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Sentenza 13 settembre 2021
Sentenza 13 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2021, n. 33914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33914 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO MA UR nato, a ERICE il 02/05/1972 avverso l'ordinanza del 11/01/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI ON, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 1 Num. 33914 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 09/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. nell'interesse di RI AU MB, diretta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei confronti della stessa dal medesimo Tribunale di Trapani in data 30 maggio 2017 e, comunque, la restituzione nel termine per impugnare tale sentenza. 2. A ragione, rilevava che l'appello avverso la sentenza di cui sopra nell'interesse di MB era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Palermo con sentenza divenuta irrevocabile, in quanto proposto fuori termine secondo i corretti calcoli esposti. Contestualmente la stessa Corte aveva disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza sostituendo la data erroneamente indicata come 21 giugno 2016 con quella corretta del 30.5.2017. Ne derivava l'impossibilità di porre in discussione, ai sensi dell'art. 670 comma 1 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della sentenza e pertanto l'esecutività del titolo. Quanto alla questione della restituzione nel termine, i Giudici dell'esecuzione osservavano che MB aveva assistito alla lettura del dispositivo all'udienza del 30 maggio 2017, sicché era perfettamente a conoscenza che la sentenza non era stata emessa nella data come sopra erroneamente indicata, avendo quindi la possibilità di rappresentare ai propri difensori tale circostanza che, secondo le deduzioni a sostegno dell'istanza, avrebbe dato luogo a un errore nel computo del termine entro cui proporre un valido atto di appello. Un errore che, in quanto derivante dalla falsa rappresentazione della realtà, non potrebbe integrare l'ipotesi del caso fortuito o in alternativa quella della forza maggiore come richieste dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine. Infatti, il caso fortuito può riconoscersi in presenza di un fattore esterno, inatteso e impensabile, mentre la forza maggiore presuppone un fatto impeditivo esterno non vincibile. Fatti, questi, ben diversi da quelli verificatisi nel caso di specie. 3. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione RI AU MB, a mezzo del difensore, svolgendo doglianze con cui denuncia mancanza di motivazione e violazione degli artt. 670 e 175 cod. proc. pen. Deduce che il calcolo dei termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna si era fondato sulla lettura della data in essa riportata in calce, non essendo stato consegnato ai difensori di allora il frontespizio della sentenza e avendo gli stessi ricevuto assicurazioni dalla cancelleria secondo cui l'unico errore relativo alla data come sopra riportata afferiva all'indicazione dell'anno. 2 Da ciò era derivato il deposito dell'impugnazione nella data che la Corte di appello poteva ritenere tardiva solo dopo l'acquisizione del frontespizio della sentenza, poiché unicamente in tale momento era possibile rilevare l'errore relativo anche al giorno della pronunzia riportato in calce nella sentenza. In forza di ciò, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte di appello e la mancata impugnazione di essa non potevano determinare l'irrevocabilità della condanna e, pertanto, l'esecutività del titolo. Né il Tribunale avrebbe potuto escludere i presupposti per la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., colpevolizzando comportamenti della ricorrente quanto a profili di difesa tecnica, a fronte di errori e omissioni addebitabili all'ufficio giudiziario, che non avevano permesso l'esatto calcolo del termine per proporre l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Dopo la correzione di un chiaro errore materiale limitato all'indicazione della data riportata in calce nella sentenza depositata ed esaurita la possibilità di esperire i mezzi di impugnazione, ci si oppone al passaggio in giudicato della sentenza e dunque all'esecutività del titolo da essa rappresentato, senza dedurre al riguardo rilievi propriamente riferibili allo strumento previsto dall'art. 670 cod. proc. pen. Essi si riducono a invocare tardivamente la restituzione del termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di primo grado. Ciò in forza di obiezioni che evocano un mero errore percettivo, per di più tempestivamente superabile consultando gli atti a disposizione o depositati in cancelleria che indicavano la data del dispositivo letto in udienza. Dunque, anche sotto tale profilo le doglianze ribadite nel ricorso risultano manifestamente infondate. 