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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/06/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 27.06.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al numero 2180 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertente
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Anna Maria Nasca;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: Iscrizione gestione separata CP_1
*******
Con ricorso depositato il 16.02.2024 iscritto all'Ordine Parte_1 degli Ingegneri di Bari dal 07.03.1995, ha premesso di essere stato, nell'anno 2016, dipendente presso azienda del settore privato -con contratto di lavoro a tempo indeterminato- e di aver svolto anche attività professionale occasionale.
Ha allegato che in data 12.01.2024, in seguito a verifiche effettuate sul reddito prodotto nell'anno 2016, l' , con avviso di addebito n. CP_1 31420230005538826000, gli aveva richiesto il pagamento di euro 17.098,05
a titolo di contributi, comprensivo delle relative sanzioni ed interessi.
Ha precisato come tale pretesa contributiva fosse già stata avanzata nel dicembre 2022, mediante comunicazione ad opera dell' , in cui gli era CP_1 stata resa nota anche l'iscrizione nella gestione separata, ai sensi dell'art. 2 comma 26 L. 335/1995, compiuta d'ufficio dall' convenuto, con CP_1 decorrenza 01.01.2016.
Ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione, essendo pervenuto l'avviso di addebito oltre il termine previsto dall'art. 3 comma 9 L. n. 335/95.
Nel merito, ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti sia di fatto che di diritto dell'iscrizione di ufficio nella gestione separata e, di conseguenza,
l'illegittimità della richiesta di pagamento.
In particolare, ha evidenziato che, sulla base delle norme di riferimento,
l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste solo ove vi siano due presupposti, alternativi tra loro: esercizio di una attività autonoma non subordinata all'iscrizione in appositi albi o esercizio di una attività autonoma non soggetta al versamento contributivo agli enti previdenziali menzionati al comma 11 dell'art. 18 D.L. n. 98/2011.
A questo proposito l'opponente ha sottolineato che, nel periodo di riferimento, era stato lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, inoltre, per l'attività da professionista, aveva versato il contributo obbligatorio c.d. integrativo alla propria Cassa di riferimento
(INARCASSA).
Ritualmente instauratosi il contradditorio, si è costituito in giudizio l' , CP_1 innanzitutto rimarcando che lo svolgimento (anche) di attività da libero professionista, eseguita in maniera abituale, ancorché non esclusiva, comporta l'iscrizione alla Gestione separata in assenza di altra copertura previdenziale.
Pag. 2 di 9 L' resistente ha precisato, infatti, che l'iscrizione ed il versamento del CP_1 contributo soggettivo nei confronti della Cassa di appartenenza non sono previsti per coloro che hanno già copertura contributiva contestuale allo svolgimento della attività professionale e che i contributi versati ad Inarcassa sono quelli integrativi e non quelli soggettivi.
Per ultimo, ha contestato la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione, tenendo conto delle sospensioni e degli atti interruttivi medio tempore verificatisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione sollevata dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), relativa all'intervenuta prescrizione del credito contributivo, è infondata per i motivi che seguono.
Come noto, il termine prescrizionale dei crediti contributivi è individuato dall'art. 3 L. 335/1995, il cui comma 9, lettera b), il quale prevede che le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono con il decorso di cinque anni.
Ciò premesso, occorre prendere le mosse dai pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità che, in casi corrispondenti a quello oggetto dell'odierna controversia, ha innanzitutto richiamato il principio secondo cui
“in tema di contributi cd. <>, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito”.
Dunque, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento “in cui in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
Pag. 3 di 9 La Suprema Corte ha poi fatto leva sull'art. 18, co. 4, D.Lgs. n. 241/1997, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
La pronuncia in esame ha anche precisato che la dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, non è un presupposto del credito contributivo;
semmai essa può integrare un atto interruttivo della prescrizione (laddove contenga una ricognizione del debito), al pari di eventuali atti con cui l'Agenzia delle Entrate abbiano accertato un reddito dapprima non emerso.
Sullo sfondo vi è la considerazione che, laddove non vi siano ancora stati atti ricognitivi o di controllo, nulla vieta che vi possa in ipotesi essere un accertamento tributario;
il che implica che, ai sensi dell'art. 2935 c.c. (così come interpretato dalla univoca giurisprudenza), l'impossibilità di esercizio del credito contributivo non dipenda da un impedimento giuridico, ma da un impedimento di mero fatto.
La giurisprudenza citata, poi, affida alla valutazione del giudice di merito la verifica circa la configurabilità di un occultamento doloso del debito contributivo, tale da integrare un'ipotesi di sospensione del decorso del termine di prescrizione, rilevabile di ufficio dal giudice poiché integrante un'ipotesi di eccezione in senso lato.
Alla stregua di siffatte coordinate ermeneutiche la decorrenza del termine di prescrizione, così come indicato dallo stesso opponente, deve ricondursi al momento in cui è stato previsto il versamento del saldo dovuto, che, per i redditi prodotti nell'anno 2016, è stato fissato al 20 luglio 2017, come indicato nel D.P.C.M. n. 169 del 21.07.2017, allegato al ricorso.
