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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente e Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 969/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 AZ - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia 97 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 495/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 03/05/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020210021256083000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020210021256083000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Chiede dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Appellato (ADER): La parte nel prendere atto della rinuncia si rimette in punto spese del grado.
Appellato (AE MI): Non si oppone alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e di estinzione del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10.4/3.5.2024, la CGT di primo grado di Torino ha respinto il ricorso con il quale Ricorrente_1 s.r.l. aveva impugnato la cartella esattoriale n.11020210021256083, notificata in data 15.6.2022, emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n.633/1972, eccependo la prescrizione della pretesa tributaria, processo in cui era intervenuta l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, quale ente impositore.
Avverso la pronuncia ha proposto appello la società ricorrente.
Peraltro, con atto in data 10.1.2025 l'appellante, premesso di avere definito con apposita istanza accettata la dilazione del residuo debito, avendo già versato numerose rate e che le parti appellate Agenzia delle
Entrate - Riscossione e Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano non erano allo stato costituite, ha dichiarato di rinunziare al ricorso in appello e chiesto a questa Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo, nulla per le spese, istanza ribadita con atto in data
15.12.2025.
Con atto in data 24.1.2025, si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano che, pur ribadendo la correttezza del proprio operato e l'infondatezza dei motivi d'appello, preso atto della rinuncia all'appello ai sensi degli artt.1 comma 1, e 44 comma 1 del D.Lgs. n.546/92 formulata da controparte, non si è opposta alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere e di estinzione del processo.
In data 31.1.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate - Riscossione che chiedeva il rigetto dell'appello, riproponendo le difese svolte in primo grado e nulla argomentando in ordine alla intervenuta rinuncia del gravame.
Con ulteriore memoria depositata in data 8.1.2026, il difensore di Agenzia delle Entrate - Riscossione ha ribadito le medesime argomentazioni.
All'odierna udienza, non comparso il rappresentante dell'A.E. Milano, il difensore della Parte contribuente ha ribadito le proprie conclusioni. La difesa di Agenzia delle Entrate - Riscossione, premesso che la rinuncia all'appello non le era stata notificata, ne ha preso atto, rimettendosi in punto spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che debba prendersi atto della rinuncia all'appello da parte della ricorrente e che, ex lege, debbano accogliersi le conclusioni concordemente presentate dalle parti costituite ricorrente e Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale I di Milano.
Quanto alle conclusioni della difesa di ADER, si rileva che in sede di udienza le conclusioni sono state modificate rispetto a quelle rassegnate nell'atto di costituzione e nella recente memoria.
Va in ogni caso osservato che la costituzione di ADER è intervenuta dopo che la ricorrente aveva già depositato la rinuncia all'appello, sicché del tutto ultronee erano le argomentazioni in ordine al merito della vicenda, dal momento che la rinuncia all'appello comporta necessariamente la declaratoria di estinzione del processo, precludendo la disamina circa la fondatezza di un appello rinunciato e, dunque, privo di qualsivoglia efficacia.
Inopinatamente, le medesime argomentazioni difensive erano state poi ribadite nella memoria 7.1.2026, depositata a distanza di un anno dalla rinuncia all'appello.
Tuttavia, come premesso, all'udienza il difensore ha infine aderito alle conclusioni delle altre parti, rilevando peraltro la mancata notificazione della rinuncia all'appello, adempimento non necessario essendo stato l'atto ritualmente depositato nel fascicolo digitale e, dunque, pienamente conoscibile dalle altre parti.
Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese, essendo la rinuncia all'appello intervenuta prima della costituzione delle altre parti.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'appello e l'estinzione del processo. Nulla per le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente e Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 969/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 AZ - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia 97 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 495/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 03/05/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020210021256083000 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020210021256083000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Chiede dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Appellato (ADER): La parte nel prendere atto della rinuncia si rimette in punto spese del grado.
Appellato (AE MI): Non si oppone alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e di estinzione del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10.4/3.5.2024, la CGT di primo grado di Torino ha respinto il ricorso con il quale Ricorrente_1 s.r.l. aveva impugnato la cartella esattoriale n.11020210021256083, notificata in data 15.6.2022, emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n.633/1972, eccependo la prescrizione della pretesa tributaria, processo in cui era intervenuta l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, quale ente impositore.
Avverso la pronuncia ha proposto appello la società ricorrente.
Peraltro, con atto in data 10.1.2025 l'appellante, premesso di avere definito con apposita istanza accettata la dilazione del residuo debito, avendo già versato numerose rate e che le parti appellate Agenzia delle
Entrate - Riscossione e Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano non erano allo stato costituite, ha dichiarato di rinunziare al ricorso in appello e chiesto a questa Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo, nulla per le spese, istanza ribadita con atto in data
15.12.2025.
Con atto in data 24.1.2025, si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano che, pur ribadendo la correttezza del proprio operato e l'infondatezza dei motivi d'appello, preso atto della rinuncia all'appello ai sensi degli artt.1 comma 1, e 44 comma 1 del D.Lgs. n.546/92 formulata da controparte, non si è opposta alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere e di estinzione del processo.
In data 31.1.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate - Riscossione che chiedeva il rigetto dell'appello, riproponendo le difese svolte in primo grado e nulla argomentando in ordine alla intervenuta rinuncia del gravame.
Con ulteriore memoria depositata in data 8.1.2026, il difensore di Agenzia delle Entrate - Riscossione ha ribadito le medesime argomentazioni.
All'odierna udienza, non comparso il rappresentante dell'A.E. Milano, il difensore della Parte contribuente ha ribadito le proprie conclusioni. La difesa di Agenzia delle Entrate - Riscossione, premesso che la rinuncia all'appello non le era stata notificata, ne ha preso atto, rimettendosi in punto spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che debba prendersi atto della rinuncia all'appello da parte della ricorrente e che, ex lege, debbano accogliersi le conclusioni concordemente presentate dalle parti costituite ricorrente e Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale I di Milano.
Quanto alle conclusioni della difesa di ADER, si rileva che in sede di udienza le conclusioni sono state modificate rispetto a quelle rassegnate nell'atto di costituzione e nella recente memoria.
Va in ogni caso osservato che la costituzione di ADER è intervenuta dopo che la ricorrente aveva già depositato la rinuncia all'appello, sicché del tutto ultronee erano le argomentazioni in ordine al merito della vicenda, dal momento che la rinuncia all'appello comporta necessariamente la declaratoria di estinzione del processo, precludendo la disamina circa la fondatezza di un appello rinunciato e, dunque, privo di qualsivoglia efficacia.
Inopinatamente, le medesime argomentazioni difensive erano state poi ribadite nella memoria 7.1.2026, depositata a distanza di un anno dalla rinuncia all'appello.
Tuttavia, come premesso, all'udienza il difensore ha infine aderito alle conclusioni delle altre parti, rilevando peraltro la mancata notificazione della rinuncia all'appello, adempimento non necessario essendo stato l'atto ritualmente depositato nel fascicolo digitale e, dunque, pienamente conoscibile dalle altre parti.
Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese, essendo la rinuncia all'appello intervenuta prima della costituzione delle altre parti.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'appello e l'estinzione del processo. Nulla per le spese.