Trib. Pescara, sentenza 10/11/2025, n. 1201
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Sentenza 10 novembre 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Rossana Villani del Tribunale Ordinario di Pescara, riguarda un'opposizione ad avviso di accertamento esecutivo. L'attrice ha contestato la legittimità dell'avviso, sostenendo l'insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della normativa speciale di cui alla Legge n. 160/2019, in quanto il credito azionato non rientrerebbe tra le entrate patrimoniali degli enti locali. La convenuta, al contrario, ha difeso la validità dell'atto, affermando di agire in qualità di affidataria della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, dichiarando l'invalidità dell'avviso di accertamento. Ha argomentato che l'atto impugnato travalica i limiti territoriali e soggettivi previsti dalla normativa, in quanto l'affidataria non poteva riscuotere crediti da soggetti aventi sede legale al di fuori del proprio ambito territoriale. Inoltre, ha chiarito che il credito in questione, derivante da una sentenza, non poteva essere considerato un'entrata patrimoniale ai sensi della legge citata. Infine, ha compensato le spese di giudizio per metà, riconoscendo la natura interpretativa della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 10/11/2025, n. 1201
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 1201
    Data del deposito : 10 novembre 2025

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