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità discende la condanna della rìcorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 luglio 2021.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI ON, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 1 Num. 33914 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 09/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. nell'interesse di RI AU MB, diretta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei confronti della stessa dal medesimo Tribunale di Trapani in data 30 maggio 2017 e, comunque, la restituzione nel termine per impugnare tale sentenza. 2. A ragione, rilevava che l'appello avverso la sentenza di cui sopra nell'interesse di MB era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Palermo con sentenza divenuta irrevocabile, in quanto proposto fuori termine secondo i corretti calcoli esposti. Contestualmente la stessa Corte aveva disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza sostituendo la data erroneamente indicata come 21 giugno 2016 con quella corretta del 30.5.2017. Ne derivava l'impossibilità di porre in discussione, ai sensi dell'art. 670 comma 1 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della sentenza e pertanto l'esecutività del titolo. Quanto alla questione della restituzione nel termine, i Giudici dell'esecuzione osservavano che MB aveva assistito alla lettura del dispositivo all'udienza del 30 maggio 2017, sicché era perfettamente a conoscenza che la sentenza non era stata emessa nella data come sopra erroneamente indicata, avendo quindi la possibilità di rappresentare ai propri difensori tale circostanza che, secondo le deduzioni a sostegno dell'istanza, avrebbe dato luogo a un errore nel computo del termine entro cui proporre un valido atto di appello. Un errore che, in quanto derivante dalla falsa rappresentazione della realtà, non potrebbe integrare l'ipotesi del caso fortuito o in alternativa quella della forza maggiore come richieste dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine. Infatti, il caso fortuito può riconoscersi in presenza di un fattore esterno, inatteso e impensabile, mentre la forza maggiore presuppone un fatto impeditivo esterno non vincibile. Fatti, questi, ben diversi da quelli verificatisi nel caso di specie. 3. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione RI AU MB, a mezzo del difensore, svolgendo doglianze con cui denuncia mancanza di motivazione e violazione degli artt. 670 e 175 cod. proc. pen. Deduce che il calcolo dei termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna si era fondato sulla lettura della data in essa riportata in calce, non essendo stato consegnato ai difensori di allora il frontespizio della sentenza e avendo gli stessi ricevuto assicurazioni dalla cancelleria secondo cui l'unico errore relativo alla data come sopra riportata afferiva all'indicazione dell'anno. 2 Da ciò era derivato il deposito dell'impugnazione nella data che la Corte di appello poteva ritenere tardiva solo dopo l'acquisizione del frontespizio della sentenza, poiché unicamente in tale momento era possibile rilevare l'errore relativo anche al giorno della pronunzia riportato in calce nella sentenza. In forza di ciò, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte di appello e la mancata impugnazione di essa non potevano determinare l'irrevocabilità della condanna e, pertanto, l'esecutività del titolo. Né il Tribunale avrebbe potuto escludere i presupposti per la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., colpevolizzando comportamenti della ricorrente quanto a profili di difesa tecnica, a fronte di errori e omissioni addebitabili all'ufficio giudiziario, che non avevano permesso l'esatto calcolo del termine per proporre l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Dopo la correzione di un chiaro errore materiale limitato all'indicazione della data riportata in calce nella sentenza depositata ed esaurita la possibilità di esperire i mezzi di impugnazione, ci si oppone al passaggio in giudicato della sentenza e dunque all'esecutività del titolo da essa rappresentato, senza dedurre al riguardo rilievi propriamente riferibili allo strumento previsto dall'art. 670 cod. proc. pen. Essi si riducono a invocare tardivamente la restituzione del termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di primo grado. Ciò in forza di obiezioni che evocano un mero errore percettivo, per di più tempestivamente superabile consultando gli atti a disposizione o depositati in cancelleria che indicavano la data del dispositivo letto in udienza. Dunque, anche sotto tale profilo le doglianze ribadite nel ricorso risultano manifestamente infondate. 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità discende la condanna della rìcorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 luglio 2021.