/1997, non pone in alcun modo limiti territoriali all'attività di riscossione dei crediti, ma circoscrive l'area territoriale dei soggetti affidanti il servizio alla medesima società in-house providing. Per meglio dire, la norma precluderebbe l'attività di riscossione in favore di altri enti che operino al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente affidante ed esercente il controllo analogo sulla società in house-providing- nel caso di specie il e non il Controparte_3 recupero crediti nei confronti di debitori dell'ente stesso aventi sede legale fuori da detto territorio.
L'interpretazione contrasta con la chiara ratio della norma di circoscrivere territorialmente i poteri affidabili alle società in house, all'evidenza anche escludendo l'esercizio del potere pagina 9 di 10 di riscossione di detti enti con riferimento ai soggetti residenti od aventi sede in un diverso ambito territoriale, dovendosi ritenere che i poteri di accertamento degli affidatari del servizio di riscossione, siano da intendersi letteralmente circoscritti al solo ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.
Dunque l'opposizione va accolta sotto tale specifico profilo.
In ragione della natura anche interpretativa della questione appare giusto compensare per metà le spese del giudizio, con condanna della parte opposta al pagamento dell'ulteriore metà
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara, annullandolo, l'invalidità dell'avviso di accertamento per le ragioni di cui in parte motiva.
Compensa per metà le spese di giudizio e condanna l'opposta al pagamento di metà delle spese sostenute da parte opponente, che liquida complessivamente per l'intero in euro
8.000,00 per compensi oltre accessori ed euro 1.214,00 per esborsi
Pescara, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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