Pag. 4 di 9 Ove non fossero intervenute le sospensioni ex lege
contro
-eccepite dall' , quindi, il termine sarebbe spirato in data 20.07.2022. CP_1
Tuttavia, come correttamente evidenziato dall' resistente, occorre CP_1 tenere conto delle sospensioni rispettivamente disposte dall'art. 37 D.L. n.
18/2020, conv. dalla L. n. 27/2020 -pari a 129 giorni- e dall'art. 11 D.L.
183/2020, con. dalla L. n. 21/2021 -pari a 182 giorni-.
Di conseguenza, proprio tenendo in considerazione le predette sospensioni, deve osservarsi che avviso bonario è stato tempestivamente notificato (in data 13.12.2022), nel senso che ha interrotto la prescrizione prima che il relativo termine fosse decorso.
Per inciso, neanche alla data della notifica - 12.1.2024 - dell'avviso di addebito il relativo quinquennio era trascorso.
Nel merito dell'obbligo di iscrizione, così come contestato dal ricorrente, dev'essere pienamente condiviso quando esposto dall nella memoria CP_1 difensiva.
È pacifico che il sig. , così come dallo stesso allegato, abbia svolto Pt_1 attività lavorativa alle dipendenze di una azienda privata e abbia anche, in virtù dell'iscrizione all'Albo degli Ingegneri, svolto attività come libero professionista producendo un reddito pari ad € 41.375,00.
Ciò posto, l'art. 2, comma 26, L. n. 335/95 prevede che, con decorrenza dal
1° gennaio 1996, “sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione CP_1 generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
Pag. 5 di 9 alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426, sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
Tale disposizione è stata successivamente richiamata dall'art. 18, comma
12, D.L. n. 98/2011, la quale rappresenta norma interpretativa dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 ed ha previsto che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono CP_1 esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma
11”.
Il ricorrente, quindi, svolgendo anche attività di libero professionista – come confermato anche dalla circostanza di possedere P.IVA e dall'iscrizione nell'apposito Albo di riferimento – avrebbe dovuto iscriversi alla Gestione separata, essendo escluso il versamento contributivo nei confronti della
Cassa di appartenenza;
diversamente, tali redditi non sarebbero soggetti ad altro tipo di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Del resto, la correttezza dell'iscrizione presso la Gestione separata dell' , CP_1 trova riscontro anche nella pronuncia della Corte di Appello di Bari (sentenza n. 248/2024 – allegata alla memoria dell' ) in cui, nella ricostruzione CP_1 fattuale, proprio in relazione all'odierno ricorrente, si precisa che già il giudice di prime cure aveva ritenuto legittima l'iscrizione nella predetta gestione.
A conferma di quanto sopra detto si richiama la Suprema Corte che si è pronunciata sul tema, ritenendo che “gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti
Pag. 6 di 9 agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso
l , in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato CP_1
l'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n.
111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica” (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito Cass. n. 32166 del 2018).
Occorre infatti precisare che, il contributo versato dal ricorrente alla propria cassa di appartenenza, di cui fa menzione nel ricorso, è il contributo c.d. integrativo che, come riportato dall' nella propria memoria, “non CP_1 attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' ” (Cass. n. 3799 del 2019). CP_1
Infine, è lo stesso ricorrente che, nelle note di udienza, ha richiamato una pronuncia (n. 55/2024) in cui la Corte Costituzionale - pronunciandosi sul tema delle sanzioni applicate nei confronti di coloro che avevano omesso di procedere all'iscrizione nella relativa Gestione separata, ma in periodo antecedente all'intervenuta obbligatorietà, tutelandone il legittimo affidamento per coloro che erano comunque in regola con il versamento dei contributi integrativi (aspetto che non rileva nel caso oggetto di causa essendo contestato un periodo successivo all'entrata in vigore della predetta norma) - ha nuovamente precisato come l'art. 18 comma 12 D.L. n. 98/2011
“sia una disposizione genuinamente di interpretazione autentica, in quanto la norma da essa espressa rientrava già nell'ambito dei significati plausibilmente desumibili dalla disposizione interpretata e che
l'interpretazione del plausibile significato della norma così interpretata –
Pag. 7 di 9 prevalsa nella giurisprudenza di legittimità a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 18 dicembre 2017, n. 30344 e n. 30345 – si sia ormai consolidata in una regola di diritto vivente secondo cui sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata non solo i soggetti che svolgono CP_1 abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per i quali è preclusa l'iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio”.
Da ultimo, a proposito della problematica inerente alle sanzioni, ribadito che si tratta di credito contributivo risalente ad epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, occorre solo aggiungere (a fronte della deduzione difensiva attorea) che “in tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata , lo stato di CP_1 incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono
l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata” (Cass. n. 17970 del
2022).
Pertanto, per i motivi sopra esposti, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese del giudizio vanno comunque integralmente compensate in ragione della elevata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2180 del ruolo generale lavoro
Pag. 8 di 9 dell'anno 2024, promosso da contro l' , in persona del Parte_1 CP_1 suo legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 27.06.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 9 di 9